martedì 21 ottobre 2014

Fumi, gas e odori nauseabondi dal ristorante vicino: che fare?

La presenza di ristoranti, pizzerie, bar ed esercizi commerciali simili può rivelarsi un bel problema per chi vi abita vicino, specie quando il buon senso cede alle ragioni economiche. In un apposito articolo ci occuperemo più diffusamente dei rimedi contro la musica alta, gli schiamazzi e le altre forme di "inquinamento acustico"; adesso parleremo di cosa fare quando da un esercizio commerciale provengono odori fastidiosi, fumi o altre esalazioni.
Negli ultimi anni la materia è tornata prepotentemente alla ribalta anche per il proliferare di ristoranti etnici, che spesso utilizzano ingredienti poco graditi a noi italiani; in più alle poche norme contenute nel nostro codice civile si è andata ad affiancare una fitta normativa (spesso eccessivamente cavillosa e confusa) di natura amministrativa.
Partendo da quest'ultimo aspetto, si può dire infatti che le leggi in materia urbanistica e amministrativa regolamentano ormai ogni aspetto della vita degli esercizi commerciali: si pensi alle norme igienico-sanitarie, a quelle sulla corretta ubicazione delle canne fumarie e degli scarichi, sulla tipologia di locale e degli impianti da adottare etc.
Pertanto, gli scarichi maleodoranti, i fumi o le altre esalazioni potrebbero essere anche causati dalla violazione delle normative sopra citate: un primo rimedio esperibile prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria potrebbe essere, quindi, una segnalazione alle autorità locali (Polizia Municipale).
Sul piano civilistico, come anticipato, il codice civile contiene poche norme (comprensibilmente, visto che fu emanato in un'epoca in cui l'economia era basata solo in piccola parte sull'industria): l'articolo 844 stabilisce che "le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino" possono essere impedite soltanto se "superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".
In questo caso, ci si potrà quindi rivolgere all'Autorità Giudiziaria per far cessare le cosiddette "immissioni intollerabili", ma con una precisazione: "l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà".
In sostanza, dunque, il concetto di "normale tollerabilità" è relativo: chiaramente i fumi emanati in una zona altamente industrializzata sono "più tollerabili" rispetto a quelli emanati in zone di campagna. 
Per cui, da questa serie di norme, si possono individuare tre ipotesi principali: se nel caso concreto non viene superata la soglia della normale tollerabilità, avuto conto dello stato dei luoghi, il danneggiato non avrà - chiaramente - diritto ad alcuna tutela. 
Se le immissioni superano la normale tollerabilità, ma sono giustificabili perché prevalgono le "esigenze della produzione", il danneggiato potrà esigere almeno un indennizzo.
Infine, se prevalgono le ragioni del danneggiato e le immissioni sono ingiustificate, la tutela sarà duplice perché il proprietario avrà diritto all'eliminazione della causa delle immissioni (es.: rimozione di una canna fumaria mal costruita e sostituzione della stessa), ma anche al risarcimento del danno.
Va ricordato, per completezza, che l'art. 844 cod. civ. attribuisce al giudice la facoltà di "tener conto della priorità di un determinato uso", e cioè del fatto che in molti casi la destinazione d'uso di un locale o di una zona è già nota a chi va a viverci. In poche parole, se io mi trasferisco in una zona industriale, dove le esalazioni di fumi o gas sono all'ordine del giorno, certamente la responsabilità di chi mi danneggia sarà considerata con minor rigore.