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giovedì 26 maggio 2016

L'e-mail "Querela per diffamazione aggravata" è una bufala, anche pericolosa!

Ecco un buon motivo per conoscere qualche principio elementare di diritto: può evitarvi brutte figure e...un virus sul computer.
Da qualche giorno, infatti, sta arrivando a molti utenti un'e-mail firmata da uno Studio Legale che invia una "querela per diffamazione aggravata", specificando che il destinatario avrebbe posto in essere, su Facebook, una "attività lesiva e dichiaratamente diffamatoria del diritto all’immagine, al nome, alla dignità e alla riservatezza" della Signora Francesca De Rossi.
Tuttavia, una querela (atto del quale abbiamo già parlato in un altro articolo) NON viene in alcun modo inviata al presunto autore del reato, poiché è un atto che la vittima (o il suo avvocato) presentano all'Autorità Giudiziaria, eventualmente per il tramite delle Forze dell'Ordine.
La mail in questione, dunque, è una bufala ed è anche pericolosa, poiché  può costare addirittura un virus per il computer se si clicca sul pulsante "scarica documento".
Chiunque avesse ricevuto tale comunicazione non deve fare altro che cestinarla immediatamente.

N.B.: al contrario di molti siti internet, non ho riportato, nel mio articolo, il nome dello Studio Legale indicato nella mail perché lo Studio esiste per davvero e, oltre ad essere vittima della bufala, ha subìto anche una certa pubblicità negativa dalla vicenda e dal modo in cui è stata raccontata: preferisco, dunque, evitare ulteriori pregiudizi per i Colleghi.

sabato 27 giugno 2015

Case-vacanza e viaggi: come evitare le truffe

Se dicessi che esiste una categoria di danno chiamata "danno da vacanza rovinata", forse a qualche lettore scapperebbe un sorriso al pensiero che i nostri giudici debbano occuparsi delle disavventure dei turisti, soprattutto di quei "turisti fai-da-te", come li definiva una storica pubblicità di un tour operator.
Tuttavia, a pensarci bene la vacanza è un'occasione di svago e di relax, magari dopo un anno passato a lavorare duramente: chi ce la rovina, dunque, ci fa quasi un "doppio danno", perché ci fa perdere quest'occasione spesso irripetibile.
Ecco perché la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere il risarcimento non solo dei pregiudizi economici subiti dal turista, ma anche quei turbamenti psicologici causati dalla cattiva organizzazione dei pacchetti-vacanze, dai servizi inferiori a quelli promessi e, più in generale, da tutti quei fattori che impediscono al consumatore di godere della vacanza programmata, in tutto o in parte.
Con questa piccola guida vorrei dare alcuni suggerimenti per evitare queste esperienze negative, che spesso si trasformano in vere e proprie truffe: tenendo a mente pochi consigli, invece, ci si può assicurare qualche carta vincente da giocarsi, se necessario, quando si intende chiedere un risarcimento o comunque agire in via giudiziale.
Cominciamo col dire che, quando ci si rivolge ad un tour operator o ad un'agenzia di viaggi, è un diritto chiedere copia del contratto stipulato (e magari anche del catalogo o della brochure che individuano il pacchetto acquistato).
Il contratto dovrà indicare le condizioni per il recesso, le caratteristiche del pacchetto (ad es.: quali servizi sono compresi e quali, invece, sono a carico del consumatore) e tutta una serie di elementi che la legge individua nel "Codice del turismo" (D. Lgs.79/2011).
Si può quindi dire che, rivolgendosi alle agenzie, la legge offre al consumatore una tutela rafforzata da precise norme legislative.
Più delicata può essere la situazione di chi si rivolge direttamente ad un privato, come avviene spessissimo negli ultimi anni con le case-vacanza.
In questo caso, bisogna da subito capire chi si ha di fronte: chiedete, quindi, di essere informati sulle generalità dell'inserzionista e sulla sua qualità (es.: proprietario, semplice gestore etc.), chiedete il maggior numero di contatti (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di cellulare, fax, etc.) e, prima di prenotare, chiedete anche una copia del documento d'identità.
Chiedete all'inserzionista una descrizione accurata della casa, di ciò che è compreso e di ciò che invece non lo è (ad es.: cambio lenzuola, cassaforte, utenze varie etc.): anche se può suonare strano, state involontariamente stabilendo le clausole e le condizioni di un contratto. Pertanto, se ad esempio trovate un annuncio interessante ma supportato da poche immagini, chiedete di farvi inviare le fotografie dell'immobile; oppure, se vi viene dato un indirizzo, controllate se effettivamente risponde alle informazioni fornite (ad es.: vicinanza con il centro del paese, con il mare, presenza di supermercati nei dintorni, etc.)
Cercate di non condurre e di non concludere l'affare solo per telefono, ma affidatevi alle e-mail o al fax anche per conoscere le informazioni sull'alloggio e, se qualcosa non vi convince, chiedete sempre tutti i dettagli, stampando tutto il possibile (nel caso, persino le fotografie, così potrete confrontarle con il reale stato dei luoghi).
Se siete convinti e volete prenotare, vi verrà probabilmente richiesto un pagamento parziale: chiedete sempre a quale titolo viene corrisposta la somma di denaro (caparra, acconto, etc.) e cercate di utilizzare sempre pagamenti tracciabili come un bonifico o una carta di credito, specificando quanto più possibile la causale (ad es.: "Locazione casa-vacanze via Roma 32, 1-31 luglio 2015").
Ricordatevi che la legge prevede anche la figura dei contratti di locazione turistica, per cui fidatevi maggiormente di chi vi offre subito un contratto scritto: senza complicarci la vita sull'obbligo della forma scritta, sulla registrazione del contratto e sulle tasse connesse, sappiate che la legge consente ai privati di stipulare sempre per iscritto un contratto, anche quando ciò non è obbligatorio. Quindi, se non siete convinti di qualcosa, potete sempre esigere la forma scritta.
A volte il contratto di locazione viene firmato all'arrivo e, quindi, avete tutto il diritto di leggerlo con attenzione (per verificare la corrispondenza con quanto pattuito in precedenza), di averne copia e di ottenere ogni chiarimento dal locatore.
Se vi viene chiesto il saldo al momento della consegna delle chiavi, richiedete una ricevuta, soprattutto se il saldo viene corrisposto in contanti. 
Infine, se malgrado tutti questi consigli vi sentite comunque truffati o danneggiati, rivolgetevi ad un legale per sapere se e come è possibile agire: la vacanza è un momento quasi sacro e, quando qualcuno ve la rovina, avete tutto il diritto di tutelarvi!

giovedì 21 maggio 2015

Quando diffamare su Facebook può costare una multa

Molti giornali hanno riportato, nei giorni scorsi, un'ordinanza del Tribunale Civile di Reggio Emilia in materia di "diffamazione a mezzo Facebook", se così possiamo chiamarla.
Il caso è semplice: una donna, titolare di un'attività commerciale, ha agito in via d'urgenza (come previsto dall'art. 700 cod. proc. civ.) per chiedere l'immediata rimozione dei commenti offensivi pubblicati su Facebook e riguardanti proprio la sua attività.
Il nostro codice di procedura civile, infatti, consente di chiedere al Giudice un provvedimento d'urgenza quando un diritto è "minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile" e non è possibile attendere l'esito di un giudizio ordinario. 
Ciò avviene, quindi, quando risulterebbe inutile e dannoso aspettare una "normale" pronuncia del giudice, ossia una sentenza che viene normalmente emanata dopo un processo articolato, con garanzie maggiori e numerose formalità.
Nel caso specifico, il Giudice ha dato ragione alla donna e ha ordinato l'immediata rimozione da Facebook dei commenti offensivi, applicando - in modo intelligente, a mio parere - anche un'altra norma del nostro codice di procedura che consente di "punire" l'inerzia di chi non ottempera a determinati ordini del giudice (la norma in esame è l'art. 614-bis cod. proc. civ.).
Proprio in applicazione di questa norma, il Giudice ha inflitto una sorta di "multa" di 100 euro per ogni giorno di ritardo dell'autore della diffamazione, in caso di mancata rimozione dei contenuti diffamatori.
Questo blog ha già evidenziato che i social network non sono una terra di nessuno dove la responsabilità giuridica delle proprie azioni è diversa da quella che si ha nella vita di tutti i giorni; purtroppo, l'utente medio della Rete non sembra comprendere la pericolosità delle proprie parole, facendo affidamento sull'enorme quantità di commenti, post, notizie e contenuti che circolano senza alcun controllo.
Ritengo quindi interessante la pronuncia del Giudice di Reggio Emilia, che ha applicato il diritto vigente in un modo che potrebbe rappresentare un precedente per la materia.
Facciamo attenzione però: i giornali hanno preso il caso particolare analizzato dal Tribunale per fare il solito titolo del tipo "in arrivo multe per chi diffama sul web". Nulla di più sbagliato: non esiste alcuna disciplina specifica in materia, non ci sono norme "nuove" e l'ordinanza si è limitata a intervenire in un caso specifico.
Tuttavia, è interessante osservare l'evoluzione del mondo del diritto che, anche in mancanza di specifiche disposizioni legislative, riesce comunque a tappare qualche falla del sistema e ad assicurare un'adeguata tutela a chi subisce la lesione di un proprio diritto fondamentale.

Di seguito il testo dell'ordinanza:

martedì 6 gennaio 2015

Bufale legislative: 25 mila euro se ti sposi nel 2015

Augurando a tutti i lettori del blog un buon 2015, colgo l'occasione per un post che, come quello di fine anno sulla "depenalizzazione di 112 reati", si occupa di una bufala legislativa. Una "bufalegislativa", diciamo.
Si tratta di una notizia che gira dall'aprile del 2014, in realtà, ma che continua a circolare per motivi facilmente intuibili poiché promette 25 mila euro, stanziati dalla Comunità Europea, per chi si sposa entro il 2015. Non è difficile immaginare che proprio quest'anno ci sarà un nuovo boom della bufala.
La falsa notizia, ripresa da numerosi siti di (ehm) informazione, indica anche un preciso riferimento legislativo nell'art. 5 del D.L. 201/2014 ("salva-famiglia"). Tuttavia, è una bufala per vari motivi.
Il primo è che non esiste alcun decreto-legge "salva-famiglia" né, tantomeno, un D.L. 201/2014. L'ultimo decreto-legge del 2014 è infatti il numero 192, datato 31 dicembre, ed è quindi impossibile che il n. 201 fosse stato emanato ad aprile 2014.
Curiosamente, però, esiste il famigerato "salva-Italia" del Governo Monti, cioè il D.L. 201/2011, che all'art. 5 prevede la "Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglia". Ovviamente il decreto non prevede alcuno stanziamento di una quota fissa per chi si sposa nel 2015, ma almeno è servito agli autori della bufala per dare una parvenza di ufficialità al tutto.
Il secondo motivo di falsità sta nel fatto che la notizia cita uno stanziamento della "Comunità Europea", che non esiste più da qualche anno (esiste l'Unione Europea, com'è noto); tuttavia, questo potrebbe essere un mero refuso e non è sufficiente a "sbugiardare" la notizia.
Il terzo motivo sta nelle cifre: la notizia menziona dei dati Istat che parlano di 7.217.000 di matrimoni celebrati in Europa nel 2013. E' facile immaginare che, se i dati citati fossero veri, per "finanziare" anche solo 5 milioni di matrimoni nel 2015 l'U.E. spenderebbe una cifra impossibile (125 miliardi di euro!).
Il quarto motivo sta nelle modalità indicate dalla notizia per accedere al finanziamento, ovvero presentare una richiesta allo Sportello Unico Europeo (SUE) costituito presso ogni Prefettura...sportello che, com'è facile verificare presso qualsiasi Prefettura, non esiste. Esiste, al massimo, uno "Sportello Unico per l'Edilizia" che, oltre ad essere normalmente costituito presso i Comuni e non presso le Prefetture, si occupa chiaramente di altro.
L'ultimo motivo di falsità della notizia sta nel semplice fatto che essa è stata pubblicata da un sito satirico in data 1° aprile 2014...un pesce d'aprile doppio, insomma.
Sarebbe bastato cominciare dalla ricerca della fonte per sbugiardare la notizia; tuttavia, ho preferito seguire un altro percorso per far vedere ai lettori quanto è facile smascherare una "bufalegislativa", utilizzando pochi accorgimenti: la logica, la coerenza interna della notizia, la precisione dei riferimenti legislativi etc.
Ma siccome l'argomento delle bufale legislative mi sembra interessante, presto pubblicherò una mini-guida per chi vuole saperne di più e non si accontenta di condividere tutto ciò che gira sulla Rete, poiché - com'è nello spirito di questo blog - tutti hanno il diritto di conoscere il diritto, soprattutto quando qualcuno tenta di utilizzarlo per confondere le idee ai cittadini!

7.217.000,#sthash.G6M3soSK.M1bU7WSu.dpuf
5 mila € per tutte le coppie che decideranno di convolare a nozze entro la fine dell’anno 2015” - See more at: http://www.bufalandia.it/?p=499#sthash.G6M3soSK.M1bU7WSu.dpuf
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martedì 4 novembre 2014

La privacy ai tempi dei social network: i consigli del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante per la privacy, ha pubblicato nel 2009 un utile vademecum per una migliore tutela delle persone che utilizzano i social network o, meglio, per la autotutela, poiché si tratta di consigli destinati alla protezione di alcuni diritti individuali (nome, immagine, onore etc.) nella cosiddetta "era digitale".
Recentemente questo vademecum è stato aggiornato anche alla luce delle evoluzioni che la Rete sta vivendo negli ultimi anni e, quindi, mi sembra interessante riproporre alcuni suggerimenti su questo blog, che in alcune occasioni si è occupato dei diritti sulla Rete.

1. Esiste una vera "vita digitale"?
Secondo il Garante, una vita digitale nettamente separata da quella reale non esiste, nel senso che tutto ciò che viene pubblicato online può inficiare anche la vita di tutti i giorni: attenzione, quindi, a quei contenuti che potrebbero - pure a distanza di tempo - rivelarsi dannosi per la nostra vita professionale, sentimentale etc. Allo stesso modo, pubblicare foto che ritraggono altre persone non è una cosa da poco: nel dubbio, è meglio chiedere il consenso alle persone coinvolte, soprattutto se non sono iscritte ai social network e non possono controllare in alcun modo i "tag".

2. Sulla Rete nulla si distrugge
Un corollario di quanto detto al punto 1 è che l'inserimento di dati personali sui social network significa, spesso, una perdita di controllo di quei dati: le foto, le chat, le opinioni possono viaggiare in Rete in eterno e, qualche volta, può essere inutile addirittura la cancellazione di questi contenuti. Ad esempio, è possibile scattare, da qualsiasi computer, una "fotografia" ad una pagina internet e rendere visibile a tutti un contenuto poi cancellato o destinato solo a pochi; oppure è possibile che quei contenuti siano riutilizzati da altri siti internet per scopi più o meno leciti.

3. Il mito dell'anonimato
Le regole della civile convivenza, che puniscono chi diffama, insulta o calunnia gli altri, valgono anche sulla Rete. Non esistono "zone franche", spiega il Garante; in più, in caso di commissione di reati, le Autorità possono risalire alla persona che li ha commessi pensando di agire anonimamente (ad esempio con un falso profilo Facebook o con un nickname). Nemmeno i "gruppi segreti" su FB oppure i forum per pochi utenti sfuggono a questa regola: se nella vita reale gli amici ci "tradiscono", rivelando i nostri segreti ad altri, perché non dovrebbe succedere la stessa cosa su internet?

4. Da carnefice a vittima
I social network vengono utilizzati spesso come contenitori delle peggiori frustrazioni personali: i gruppi, le pagine e i profili personali contengono messaggi "contro qualcuno", nella maggiore parte dei casi senza alcuna verifica delle fonti (cioè della veridicità di ciò che si pubblica). Bisogna fare molta attenzione a questi giochi perversi perché potrebbero ritorcersi contro chi ne fa parte. Pubblicare continuamente contenuti falsi (contro persone comuni o contro personalità pubbliche) non solo espone al rischio di illeciti penali, ma fa fare anche la figura del credulone che abbocca a qualsiasi contenuto che gira sulla Rete.

5. Attenzione alle "app", anche quelle che sembrano più innocue
Sui social network (ma anche sugli smartphone) si trovano le applicazioni più disparate. Ma fate attenzione: avete mai pensato che, pubblicando una foto che vi ritrae in un posto oppure registrandovi in una località, potreste dare un indizio a qualche malintenzionato che volesse rubarvi dentro casa? Del resto, se anche i latitanti spesso hanno i profili su Facebook, perché non dovrebbero girare su FB pure i ladri? C'è un'app, ad esempio, che indica il percorso seguito da una persona che fa jogging, ma indica anche il momento in cui si comincia a correre: è il momento giusto per un malintenzionato, che sa di poter agire indisturbato per un'oretta.

Per concludere, riporto di nuovo il link alla Guida pubblicata dal Garante della Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082

In più, vi segnalo un ottimo manuale di autodifesa per agire senza troppi grattacapi su Facebook e Twitter, realizzato dal giornalista informatico e blogger Paolo Attivissimo (il cui blog vi consiglio caldamente, è anche linkato sul mio blog, qui a lato):