In questo post vorrei occuparmi di un argomento "leggero" che non
coinvolge soltanto la materia del diritto, ma anche la lingua italiana,
il galateo e la semplice curiosità che ognuno dovrebbe coltivare: quando si scrive o ci si firma, va
messo prima il nome o prima il cognome? E la legge dice qualcosa al
riguardo?
Nella vita di tutti i giorni molti usano
formule tipo "Rossi Mario" per presentarsi, per firmarsi o per scrivere
il proprio norme in una lettera. Addirittura, durante un'esperienza
di lavoro mi è capitato di sentir dire da una persona, con una sicurezza
quasi matematica, che nei documenti ufficiali andrebbe messo sempre
prima il cognome, anche quando si narra un fatto o ci si firma, solo
perché si tratta di un documento pubblico (ad es.: una richiesta
amministrativa o una comunicazione).
Ma come stanno davvero le cose? Le regole, tanto quelle della
lingua italiana quanto quelle del diritto italiano, sono univoche: prima
il nome e poi il cognome.
Partiamo dalle regole della nostra
lingua: nell'antica Roma una persona veniva individuata, nell'ordine, mediante il praenomen, corrispondente al nostro nome; mediante il nomen, che
indicava la gens di appartenenza; infine, mediante il cognomen, che
era una sorta di soprannome dato all'individuo per evidenziare aspetti caratteristici suoi o della sua famiglia. Proprio per questa origine in lingua italiana è più corretta la formula
nome-cognome.
Come ogni regola, anche questa ha le sue eccezioni: quando il nome è compreso in un elenco alfabetico è preferibile anteporre il cognome per ovvie ragioni. Secondo alcuni, quando si compila un documento con la dicitura "Io sottoscritto..." andrebbe anteposto il cognome, ma questa usanza nasce più che altro dal fatto che la burocrazia dello Stato, nel redigere moduli prestampati, di solito richiede la formula cognome-nome per favorire la catalogazione degli atti ordinati alfabeticamente. Per cui se il modulo non lo richiede espressamente è corretta la formula opposta, con buona pace dell'impiegato convinto "senza se e senza ma" che dobbiate scrivere Rossi Mario; formula, è bene ricordarlo, totalmente sbagliata nel firmarsi, dato che la firma va sempre apposta nella sequenza nome-cognome.
Tale sequenza ha peraltro precisi riferimenti legislativi: l'art. 6 del codice civile prevede che "nel nome si comprendono il prenome e il cognome" (notate l'ordine), mentre varie norme in materia di stato civile (v. DPR 396/2000) citano in ordine prima il "prenome" e poi il "cognome" (artt. 11, 29, 51 e molti altri).
Perfino le norme processuali italiane, com'è noto molto bizantine e formali, riportano la sequenza nome-cognome per gli atti (v. art. 163 c.p.c., o 110 c.p.p.: addirittura quest'ultimo prescrive tale formula per la firma, confermando quanto dicevamo sopra).
Come ogni regola, anche questa ha le sue eccezioni: quando il nome è compreso in un elenco alfabetico è preferibile anteporre il cognome per ovvie ragioni. Secondo alcuni, quando si compila un documento con la dicitura "Io sottoscritto..." andrebbe anteposto il cognome, ma questa usanza nasce più che altro dal fatto che la burocrazia dello Stato, nel redigere moduli prestampati, di solito richiede la formula cognome-nome per favorire la catalogazione degli atti ordinati alfabeticamente. Per cui se il modulo non lo richiede espressamente è corretta la formula opposta, con buona pace dell'impiegato convinto "senza se e senza ma" che dobbiate scrivere Rossi Mario; formula, è bene ricordarlo, totalmente sbagliata nel firmarsi, dato che la firma va sempre apposta nella sequenza nome-cognome.
Tale sequenza ha peraltro precisi riferimenti legislativi: l'art. 6 del codice civile prevede che "nel nome si comprendono il prenome e il cognome" (notate l'ordine), mentre varie norme in materia di stato civile (v. DPR 396/2000) citano in ordine prima il "prenome" e poi il "cognome" (artt. 11, 29, 51 e molti altri).
Perfino le norme processuali italiane, com'è noto molto bizantine e formali, riportano la sequenza nome-cognome per gli atti (v. art. 163 c.p.c., o 110 c.p.p.: addirittura quest'ultimo prescrive tale formula per la firma, confermando quanto dicevamo sopra).
Per concludere,
dunque, ricordatevi (e ricordate a chi pensa il contrario) che tanto le
regole linguistiche quanto quelle di legge propendono per la bellissima
tradizione italiana di anteporre il nome al cognome.
Ve lo dice Nalli Carlo! :-)
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