sabato 7 marzo 2015

E' lecito registrare conversazioni altrui?

La registrazione di una conversazione privata è un'attività che, un tempo, richiedeva complicati sistemi da agente segreto; oggi, al contrario, è sufficiente avere un telefonino o un lettore mp3 per procurarsi la "prova" di un illecito o comunque di un fatto rilevante per la nostra vita (ad esempio: un tradimento).
Nell'era dei diritti connessi alla "privacy", si potrebbe pensare che captare conversazioni in modo occulto rappresenti sempre una violazione della riservatezza e, quindi, costituisca un atto illecito.
In realtà non è così e, anzi, la legge e la giurisprudenza sono abbastanza chiare sul punto.
Tuttavia, è bene fare subito una distinzione tra le vere e proprie "intercettazioni", che sono uno strumento di indagine riservato alla Magistratura, e le "registrazioni". Le prime, infatti, possono essere disposte dall'Autorità Giudiziaria in presenza di specifici reati e vanno svolte con precise modalità di legge, perché impongono il sacrificio del diritto alla privacy: in questo caso la captazione occulta di conversazioni svolte telefonicamente o tramite altri mezzi è eseguita da un soggetto estraneo al dialogo.
E il punto importante per capire se ed in quali limiti si può registrare una conversazione privata sta proprio nel carattere occulto della registrazione: al contrario dell'Autorità Giudiziaria, infatti, un privato cittadino non può registrare una conversazione altrui se non prende parte alla stessa (es.: lasciando un registratore acceso in una stanza). 
In sostanza è lecito, secondo varie sentenze della Corte di Cassazione, registrare anche occultamente una conversazione alla quale si prende parte, perché in questo caso chi dialoga accetta il rischio di essere registrato a sua insaputa e, soprattutto, perché la registrazione rappresenta solo una forma di documentazione di un fatto storico che ha visto il registrante come protagonista diretto, non come terzo, e il registrato sapeva di dirigere le sue parole o i suoi gesti a quella persona.
Chiaramente questa regola vale sia per le conversazioni dirette (es.: una chiacchierata al bar registrata con un telefonino), sia per quelle telefoniche o con mezzi simili, e addirittura vale anche se la registrazione viene fatta presso la privata dimora del registrato, sempre a patto che chi registra sia membro della conversazione, altrimenti si rischia di commettere il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata. 
Al contrario, non vige la stessa libertà per l'utilizzo delle registrazioni lecitamente acquisite, che possono essere usate e divulgate solo con il consenso del registrato oppure se ciò è necessario per tutelare un proprio o un altrui diritto (ad esempio, per provare un fatto in un processo).
Pertanto, per fare un esempio, non si possono pubblicare su un sito internet o su un social network le registrazioni, anche se acquisite in modo lecito, mentre possono essere introdotte in un processo.
Da quanto detto sinora, discende un corollario importante: se il registrante diventa "estraneo" alla conversazione anche per un piccolo periodo, per quel periodo la registrazione non è utilizzabile. Esemplificando, se mi trovo in salotto con degli amici e registro una conversazione a loro insaputa con il telefonino, ma poi mi allontano per 10 minuti lasciando attiva la registrazione, ciò che è avvenuto in quei 10 minuti è stato acquisito illecitamente, poiché risultavo escluso dalla conversazione.

16 commenti:

  1. Salve mi conferma che è legale registrare con audio e/o video una conversazione (se sei ammesso nella stessa) in un luogo di privata dimora del registrato? Altri siti dicono il contrario e non mi è chiaro.

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    1. Buongiorno,

      a mio giudizio la registrazione nella privata dimora del registrato, operata da chi partecipa alla conversazione, NON integra il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata ed è lecita ovviamente nei limiti di cui parlavo nell'articolo (ad esempio per esercitare il diritto di difesa in giudizio).

      C.N.

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  2. Mi scusi, ho un dilemma, ho partecipato ad una cena tra amici e siamo stati registrati da qualcuno a nostra insaputa, in questa cena si è parlato di assenti e dei loro modi di agire caratteriali, ovviamente poco piacevoli. Chi ha registrato forse era una persona non coinvolta direttamente ma appartata a qualche metro dai partecipanti che poi ha fatto sentire la conversazione registrata alla persona oggetto del discorso.
    Si può ravvisare una violazione della privacy?
    anche perchè da questa cosa sono scaturite, poi, liti ed allontanamenti etc. etc.
    E, se si, vorrei far sapere a chi ha registrato e diffuso, che ha commesso una violazione.

    Grazie

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    1. scusi, aggiungo che era un partecipante alla cena ma che nel momento della conversazione specifica era a qualche metro dagli altri

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  3. Buongiorno,

    la risposta è nell'ultimo periodo dell'articolo: se, al momento della registrazione della conversazione specifica, il registrante era "escluso" dalla conversazione, a mio giudizio ha illecitamente acquisito la chiacchierata.

    Un cordiale saluto.

    C.N.

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  4. Buongiorno, ma nel caso in cui durante la conversazione alla quale si partecipa il registrato intanto riceve o effettua telefonate, è valida la registrazione? Grazie

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    1. Buongiorno, a mio parere è utilizzabile nei confronti del registrato, ma non nei confronti di chi è al telefono con lui. Faccio un esempio: se io registro una conversazione fra Tizio, Caio e Sempronio, e Sempronio riceve una telefonata da Mevio, le parti della registrazione che riguardano Mevio non possono essere utilizzate nei suoi confronti. Per il resto, rimane invariato quanto detto nell'articolo.

      Cordiali saluti.
      C.N.

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  5. Grazie per la rapida risposta. Anche se registro involontariamente la telefonata che riceve Sempronio da Mevio commetto reato penale art. 617 Codice penale "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" ?

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    1. Guardi, se registra involontariamente la telefonata siamo in un caso differente, perché sarebbe una sorta di intercettazione telefonica e non più una registrazione di un colloquio tra persone presenti... il discrimine è tutto lì.

      Saluti.
      C.N.

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    2. Intendevo sempre il caso in cui durante la conversazione alla quale si partecipa il registrato intanto riceve o effettua telefonate, conseguentemente sulla registrazione risultano le telefonate. Quindi le telefonate che risultano nella registrazione determina reato come intercettazione telefonica?

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    3. A mio umile giudizio, è comunque reato perché in questo caso si capta una conversazione tra una persona presente e una o più persone assenti (coloro che lo chiamano). Quindi, sempre a mio parere, la registrazione è illegale pur non essendo tecnicamente un'intercettazione.

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  6. Ma il reato si configura già sulla semplice registrazione o sulla eventuale diffusione di quanto ascoltato?

    Saluti




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  7. Molto interessante questo discorso, argomento che conosco poco, ma vorrei chiedere una cosa, una curiosità che mi è venuta in mente leggendo: diventa lo stesso illegale registrare una conversazione oppure dei discorsi, momenti di vita in giro ( anche se non si partecipa alla situazione), e pubblicandoli poi dopo, omettendo nomi (quindi lasciando le identità nascoste) e addirittura modificando le voci con un programma in modo da renderle irriconoscibili? Si commette cmq una violazione della privacy? Grazie. Una semplice mia curiosità.

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