lunedì 6 gennaio 2014

L'azione penale obbligatoria: cos'è e perché è importante per il cittadino "semplice"

L'articolo 112 della Costituzione stabilisce che "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale", ma da qualche anno torna ciclicamente l'ipotesi di modificare questa norma per trasformare l'azione penale da obbligatoria a discrezionale. Il tema può sembrare interessante solo al "circolo dei giuristi" e agli addetti ai lavori, ma forse da un punto di vista procedurale non c'è norma più importante per il cittadino che sia vittima di un reato. Vediamo perché.
L'obbligo dell'azione penale, tradotto in parole povere, significa che il magistrato (PM) venuto a conoscenza di una notizia di reato (es.: con una denuncia) deve compiere ogni atto di indagine utile per valutare la fondatezza di tale notizia, per stabilire cioè se la legge penale sia stata violata e chi debba eventualmente risponderne.
Se ritiene fondata la notizia, il Pubblico Ministero chiederà il rinvio a giudizio del presunto autore del reato, altrimenti opterà per la richiesta di archiviazione.
Questo meccanismo assicura soprattutto l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.): se l'azione penale fosse discrezionale, solo il cittadino "ricco" potrebbe permettersi un buon avvocato per convincere l'Autorità Giudiziaria a procedere. Mi spiego con un esempio: in Francia esiste un sistema "misto" per alcuni reati meno gravi, poiché il magistrato che riceve una denuncia può decidere di non procedere per ragioni di opportunità, di politica criminale e così via. Per "costringerlo" a proseguire e indagare, la vittima del reato deve formulare una querela con costituzione di parte civile, ma deve pure pagare una cauzione: è facile immaginare che un tale meccanismo può ingenerare discriminazioni.
Infatti, in un caso che qualche anno fa fece discutere molto, un cittadino francese si è rivolto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo denunciando l'imposizione di una cauzione che non poteva permettersi, e la Corte ha riconosciuto che a quel cittadino era stato negato l'accesso alla giustizia (diritto fondamentale dell'uomo). Del resto quando sentiamo che negli USA un personaggio famoso viene scarcerato pagando una cauzione di milioni di dollari, la nostra coscienza ci suggerisce che lo stesso diritto non sarebbe stato assicurato ad una persona normale e non abbiente.
Altro esempio: una donna viene costantemente perseguitata dall'ex con appostamenti, minacce velate, comportamenti aggressivi e così via, ma per paura non si rivolge alla giustizia. E' giusto o sbagliato, secondo voi, garantire comunque la difesa della donna anche se il magistrato viene a conoscenza dell'accaduto da terzi e la donna, per sudditanza nei confronti dell'aggressore, non "insiste" nel pretendere la punizione dell'ex?
Qualcuno può obiettare: ma anche se il PM ha l'obbligo di fare le indagini non è detto che le faccia bene, per cui è possibile che chieda l'archiviazione e che la vittima resti priva di tutela. In realtà il codice di procedura penale, proprio per garantire pienamente il rispetto degli artt. 3 e 112, prevede un importante meccanismo: dato che il PM formula la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari (GIP), quest'ultimo ha un forte potere di controllo sulla richiesta e può sia ordinare al PM di compiere nuove indagini, sia imporgli di formulare l'imputazione, cioè di promuovere l'accusa in giudizio riconoscendo la fondatezza della notizia di reato (art. 409 c.p.p.).

Come si vede, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è determinante per garantire un eguale accesso alla giustizia, impedendo che la persecuzione dei reati sia dettata da scelte ideologiche, religiose, politiche o comunque da ragioni diverse dalla necessità di assicurare il rispetto della legge: perché, allora, la politica tenta da anni di mettere mano a tale principio? La risposta, senza nemmeno spremersi troppo le meningi, è fin troppo facile...

giovedì 2 gennaio 2014

Il Porcellum "incostituzionale": come stanno le cose?

Qualche giorno fa la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legge elettorale 270/2005, il cosiddetto "Porcellum", dichiarandone la parziale illegittimità su due fronti: da un lato, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme "che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza - sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica - alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione". Dall'altro, ha bocciato "le norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali 'bloccate', nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza''.
Le motivazioni della Corte saranno note presto e, quindi, è prematuro ogni commento sulla decisione; non è invece prematuro qualche commento sulle reazioni avute da alcuni esponenti del Parlamento. Alcuni dicono: sono illegittimi solo i deputati e senatori eletti col premio di maggioranza.
Altri affermano: il Parlamento è tutto illegittimo, si faccia una nuova legge elettorale e si vada al voto.
I più catastrofisti incalzano: 
l'attuale Parlamento è illegittimo e di conseguenza è illegittimo ogni atto emanato dai due rami (Camera e Senato), in particolare la rielezione di Napolitano, la fiducia accordata al Governo etc. 
Io direi: calma, ragioniamo col buon senso e con la Costituzione in mano.
Primo: il premio di maggioranza, argomento sollevato soprattutto dal MoVimento 5 Stelle che ha pubblicato i nomi dei parlamentari eletti grazie a tale meccanismo. In realtà, la legge è stata dichiarata incostituzionale anche per le liste bloccate, per cui volendo essere coerenti sarebbero "illegittimi" anche quelli che vorrebbero defenestrare i colleghi eletti col premio di maggioranza. Non si capisce perché non si dimettano, visto che (ragionando come loro) sono "illegittimi" esattamente come gli altri, anche se per un altro motivo.
Secondo: quelli che dicono di andare a nuove elezioni, o con una nuova legge da approvare o con il Porcellum stesso, non si ricordano di un piccolo particolare. Se le Camere non sono legittime, come fanno a fare una legge elettorale legittima? E se il Porcellum non è legittimo, dove sarebbe la legittimità del nuovo Parlamento?
Terzo: la Costituzione, citata a sproposito da molti parlamentari che forse l'hanno letta ma non capita, afferma che quando la Corte Costituzionale "dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" (art. 136). Si dice, tecnicamente, che la abrogazione avviene "ex nunc" ("da ora", ossia dal momento della pronuncia) e non retroagisce "ex tunc" ("da allora", cioè all'indietro, fino all'entrata in vigore della norma).
Per fare un esempio, se Tizio viene condannato e incarcerato per il reato (immaginario) di "starnuto in pubblico" nel 2013 e la Corte abroga tale reato nel 2014, gli effetti della condanna cesseranno nel 2014 ma l'atto in sé della condanna non è "illegittimo" perché al momento della pronuncia la norma di legge era costituzionalmente legittima. Allo stesso modo, erano legittimi gli atti che da quella norma derivavano: una denuncia, le indagini, il rinvio a giudizio, il processo...e così via fino alla condanna. Quindi, la elezione dei parlamentari era legittima.
In caso contrario, non ci sarebbe via d'uscita: il Presidente della Repubblica non potrebbe sciogliere le Camere perché queste erano illegittime e illegittimamente lo hanno eletto; il Governo non potrebbe far nulla (nemmeno in via ipotetica) perché ha ottenuto la fiducia da un Parlamento illegittimo e quindi non potrebbe legittimamente emanare atti...per non parlare delle precedenti elezioni: che ne sarebbe, infatti, delle leggi e degli atti emanati dai Parlamenti eletti nel 2006 e 2008 col Porcellum? Tutti illegittimi?
Quarto: la Consulta stessa ha affermato che "il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali". Questa affermazione della Corte è stata totalmente ignorata dai sostenitori della teoria dell'illegittimità, ma in realtà risolve il problema perché dice ai parlamentari: fate una nuova legge, stavolta rispettosa della Costituzione, ma fatela perché avete questo potere di "scelta politica". Non si capisce perché la Corte dovrebbe riconoscere al Parlamento tale potere legislativo solo in ordine alla legge elettorale e non anche per ogni altro atto.
Per cui i Parlamentari, anziché litigare su chi sia più santo e immacolato, si diano da fare: li paghiamo per questo.

venerdì 27 dicembre 2013

Il Governo alle prese con il processo (poco) civile

Con un disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013 il Governo ha inteso mettere mano ad un processo civile che, secondo tutti gli osservatori, rappresenta uno degli ostacoli principali allo sviluppo economico del nostro Paese. Purtroppo negli ultimi anni gli interventi legislativi hanno soltanto reso il sistema più instabile e complicato, senza risultati rilevanti sulla riduzione del processo e sulla sua efficienza.
Anche l'ultima proposta governativa si muove su questa ambiguità di fondo: partire da princìpi giusti per poi tradurli in norme confuse, tralasciando invece quei suggerimenti che circolano in ambienti legali (seppure in poche e inascoltate "isole felici") e che potrebbero garantire il risultato che la politica si propone da tempo.
Cominciamo dalle buone intenzioni, com'è sicuramente quella di attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario. Per i non addetti ai lavori, il primo è il processo civile "normale", mentre il secondo ne è una versione "ristretta", con minori rigidità soprattutto nella fase istruttoria e dell'assunzione delle prove. Il problema è che già oggi accade spesso che il giudice passi dal rito sommario a quello ordinario: si verifica quindi l'esatto contrario di quanto auspica il disegno di legge, il che solleva leciti scetticismi sull'efficacia del meccanismo, anche perché si rischia di trattare con due procedimenti diversi (ordinario e sommario) due cause simili solo perché un giudice ha discrezionalmente ritenuto "semplice" una causa che l'altro ha ritenuto complessa, cosa che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'uguale tutela del diritto al contraddittorio.
Un'altra buona intenzione, inseguita però in modo assai dubbio, è quella di diminuire il carico dei giudici di primo grado e di appello. Ai primi viene attribuito il potere di emettere una sentenza in "formato tascabile", mi si perdoni l'atecnicismo: potranno infatti limitarsi a redigere il dispositivo (cioè la parte che accoglie o respinge la domanda, condanna una parte o l'altra etc.) accompagnato dall'indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell'impugnazione della sentenza.
Dicono infatti gli autori della riforma: poiché soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e circa il 77% di queste ultime sono confermate, il giudice di primo grado non deve perdere tempo a scrivere le motivazioni della sentenza a meno che non glielo chieda espressamente la parte che intende fare appello. Meglio che il giudice spenda quel tempo nelle altre cause. In realtà questa idea è quasi surreale per almeno due ragioni: se non so quale ragionamento ha fatto il giudice per condannarmi, come faccio a proporre appello? Anche perché, e questa è la seconda ragione, il disegno di legge impone a chi vuole impugnare la sentenza (e quindi avere le motivazioni) l'anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo: il che vuol dire che devo pagare una parte delle spese del giudizio d'appello solo per avere le motivazioni e decidere se impugnare o meno. Un paradosso, visto che un grande giurista del passato diceva che il più alto segno di civiltà giuridica è la motivazione della sentenza: del resto l'art. 111 della Costituzione stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
Meno dissennata, invece, è l'idea di consentire ai giudici d'appello di rifarsi alla motivazione già esposta dal giudice di primo grado, ovviamente in caso di conferma del provvedimento impugnato, sempre per "risparmiare tempo"; così come è buona l'idea di assegnare a un organo monocratico anziché collegiale gran parte delle cause d'appello, limitando a pochi e più delicati casi l'intervento del collegio.
Ha fatto infuriare gli avvocati, poi, la norma che prevede che anche il difensore paghi insieme al cliente in caso di condanna per la cosiddetta lite temeraria, una regola che molti hanno definito punitiva nei confronti dei legali, ma che in realtà non mi sembra così scandalosa: la lite temeraria sussite in caso di mala fede o colpa grave; ciò significa o che chi ha agito/resistito in giudizio sapeva di non avere alcun diritto, e quindi ha causato un danno alla controparte col suo comportamento scorretto, oppure che non si è attenuto alle regole professionali (nel caso dell'avvocato) o alle regole del buon senso (nel caso del cliente), preferendo intasare i tribunali e ostacolare le giuste pretese dell'altro senza alcuna ragione di diritto. "Fare causa" è un diritto, non un obbligo: chi abusa di questo diritto va punito come accade per l'abuso di qualsiasi altra posizione giuridica di vantaggio.
Molti altri sono gli aspetti controversi delle proposte venute dal Consiglio dei Ministri, mentre - come si diceva in apertura - restano irrisolti alcuni nodi. Ne cito due, solo per dare uno spunto di riflessione.
Primo: perché non puntare ad uno snellimento del rito ordinario? Al momento, il processo civile ordinario prevede che l'attore citi in giudizio il convenuto: i due si "fronteggiano" con due atti diversi (citazione e comparsa di risposta), ai quali rispondono con le "memorie 183", ovvero tre atti distinti; poi ci sono le udienze per sentire i testimoni; poi, finalmente, le parti si scambiano altre memorie (le comparse conclusionali) alle quali rispondono con ulteriori atti (memorie di replica)...e per presentare ognuno di questi atti le parti hanno a disposizione un tempo assai ampio che in linea di principio sarebbe anche corretto, ma che finisce per dilatare all'infinito il tempo dei processi visto che ogni giudice ne ha da fare centinaia e forse migliaia. Snellire questo batti e ribatti non è proprio possibile, tenendo conto del fatto che spesso alcune delle memorie citate rappresentano mere ripetizioni di ciò che è stato detto in precedenza?
Secondo: perché non introdurre nel nostro sistema i "danni punitivi"? Ne ho parlato in un precedente post: in breve, Tizio deve a Caio 2.000 euro e si rifiuta più volte di restituirli. Si difende anche in giudizio, magari in modo pretestuoso, e per di più fa pure appello e ricorso in Cassazione tanto per tirarla per le lunghe. Passano otto anni e finalmente Caio ottiene i sospirati 2.000 euro, che però Tizio non gli dà in contanti costringendo Caio a pignorare i beni dell'altro (e via altri soldi per l'avvocato). Bene: quanto ci vuole a mettere una regola che "punisce" seriamente tali comportamenti costringendo il debitore che resiste a risarcire il creditore con una somma pari (ad esempio) a dieci volte quella richiesta in origine? Forse molti debitori smetterebbero di sfuggire e onorerebbero le proprie obbligazioni. In America fanno così: il risarcimento non è commisurato solo al danno patito, ma anche al comportamento tenuto, e infatti lì chi ha torto non ha interesse ad agire o resistere in giudizio, mentre ha tutto l'interesse a pagare subito o a fare una transazione. Il risultato è che il processo si fa solo quando serve. Ma si sa, gli altri sono sempre matti: siamo noi che abbiamo capito tutto...

martedì 5 novembre 2013

Il mobbing sul lavoro: la tutela nell'ordinamento vigente

La legge italiana non disciplina in modo specifico il fenomeno del “mobbing”, cioè quelle forme di vessazione, prevaricazione e pressione psicologica compiute indebitamente nei confronti di una sola persona, solitamente sul luogo di lavoro. In mancanza di tale disciplina, le vittime di mobbing devono quindi affidarsi alla versione elaborata nei tribunali, chiaramente frammentaria perché ciò che può apparire vessatorio in un contesto lavorativo e sociale può non sembrare tale in un altro.
Leggendo le varie sentenze rese dai giudici italiani sul tema, si può affermare che la vittima di mobbing ha più chance di ottenere tutela sul piano civile, e quindi sotto forma di risarcimento, mentre resta più vaga e debole la protezione offerta dal diritto penale.
In ambito civile, le varie ipotesi di indebita pressione psicologica o anche fisica sul luogo di lavoro sono state ricondotte nella fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.
L’art. 2087 stabilisce infatti che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Secondo la Cassazione, quindi, grava sul datore di lavoro un obbligo specifico di proteggere l’integrità psico-fisica del lavoratore (Cass., sent. n. 4184/2006).
Ciò anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 399 del 1996 della Corte Costituzionale: secondo quest’ultima, il diritto alla salute viene salvaguardato anche mediante condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo diritto essenziale, di rilevanza costituzionale.
Per cui l’art. 2087 non abbraccia soltanto le ipotesi di mobbing, ma ogni tipo di situazione che minaccia o lede il diritto soggettivo del lavoratore ad operare in un ambiente esente da rischi (Cass., sent. n. 4840/2006).
Tale orientamento ha consentito addirittura di inquadrare nell’ipotesi dell’art. 2087 quei casi in cui i comportamenti vessatori, pur non unificati da un disegno unitario, abbiano avuto l’effetto di mortificare psicologicamente il lavoratore, causandogli un danno: tutto ciò, ovviamente, fornendo la prova che il datore di lavoro sia venuto meno all’obbligo di attivarsi per tutelare la personalità del lavoratore.
Sul piano penale, come dicevamo, la tutela è più sfumata: ferma restando la possibilità di punire i singoli atti di prevaricazione (ingiurie, molestie, minacce etc.), manca una figura di reato che reprima quelle forme di persecuzione espresse concretamente con tali atti, ma legate da uno stesso intento vessatorio. Ciò pone un problema non di poco conto, perché i reati di ingiuria, molestia o minaccia sono puniti in modo assai blando.
In alcuni casi, tuttavia, le ipotesi di mobbing sono state ricondotte al reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., recentemente oggetto di una mini-riforma nel 2012: prima di tale riforma, mancava un riferimento alla “convivenza” (es.: coppie di fatto), ma già si estendeva il concetto di famiglia alle forme di coabitazione simili. Sulla base di ciò, la Cassazione ha ammesso l’applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche alle ipotesi di mobbing sul luogo di lavoro purché il contesto lavorativo si caratterizzi per modalità, abitudini, affidamento e fiducia tipici della comunità familiare (Cass., sent. n. 12517/2012; Cass., sent. n. 16094/2012).
In sostanza, la possibilità di reprimere penalmente il mobbing come una particolare forma di maltrattamento contro un convivente è legata al requisito della para-familiarità della relazione lavorativa, che dovrà essere provato dalla vittima dimostrando la particolare forma di organizzazione del luogo di lavoro, la qualità delle relazioni e l’informalità delle stesse, le consuetudini della vita lavorativa e così via.
Se dunque una minima tutela penale esiste,  è evidente che la vittima sopporta un onere della prova non certo leggero, e che ad ogni modo resta priva di ogni protezione una vasta area di episodi e situazioni: si pensi ai casi di dequalificazione o demansionamento della vittima per ottenere le sue dimissioni, o a quei casi in cui atti in sé legittimi (es.: richiami disciplinari, comunicazioni) siano utilizzati per uno scopo diverso dal normale, solo per mortificare il dipendente. 

giovedì 24 ottobre 2013

Danni da cattiva manutenzione delle strade: come agire

Uno degli incidenti più comuni che possano capitare nel corso della vita è, purtroppo, quello di inciampare su una strada sconnessa o di danneggiare la propria auto su una buca non visibile. La casistica legata a episodi di cattiva manutenzione delle strade è prevedibilmente sterminata, con la conseguenza che per ottenere una tutela sotto forma di risarcimento bisogna essere ben documentati e preparati. 
Cerchiamo di fare luce sull'argomento e cominciamo col dire che le strade che noi chiamiamo "pubbliche" possono appartenere o essere gestite dal Comune, dalla Provincia o da altri Enti pubblici ed è per questo che il danneggiato dovrà agire in giudizio contro uno di questi enti, a seconda della tipologia della strada.
Il problema principale per chi agisce (o meglio, per il suo difensore) è tuttavia quello di inquadrare correttamente ciò che è accaduto in termini di diritto, perché sul tema dei danni da insidie stradali si registrava fino a qualche tempo fa una certa oscillazione di vedute: negli ultimi anni va segnalato un progressivo consolidamento di tali orientamenti, grazie a recenti sentenze della Cassazione (per approfondire, ne cito alcune: n. 6903/2012, n. 2562/2012)
Senza scendere in tecnicismi inutili (lo scopo di questo blog è spiegare il diritto a chi non lo conosce, non agli avvocati), si può dire che il danneggiato deve sostenere un onere della prova relativamente "leggero" in due ipotesi:
1.Quando l'Ente gestore aveva la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
2. Quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla Pubblica Amministrazione a rendere pericolosa la strada medesima.
Facciamo un esempio per ciascuna ipotesi: la prima ricorre spesso quando il danno si è verificato su una strada comunale del centro abitato, che è continuamente sotto gli occhi del Comune per così dire; il secondo caso può verificarsi quando la strada è dissestata per lavori compiuti male o mal segnalati.
In questi casi l'onere probatorio è più snello perché secondo la Cassazione può applicarsi l'art. 2051 del codice civile, che considera responsabile il soggetto che ha la custodia di un bene per i danni causati dal bene stesso: pertanto il danneggiato dovrà provare solo il fatto, il danno e il nesso di causalità tra lo stato della strada e l'evento, mentre il custode sarà ritenuto responsabile in via presuntiva a meno che non dimostri che il danno sia attribuibile al caso fortuito (ad es.: il manto stradale era scivoloso perché poco prima un camion aveva perso grosse quantità di materiale oleoso, e quindi l'Ente custode non sarebbe potuto intervenire in alcun modo per evitare la caduta del danneggiato).
Fuori da questi casi, invece, il danneggiato potrà invocare solo l'art. 2043 c.c. e quindi dovrà provare non solo il fatto, il danno e il nesso di causalità, ma anche il dolo o la colpa del danneggiante. Quest'ultimo elemento psicologico rappresenta spesso un requisito difficile da provare: ad esempio si dovrà dimostrare che l'Ente proprietario fosse a conoscenza dello stato di dissesto, che non abbia provveduto per negligenza o che abbia causato lo stato di dissesto per imperizia; in alcuni casi è stato richiesto al danneggiato di provare anche il carattere insidioso del pericolo, oppure l'invisibilità ed imprevedibilità della fonte di danno (es.: una buca o un avvallamento).
Come si vede il sistema per tutelare i propri diritti è abbastanza complesso, per cui sarà necessario documentare le proprie pretese in tutti i modi possibili (fotografie, relazioni delle Forze di polizia, referti medici, testimonianze etc.) per avere maggiori possibilità di azione; allo stesso modo, la difficoltà della materia richiede da subito l'ausilio di un legale per inquadrare nel modo giusto l'accaduto e non ricorrere ad una tutela fai-da-te.
Per completezza bisogna ricordare anche quanto stabilito dalla sentenza n. 1310/2012 della Corte di Cassazione: se l'evento dannoso è stato causato anche da un comportamento colposo del danneggiato (ad es.: distrazione, elevata velocità etc.), costui potrà incorrere in un concorso di colpa e quindi beneficiare di un risarcimento minore, mentre non avrà alcun diritto al risarcimento se è stato il suo comportamento a recidere del tutto il nesso di causalità tra la fonte del danno e il danno stesso.

lunedì 21 ottobre 2013

Amnistia e indulto unica via? Ecco le alternative.

L'intollerabile situazione di sovraffollamento delle carceri italiane, che ospitano circa 65 mila detenuti a fronte di una capienza di quasi 48 mila posti, è un argomento che in queste settimane è tornato alle cronache sotto forma di emergenza; tuttavia, non ci sarebbe nessuna emergenza se già sette anni fa la politica si fosse presa la responsabilità di fare quelle "riforme strutturali" di cui quotidianamente ci riempie le orecchie.
E infatti siamo di nuovo al punto di partenza rispetto all'ultima "emergenza carceri": alla vigilia dell'indulto del 2006 i detenuti in carcere erano 61.400, il che vuol dire che se con quel provvedimento ne uscirono 26 mila, nel giro di sette anni sono rientrati nelle patrie galere 30 mila detenuti (tutti i dati vengono dal Ministro della Giustizia Cancellieri).
Ormai i cittadini, anche sulla scorta di ciò, sanno bene che i provvedimenti di amnistia e indulto servono a poco e rischiano anzi di peggiorare lo status quo (come in effetti è accaduto). Quello che non sanno, perché i politici non lo dicono mai pensando solo alla via più breve per avere meno responsabilità e tamponare le falle in attesa di nuove elezioni, è che dal mondo del diritto vengono avanzate spesso molte proposte per risolvere questa situazione da Paese incivile, a costo zero per lo Stato e in modo stabile. Eccone alcune.
1. La prima intelligente proposta è sostituire le pene detentive con sanzioni interdittive. Cosa vuol dire? Che chi ha commesso certi reati, anziché andare in carcere, viene interdetto per un periodo di tempo dall'esercizio di una professione. Sei un commercialista che ha truccato il bilancio per una società? Per cinque anni non puoi esercitare. Sei un professore che ha truccato un concorso? Idem.
2. Seconda proposta: depenalizzare. Se qualcuno storce il naso, non mi riferisco ai reati "gravi", ci mancherebbe, ma a quelle fattispecie che pur non mandando in carcere nessuno affollano i tribunali di cause: il risultato è che i processi per i reati più gravi vengono rallentati e i detenuti in attesa di giudizio restano in carcere per più tempo. Esempio: Tizio dà dello "str...o" a Caio. Reato di ingiuria: Giudici di pace intasati per roba del genere che (ci crediate o no) arriva fino alla Cassazione, che invece di occuparsi di cose serie deve stabilire se l'insulto di cui sopra è tale da suscitare una lesione dell'onore così grande da offendere il bene giuridico protetto, se il "vaffa" è reato o meno etc. Altro esempio, l'imbrattamento dei muri: cosa gravissima, l'ABC della delinquenza si potrebbe dire. Bene: invece delle sanzioni penali, che comunque sono talmente esigue da non mandare in carcere nessuno per questo reato, perché non costringere l'imbrattatore a svolgere lavori utili per la collettività per qualche anno con sanzioni amministrative e non penali? Fatelo svegliare per due anni alle cinque per ripulire i muri della città, vedrete come gli passerà la voglia di delinquere. Noi invece preferiamo fargli un processo penale, magari per danneggiamento, per poi dirgli che lo condanniamo a un anno e mezzo, ma per scherzo: sei incensurato, la pena è sospesa. Va' e imbratta di nuovo: intanto abbiamo perso mesi interi e i carcerati in attesa di giudizio possono aspettare ancora.
3. Rivedere queste tre leggi: Bossi-Fini, Fini-Giovanardi ed ex-Cirielli. La prima ha introdotto il reato di immigrazione clandestina che molti vorrebbero abolire. In realtà, al di là di questo aspetto c'è sempre il solito problema: quando sbarcano 200 immigrati, il Tribunale competente deve seguire 200 nuovi indagati, per cui tutto rallenta e nessuno si occuperà dei detenuti in attesa di giudizio. Se proprio non si vuole abolire questo reato, perché non far scontare la pena ai clandestini nel loro paese d'origine anche quando commettono reati di altro genere oltre all'immigrazione clandestina? La seconda legge manda in carcere chi fa uso personale di droghe sulla base di una presunzione: se superi una certa quantità, presumo che tu sia uno spacciatore. Ora, sul sito del Ministero della Giustizia (dati giugno 2013) si legge che sono 26 mila i detenuti per droga, cioè più di un terzo della popolazione carceraria. Sono più dei detenuti per delitti contro la persona (omicidio, lesioni, violenza sessuale etc.): vi sembra un dato coerente con la situazione sociale? Ecco perchè andrebbe rivista la Fini-Giovanardi: perché non distingue tra consumatore e spacciatore, e fabbrica solo detenuti. La ex-Cirielli è quella che fa meno rumore, ma è altrettanto sciocca: tra le altre cose, ha reso i processi e la detenzione molto duri per i recidivi, con effetti paradossali. Nel 2009, a Napoli, un tizio è stato condannato a tre anni di reclusione per aver rubato un pacco di wafer che costava 1,29 euro, proprio perché non poteva beneficiare di alcune attenuanti (es.: danno di lieve entità) in quanto recidivo. E anche qui torna la domanda: ma perché un Tribunale dovrebbe occuparsi di un furto da 1,29 euro anziché di violenze sulle donne, omicidi stradali, pedopornografia etc? Non dico che queste leggi andrebbero abolite in blocco, ma sarebbe lecito almeno rivedere quegli aspetti che rallentano il sistema e fabbricano detenuti in contrasto con il senso comune.
4. Rivedere la disciplina sulla carcerazione preventiva. Circa 25 mila detenuti sono ancora in attesa di una sentenza definitiva e, quindi, secondo la Costituzione sono innocenti. In realtà questi dati andrebbero spiegati: 10 mila sono stati almeno giudicati in primo grado o anche in appello, ma 15 mila persone in carcere in attesa di una prima pronuncia sono comunque troppe. Bisognerebbe quindi sostituire la detenzione preventiva in carcere con quella domiciliare, almeno per i reati minori: all'estero hanno sperimentato il braccialetto elettronico per favorire i controlli, da noi è stato un fiasco peraltro molto costoso.
Per concludere, un ultimo dato: non è vero che l'Italia ha troppi detenuti, perché sono circa 107 per ogni 100 mila abitanti contro una media europea di 127,7. Abbiamo troppi politici incapaci, questo sì.

mercoledì 16 ottobre 2013

"Airport Security" contro la giustizia italiana: scusate il paragone

L’altro giorno guardavo un programma televisivo, “Airport Security”, che mostra cosa avviene alle dogane in Australia. Ho assistito a questa scena: un tizio prova ad entrare nel Paese con uno strano passaporto; l’ispettore doganale si insospettisce e dice di voler far analizzare il documento da un perito che viene chiamato telefonicamente e dopo mezz’ora si presenta, compie le sue indagini e conclude che il passaporto è falso. Al passeggero viene detto che entro un’ora verrà condotto in un centro di permanenza temporanea e rispedito al suo paese, e che il suo passaporto è sequestrato perché illegale. Nessun ricorso, nessun avvocato, nessuna scusante, nessuna scappatoia per perdere tempo: hai il passaporto falso? Torni a casa. Una cosa così importante, che può cambiare per sempre la vita di una persona pronta ad entrare in un altro Paese, decisa nel giro di qualche ora.
Allora mi è venuto in mente cosa succede in Italia quando si deve fare una perizia per cose molto meno importanti, per esempio stabilire dove stanno i confini tra due proprietà, e mi sono domandato: sono pazzi gli Australiani o siamo noi ad essere surreali? Non voglio mettere a confronto due contesti profondamente diversi tra loro e quindi non ho alcuna pretesa “scientifica”; l’intenzione è solo quella di evidenziare le diverse concezioni di giustizia che stanno alla base dei due sistemi, quello australiano e quello italiano, per riflettere sulla macchinosità del nostro.
Prendiamo il processo civile italiano: di solito il giudice dispone una perizia (“consulenza tecnica d’ufficio”, CTU) quando già le parti sono in causa e hanno depositato una serie di atti e memorie per i quali la legge prevede tempi abbastanza lunghi: poniamo caso di trovarci, nella migliore delle ipotesi, a circa un anno dall’inizio del processo.
Se è necessaria la perizia, ecco cosa accade: il giudice nomina il consulente, ma deve fissare una nuova udienza solo per farlo giurare e dirgli cosa deve fare. Voi direte: ma se agli Australiani basta una telefonata, perché noi non contattiamo il perito via p.e.c., ci facciamo inviare una sua dichiarazione giurata sempre via p.e.c., e comunichiamo alle parti la nomina e l’accettazione ancora via p.e.c., impiegando in tutto solo pochi giorni?
La risposta soffia nel vento, ma ad ogni modo da noi non si può fare: bisogna tenere un’udienza apposita, che naturalmente viene fissata a mesi di distanza perché ogni giudice ha centinaia, spesso migliaia di cause da trattare e udienze da tenere.
Si arriva all’udienza e il perito giura, poi fissa il “giorno di inizio delle operazioni” e passa qualche mese prima che depositi la perizia, alla quale (ci mancherebbe) le parti possono rispondere nominando propri esperti che dialogheranno col consulente del giudice scambiandosi perizie di parte, note critiche, precisazioni, integrazioni... il tutto va avanti per qualche mesetto, a volte anche per anni: spesso è necessario persino un “supplemento” alla perizia.
Dopo tutta questa tiritera, chiusa la fase di assunzione delle prove, le parti “sintetizzano” ciò che è successo in ulteriori memorie prima che il giudice decida: se tutto va bene, ci vogliono 5-6 mesi ancora per arrivare alla decisione (ma sono quasi sempre molti di più).
Una volta pubblicata la sentenza sapremo finalmente se la perizia era giusta e a chi ha dato ragione, sperando che nessuno impugni la sentenza stessa proponendo appello e poi, eventualmente, ricorso in Cassazione.
In conclusione, se lo scopo di una perizia è quello di stabilire come stanno i fatti per poter aiutare qualcuno a decidere, in Australia quello scopo viene raggiunto in qualche ora; in Italia, dopo qualche anno.

Ripeto: sono due contesti del tutto diversi e non “mescolabili”, ma almeno il linea di principio vi giro la domanda: sono pazzi gli Australiani o siamo noi ad essere surreali?