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venerdì 14 febbraio 2014

Droghe leggere e droghe pesanti: ecco cosa ha detto (veramente) la Corte Costituzionale

Dopo aver falciato il "Porcellum" (v. post relativo) la Corte Costituzionale è intervenuta anche sulla famosa legge "Fini-Giovanardi" in materia di stupefacenti, dichiarandola incostituzionale all'esito della Camera di consiglio del 12 febbraio scorso. 
Su giornali e social network si sono sprecati i commenti, soprattutto sull'aspetto della legge che ha fatto indignare di più alcuni settori della politica e dell'elettorato, cioè l'equiparazione fra droghe leggere e droghe pesanti. Equiparazione che, secondo molti, sarebbe stata travolta dalla sentenza, per cui ora il legislatore dovrà ripensare la disciplina in materia di stupefacenti tenendo presente che le droghe leggere e le droghe pesanti vanno trattate diversamente: lo dice la Corte Costituzionale!
In realtà le cose non stanno proprio così: non nel senso che chi fuma una canna deve essere trattato come un eroinomane, ma nel senso che la Consulta non ha dichiarato illegittima la Fini-Giovanardi per la tanto contestata equiparazione.
In attesa delle motivazioni della sentenza, infatti, dobbiamo attenerci al comunicato della Corte stessa, il quale chiaramente fa intendere che la Fini-Giovanardi è stata cassata per una questione di "tecnica legislativa".
Spieghiamoci meglio: l'oggetto della pronuncia della Corte non è una "legge", ma solo un paio di norme contenute in un decreto-legge (precisamente, artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272). 
Ora l'art. 77 della Costituzione, al secondo comma, prevede che quando il Governo adotta decreti-legge "in casi straordinari di necessità e di urgenza" le Camere devono convertirli in legge entro 60 giorni. La Corte Costituzionale ha più volte bocciato quelle norme dei decreti-legge che nulla avevano a che fare con l'oggetto del d.l. stesso, soprattutto se aggiunte durante la fase di conversione in legge, poiché estranee rispetto ai confini tracciati dal decreto originario. 
L'innesto di norme nuove, infatti, può avvenire solo "a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione", poiché altrimenti il Parlamento farebbe un "uso improprio" del suo potere di conversione (Corte Cost., sent. n. 22/2012). Tant'è vero, ricorda la Corte, che il regolamento della Camera prevede che in fase di conversione "Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge" (art. 96-bis, comma 7).
Nel caso della Fini-Giovanardi, il decreto 272/2005 era stato varato in occasione delle Olimpiadi di Torino, per far fronte a tale evento straordinario, e prevedeva - ad esempio - norme anti-terrorismo, assunzioni di poliziotti, finanziamenti per i Giochi e altre misure che non potevano essere adottate col procedimento legislativo ordinario in Parlamento, molto lungo e farraginoso.
La Corte, pertanto, ha solo rilevato un importante vizio "procedurale" perché oggettivamente le norme sulle droghe, inserite in sede di conversione, non rispettavano i requisiti richiesti dalla Costituzione in ordine al procedimento di conversione. Sul merito, cioè sulla correttezza o meno del considerare uguali tutti i tipi di stupefacenti, la Consulta non ha espresso alcun parere: chi ha scomodato la Costituzione e la Corte per legittimare la propria opinione sulle droghe, in un senso o nell'altro, di certo non ha reso un bel servizio alla nostra Carta fondamentale e ai giudici che ne garantiscono il rispetto.

P.S.: la mia opinione sulla Fini-Giovanardi non è certo positiva, avendo già parlato (seppure en passant) degli effetti assurdi che ha sul sistema carcerario. La mia, quindi, non è una presa di posizione a favore di quel provvedimento, che reputo anzi criticabile su molti fronti, ivi compreso quello dell'equiparazione tra le varie droghe. Il senso di questo articolo è spiegare da un punto di vista giuridico-costituzionale una sentenza che molti interpretano (spesso in mala fede) in modo totalmente errato solo per attaccare la Consulta o, al contrario, per portare i giudici costituzionali dalla parte dell'antiproibizionismo.

giovedì 2 gennaio 2014

Il Porcellum "incostituzionale": come stanno le cose?

Qualche giorno fa la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legge elettorale 270/2005, il cosiddetto "Porcellum", dichiarandone la parziale illegittimità su due fronti: da un lato, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme "che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza - sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica - alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione". Dall'altro, ha bocciato "le norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali 'bloccate', nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza''.
Le motivazioni della Corte saranno note presto e, quindi, è prematuro ogni commento sulla decisione; non è invece prematuro qualche commento sulle reazioni avute da alcuni esponenti del Parlamento. Alcuni dicono: sono illegittimi solo i deputati e senatori eletti col premio di maggioranza.
Altri affermano: il Parlamento è tutto illegittimo, si faccia una nuova legge elettorale e si vada al voto.
I più catastrofisti incalzano: 
l'attuale Parlamento è illegittimo e di conseguenza è illegittimo ogni atto emanato dai due rami (Camera e Senato), in particolare la rielezione di Napolitano, la fiducia accordata al Governo etc. 
Io direi: calma, ragioniamo col buon senso e con la Costituzione in mano.
Primo: il premio di maggioranza, argomento sollevato soprattutto dal MoVimento 5 Stelle che ha pubblicato i nomi dei parlamentari eletti grazie a tale meccanismo. In realtà, la legge è stata dichiarata incostituzionale anche per le liste bloccate, per cui volendo essere coerenti sarebbero "illegittimi" anche quelli che vorrebbero defenestrare i colleghi eletti col premio di maggioranza. Non si capisce perché non si dimettano, visto che (ragionando come loro) sono "illegittimi" esattamente come gli altri, anche se per un altro motivo.
Secondo: quelli che dicono di andare a nuove elezioni, o con una nuova legge da approvare o con il Porcellum stesso, non si ricordano di un piccolo particolare. Se le Camere non sono legittime, come fanno a fare una legge elettorale legittima? E se il Porcellum non è legittimo, dove sarebbe la legittimità del nuovo Parlamento?
Terzo: la Costituzione, citata a sproposito da molti parlamentari che forse l'hanno letta ma non capita, afferma che quando la Corte Costituzionale "dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" (art. 136). Si dice, tecnicamente, che la abrogazione avviene "ex nunc" ("da ora", ossia dal momento della pronuncia) e non retroagisce "ex tunc" ("da allora", cioè all'indietro, fino all'entrata in vigore della norma).
Per fare un esempio, se Tizio viene condannato e incarcerato per il reato (immaginario) di "starnuto in pubblico" nel 2013 e la Corte abroga tale reato nel 2014, gli effetti della condanna cesseranno nel 2014 ma l'atto in sé della condanna non è "illegittimo" perché al momento della pronuncia la norma di legge era costituzionalmente legittima. Allo stesso modo, erano legittimi gli atti che da quella norma derivavano: una denuncia, le indagini, il rinvio a giudizio, il processo...e così via fino alla condanna. Quindi, la elezione dei parlamentari era legittima.
In caso contrario, non ci sarebbe via d'uscita: il Presidente della Repubblica non potrebbe sciogliere le Camere perché queste erano illegittime e illegittimamente lo hanno eletto; il Governo non potrebbe far nulla (nemmeno in via ipotetica) perché ha ottenuto la fiducia da un Parlamento illegittimo e quindi non potrebbe legittimamente emanare atti...per non parlare delle precedenti elezioni: che ne sarebbe, infatti, delle leggi e degli atti emanati dai Parlamenti eletti nel 2006 e 2008 col Porcellum? Tutti illegittimi?
Quarto: la Consulta stessa ha affermato che "il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali". Questa affermazione della Corte è stata totalmente ignorata dai sostenitori della teoria dell'illegittimità, ma in realtà risolve il problema perché dice ai parlamentari: fate una nuova legge, stavolta rispettosa della Costituzione, ma fatela perché avete questo potere di "scelta politica". Non si capisce perché la Corte dovrebbe riconoscere al Parlamento tale potere legislativo solo in ordine alla legge elettorale e non anche per ogni altro atto.
Per cui i Parlamentari, anziché litigare su chi sia più santo e immacolato, si diano da fare: li paghiamo per questo.