lunedì 28 aprile 2014

Ti tamponano e non hai la cintura? Attenzione al concorso di colpa!

Con un'interessante sentenza del 20 febbraio scorso (n. 7777/2014), la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso che si verifica di frequente in occasione di un incidente stradale e che può essere riassunto in questa domanda: se la colpa dell'incidente è mia, ma l'altro automobilista non indossava la cintura di sicurezza, la mia responsabilità è meno grave?
Secondo la Corte, in questa ipotesi si applica l'articolo 1227 del codice civile: tale norma afferma, in poche parole, che nel caso in cui un comportamento colposo del danneggiato abbia contribuito a causare il danno il risarcimento è "diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Per cui, dato che indossare la cintura di sicurezza è un preciso obbligo che la legge impone per la tutela dell'incolumità fisica, i danni fisici causati possono essere ricondotti anche sotto la responsabilità dell'automobilista che non indossa la cintura.
Tuttavia, per essere precisi occorre ricordare (come fa la stessa Corte in sentenza) che l'articolo 1227 distingue due ipotesi: la prima è quella che abbiamo appena citato, cioè il caso in cui il comportamento del danneggiato è una concausa del danno; la seconda, invece, è quella in cui il comportamento del danneggiato ha soltanto aggravato l'evento, ma senza avere alcuna incidenza dal punto di vista causale. 
La differenza sta principalmente nella ripartizione della responsabilità fra danneggiante e danneggiato (com'è facile intuire), ma anche nell'onere probatorio: infatti soltanto "nella prima ipotesi, contrariamente che nella seconda, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato" (Cass. n. 2641/2013; Cass. n. 529/2011). Nell'altro caso, invece, il danneggiante dovrà offrire la prova rigorosa che il danno è stato aggravato dal comportamento del danneggiato, al quale non saranno dovuti i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Comunque sia, in entrambi casi ricordatevi che la cintura di sicurezza può salvarvi non solo la vita, ma anche il portafogli!

mercoledì 2 aprile 2014

Multe sulle strisce blu: la toppa è peggio del buco?

Negli ultimi giorni molti automobilisti hanno esultato leggendo la risposta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato ad un'interrogazione parlamentare: l'automobilista che paga ed espone correttamente il ticket per un tot di tempo ma prolunga la sosta oltre quel tempo non è soggetto a sanzione amministrativa (quella che normalmente chiamiamo "multa", anche se in modo errato).
Il chiarimento del Ministero è interessante da un punto di vista giuridico perché rimanda al principio della certezza del diritto: secondo il parere ministeriale, infatti, il Codice della Strada non sanzionerebbe direttamente l'ipotesi della sosta oltre l'orario pagato ma, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'articolo 157, punirebbe solo il caso della mancata esposizione del ticket (con la sanzione di 41 euro).
Per cui, secondo il Ministero, il caso in esame configurerebbe solo un "inadempimento contrattuale": in sostanza l'automobilista che acquista il ticket per le strisce blu stipula un contratto con l'Ente (es.: Comune) e, se non rispetta il limite temporale per il quale ha pagato, deve integrare il dovuto. A questo punto dovrebbe essere l'Ente, con apposito regolamento, a disciplinare le procedure di recupero delle somme non corrisposte, senza però poter prima multare l'automobilista. 
Tutto chiaro? Insomma. Perché - come ripetono i Comuni - è lo stesso Codice della Strada a prevedere che la Giunta comunale possa stabilire "aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane". 
Ma a questo punto il rischio dell'incertezza è pressoché inevitabile: se ogni comune adotterà un regolamento differente, affidando a enti diversi il compito di recuperare i crediti, prevedendo sanzioni diverse e meccanismi di gestione delle aree di sosta differenti, l'automobilista dovrà diventare una sorta di tuttologo dei comuni! 
Un tipico esempio della proverbiale toppa che rischia di essere peggiore del buco, anche se il Ministero ha ribadito che presto il Codice della Strada indicherà i confini entro i quali i Comuni potranno redigere i regolamenti. 
Non ci resta che sperare nella ben nota saggezza del legislatore italiano...