mercoledì 24 aprile 2013

"La Direzione non risponde in caso di furto..." oppure sì?

Mi capita spesso di leggere negli alberghi e nelle strutture simili avvisi del tipo "La Direzione non risponde per gli oggetti lasciati nelle stanze". Per questo mi sembra giusto fare chiarezza sul punto e ricordare che annunci di questo genere sono privi di qualsiasi efficacia giuridica: le norme che disciplinano la responsabilità dell'albergatore sono infatti previste dal codice civile, che le estende "agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili" (tra i "simili" citerei almeno le palestre e le strutture sportive in genere).
Ed è lo stesso codice civile a prevedere che sono "nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore" (art. 1785quater): più chiaro di così, il nostro legislatore non poteva essere. Ma quali sono esattamente queste norme? Vediamole subito.
L'art. 1783 prevede che l'albergatore è responsabile "di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo". Ai sensi del codice, le "cose portate in albergo" non sono soltanto quelle che si trovano nell'alloggio durante il tempo nel quale il cliente ne dispone, ma anche quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, sia durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio, sia durante un periodo di tempo precedente o successivo, purché ragionevole, cioè funzionalmente collegato all'uso dell'alloggio. Quest'ultimo caso si verifica, ad esempio, se consegno la mia valigia al facchino prima di disporre della stanza o quando sto per lasciare la struttura. 
In tali casi, precisa il codice, la responsabilità dell'albergatore è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. 
La responsabilità è invece illimitata in due casi: a) quando gli oggetti sono stati consegnati all'albergatore (o ai suoi familiari/ausiliari), oppure quando egli ha rifiutato di riceverli pur essendovi obbligato (ad es.: oggetti di valore, contanti ecc.); b) quando il danno è derivato da colpa dell'albergatore (ad es.: se ha dato le chiavi della stanza ad uno sconosciuto che non aveva alcun titolo per entrarvi).
D'altra parte anche l'albergatore - fatte salve queste regole di base - ha alcune "garanzie", per così dire: in primis, non è tenuto a ricevere oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. Per cui quel Picasso originale nella pensioncina di campagna... meglio non portarlo. 
In secondo luogo, il codice prevede che le regole viste non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi; è ovvio, però, che se è lo stesso albergatore a mettere a disposizione un parcheggio proprio (anche non a pagamento) allora egli tornerà responsabile in quanto custode del veicolo.
Infine, il codice prevede due ulteriori tutele per l'albergatore, direi quasi naturali: egli infatti non è responsabile se il danno deriva dal cliente, dalle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; da forza maggiore (ad es.: terremoto); dalla natura della cosa (ad es.: un alimento che si deteriora da sé); in più, non è responsabile nemmeno se il cliente denuncia il danno con ritardo ingiustificato.

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