sabato 16 gennaio 2016

Il "contratto a tutele crescenti" in breve

Il 2016, per i lavoratori, sarà probabilmente ricordato come l'anno del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, strumento che - nelle intenzioni del Governo Renzi - dovrebbe rilanciare l'occupazione e la stabilità dei rapporti di lavoro.
Secondo l'attuale Governo, il ricorso alle assunzioni a tempo indeterminato dovrebbe essere incentivato da numerosi sgravi contributivi e dalla forte limitazione dell'utilizzo dei cosiddetti contratti atipici (collaborazioni a progetto, contratti a termine, etc.), oltre che dai vantaggi intrinseci del nuovo contratto a tempo indeterminato.
Vediamo, dunque, in cosa consistono le "tutele crescenti" previste dal decreto legislativo 23/2015, che, in attuazione della legge 183/2014 (il "jobs act"), ha appunto disciplinato l'atteso nuovo contratto a tempo indeterminato.
In realtà va subito detto che il legislatore non ha introdotto una nuova forma contrattuale, limitandosi a modificare le conseguenze che si verificano in caso di licenziamento del lavoratore a tempo indeterminato assunto successivamente al 7 marzo 2015 (data dell'entrata in vigore del D. Lgs. 23/2015).
Com'è noto, nello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970) il famoso articolo 18 tutelava fortemente il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo, attraverso la reintegrazione nel posto di lavoro e il diritto al risarcimento.
Nei nuovi contratti a tempo indeterminato, invece, le ipotesi di riassunzione del lavoratore risultano decisamente ridotte, proseguendo così il disegno già intrapreso dalla "legge Fornero" del precedente Governo Monti. 
Con le nuove norme, nella maggior parte dei casi resta soltanto il diritto ad un'indennità economica, che "cresce" in base all'anzianità del lavoratore (da qui il nome del "nuovo" contratto).
Tra le ipotesi più importanti per le quali permane, oltre al diritto all'indennità economica, la reintegrazione, vanno segnalati i licenziamenti orali, quelli discriminatori, quelli definiti nulli dalla legge e i licenziamenti disciplinari per i quali venga accertata, in giudizio, l'inesistenza del fatto materiale addebitato al lavoratore.
Per quanto riguarda l'ammontare dell'indennità, le norme sono abbastanza complesse: in generale, l'indennità varia tra le 4 e le 24 mensilità (due per ogni anno di anzianità), ma è attenuata in alcune significative ipotesi, come ad esempio nelle piccole imprese, dove oscilla tra 1 e 6 mensilità (1 per ogni anno di anzianità), oppure nelle ipotesi di licenziamento viziato da irregolarità procedurali.
Sempre nelle piccole imprese, poi, è esclusa la riassunzione anche nell'ipotesi di licenziamento disciplinare per il quale venga accertata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale.
Come si può notare, dunque, le "tutele crescenti" consistono, fondamentalmente, nel proporzionare le garanzie di natura economica nei casi di licenziamento illegittimo: per i detrattori della riforma, ciò vuol dire, in sostanza, "monetizzare" il lavoro e liberalizzare i licenziamenti; per i sostenitori, al contrario, ciò stimolerà le imprese ad assumere con un contratto a tempo indeterminato (grazie anche agli sgravi contributivi), con tutte le garanzie che tale contratto offre, senza ricorrere ai contratti atipici e senza il timore dell'obbligo di riassunzione in caso di licenziamento illegittimo, fatto che, a detta di alcuni, rappresentava il principale freno alle nuove assunzioni.
Per il momento, alcuni dati sembrano confermare la crescita delle assunzioni a tempo indeterminato, ma ai più attenti non sfuggirà che, da un lato, c'è l'effetto-novità, amplificato, com'è facile immaginare, dagli sgravi contributivi; dall'altro, c'è ancora una indubbia incertezza che circonda il destino dei contratti atipici e l'intero mercato del lavoro, fatto che ha spinto molte imprese a ricorrere al più semplice e tipico dei contratti di lavoro.
In conclusione, se davvero il 2016, come dicevamo in apertura, sarà ricordato come l'anno del contratto a tutele crescenti, lo vedremo soltanto sul medio-lungo periodo.