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sabato 27 giugno 2015

Case-vacanza e viaggi: come evitare le truffe

Se dicessi che esiste una categoria di danno chiamata "danno da vacanza rovinata", forse a qualche lettore scapperebbe un sorriso al pensiero che i nostri giudici debbano occuparsi delle disavventure dei turisti, soprattutto di quei "turisti fai-da-te", come li definiva una storica pubblicità di un tour operator.
Tuttavia, a pensarci bene la vacanza è un'occasione di svago e di relax, magari dopo un anno passato a lavorare duramente: chi ce la rovina, dunque, ci fa quasi un "doppio danno", perché ci fa perdere quest'occasione spesso irripetibile.
Ecco perché la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere il risarcimento non solo dei pregiudizi economici subiti dal turista, ma anche quei turbamenti psicologici causati dalla cattiva organizzazione dei pacchetti-vacanze, dai servizi inferiori a quelli promessi e, più in generale, da tutti quei fattori che impediscono al consumatore di godere della vacanza programmata, in tutto o in parte.
Con questa piccola guida vorrei dare alcuni suggerimenti per evitare queste esperienze negative, che spesso si trasformano in vere e proprie truffe: tenendo a mente pochi consigli, invece, ci si può assicurare qualche carta vincente da giocarsi, se necessario, quando si intende chiedere un risarcimento o comunque agire in via giudiziale.
Cominciamo col dire che, quando ci si rivolge ad un tour operator o ad un'agenzia di viaggi, è un diritto chiedere copia del contratto stipulato (e magari anche del catalogo o della brochure che individuano il pacchetto acquistato).
Il contratto dovrà indicare le condizioni per il recesso, le caratteristiche del pacchetto (ad es.: quali servizi sono compresi e quali, invece, sono a carico del consumatore) e tutta una serie di elementi che la legge individua nel "Codice del turismo" (D. Lgs.79/2011).
Si può quindi dire che, rivolgendosi alle agenzie, la legge offre al consumatore una tutela rafforzata da precise norme legislative.
Più delicata può essere la situazione di chi si rivolge direttamente ad un privato, come avviene spessissimo negli ultimi anni con le case-vacanza.
In questo caso, bisogna da subito capire chi si ha di fronte: chiedete, quindi, di essere informati sulle generalità dell'inserzionista e sulla sua qualità (es.: proprietario, semplice gestore etc.), chiedete il maggior numero di contatti (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di cellulare, fax, etc.) e, prima di prenotare, chiedete anche una copia del documento d'identità.
Chiedete all'inserzionista una descrizione accurata della casa, di ciò che è compreso e di ciò che invece non lo è (ad es.: cambio lenzuola, cassaforte, utenze varie etc.): anche se può suonare strano, state involontariamente stabilendo le clausole e le condizioni di un contratto. Pertanto, se ad esempio trovate un annuncio interessante ma supportato da poche immagini, chiedete di farvi inviare le fotografie dell'immobile; oppure, se vi viene dato un indirizzo, controllate se effettivamente risponde alle informazioni fornite (ad es.: vicinanza con il centro del paese, con il mare, presenza di supermercati nei dintorni, etc.)
Cercate di non condurre e di non concludere l'affare solo per telefono, ma affidatevi alle e-mail o al fax anche per conoscere le informazioni sull'alloggio e, se qualcosa non vi convince, chiedete sempre tutti i dettagli, stampando tutto il possibile (nel caso, persino le fotografie, così potrete confrontarle con il reale stato dei luoghi).
Se siete convinti e volete prenotare, vi verrà probabilmente richiesto un pagamento parziale: chiedete sempre a quale titolo viene corrisposta la somma di denaro (caparra, acconto, etc.) e cercate di utilizzare sempre pagamenti tracciabili come un bonifico o una carta di credito, specificando quanto più possibile la causale (ad es.: "Locazione casa-vacanze via Roma 32, 1-31 luglio 2015").
Ricordatevi che la legge prevede anche la figura dei contratti di locazione turistica, per cui fidatevi maggiormente di chi vi offre subito un contratto scritto: senza complicarci la vita sull'obbligo della forma scritta, sulla registrazione del contratto e sulle tasse connesse, sappiate che la legge consente ai privati di stipulare sempre per iscritto un contratto, anche quando ciò non è obbligatorio. Quindi, se non siete convinti di qualcosa, potete sempre esigere la forma scritta.
A volte il contratto di locazione viene firmato all'arrivo e, quindi, avete tutto il diritto di leggerlo con attenzione (per verificare la corrispondenza con quanto pattuito in precedenza), di averne copia e di ottenere ogni chiarimento dal locatore.
Se vi viene chiesto il saldo al momento della consegna delle chiavi, richiedete una ricevuta, soprattutto se il saldo viene corrisposto in contanti. 
Infine, se malgrado tutti questi consigli vi sentite comunque truffati o danneggiati, rivolgetevi ad un legale per sapere se e come è possibile agire: la vacanza è un momento quasi sacro e, quando qualcuno ve la rovina, avete tutto il diritto di tutelarvi!

martedì 21 ottobre 2014

Fumi, gas e odori nauseabondi dal ristorante vicino: che fare?

La presenza di ristoranti, pizzerie, bar ed esercizi commerciali simili può rivelarsi un bel problema per chi vi abita vicino, specie quando il buon senso cede alle ragioni economiche. In un apposito articolo ci occuperemo più diffusamente dei rimedi contro la musica alta, gli schiamazzi e le altre forme di "inquinamento acustico"; adesso parleremo di cosa fare quando da un esercizio commerciale provengono odori fastidiosi, fumi o altre esalazioni.
Negli ultimi anni la materia è tornata prepotentemente alla ribalta anche per il proliferare di ristoranti etnici, che spesso utilizzano ingredienti poco graditi a noi italiani; in più alle poche norme contenute nel nostro codice civile si è andata ad affiancare una fitta normativa (spesso eccessivamente cavillosa e confusa) di natura amministrativa.
Partendo da quest'ultimo aspetto, si può dire infatti che le leggi in materia urbanistica e amministrativa regolamentano ormai ogni aspetto della vita degli esercizi commerciali: si pensi alle norme igienico-sanitarie, a quelle sulla corretta ubicazione delle canne fumarie e degli scarichi, sulla tipologia di locale e degli impianti da adottare etc.
Pertanto, gli scarichi maleodoranti, i fumi o le altre esalazioni potrebbero essere anche causati dalla violazione delle normative sopra citate: un primo rimedio esperibile prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria potrebbe essere, quindi, una segnalazione alle autorità locali (Polizia Municipale).
Sul piano civilistico, come anticipato, il codice civile contiene poche norme (comprensibilmente, visto che fu emanato in un'epoca in cui l'economia era basata solo in piccola parte sull'industria): l'articolo 844 stabilisce che "le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino" possono essere impedite soltanto se "superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".
In questo caso, ci si potrà quindi rivolgere all'Autorità Giudiziaria per far cessare le cosiddette "immissioni intollerabili", ma con una precisazione: "l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà".
In sostanza, dunque, il concetto di "normale tollerabilità" è relativo: chiaramente i fumi emanati in una zona altamente industrializzata sono "più tollerabili" rispetto a quelli emanati in zone di campagna. 
Per cui, da questa serie di norme, si possono individuare tre ipotesi principali: se nel caso concreto non viene superata la soglia della normale tollerabilità, avuto conto dello stato dei luoghi, il danneggiato non avrà - chiaramente - diritto ad alcuna tutela. 
Se le immissioni superano la normale tollerabilità, ma sono giustificabili perché prevalgono le "esigenze della produzione", il danneggiato potrà esigere almeno un indennizzo.
Infine, se prevalgono le ragioni del danneggiato e le immissioni sono ingiustificate, la tutela sarà duplice perché il proprietario avrà diritto all'eliminazione della causa delle immissioni (es.: rimozione di una canna fumaria mal costruita e sostituzione della stessa), ma anche al risarcimento del danno.
Va ricordato, per completezza, che l'art. 844 cod. civ. attribuisce al giudice la facoltà di "tener conto della priorità di un determinato uso", e cioè del fatto che in molti casi la destinazione d'uso di un locale o di una zona è già nota a chi va a viverci. In poche parole, se io mi trasferisco in una zona industriale, dove le esalazioni di fumi o gas sono all'ordine del giorno, certamente la responsabilità di chi mi danneggia sarà considerata con minor rigore.

lunedì 28 aprile 2014

Ti tamponano e non hai la cintura? Attenzione al concorso di colpa!

Con un'interessante sentenza del 20 febbraio scorso (n. 7777/2014), la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso che si verifica di frequente in occasione di un incidente stradale e che può essere riassunto in questa domanda: se la colpa dell'incidente è mia, ma l'altro automobilista non indossava la cintura di sicurezza, la mia responsabilità è meno grave?
Secondo la Corte, in questa ipotesi si applica l'articolo 1227 del codice civile: tale norma afferma, in poche parole, che nel caso in cui un comportamento colposo del danneggiato abbia contribuito a causare il danno il risarcimento è "diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Per cui, dato che indossare la cintura di sicurezza è un preciso obbligo che la legge impone per la tutela dell'incolumità fisica, i danni fisici causati possono essere ricondotti anche sotto la responsabilità dell'automobilista che non indossa la cintura.
Tuttavia, per essere precisi occorre ricordare (come fa la stessa Corte in sentenza) che l'articolo 1227 distingue due ipotesi: la prima è quella che abbiamo appena citato, cioè il caso in cui il comportamento del danneggiato è una concausa del danno; la seconda, invece, è quella in cui il comportamento del danneggiato ha soltanto aggravato l'evento, ma senza avere alcuna incidenza dal punto di vista causale. 
La differenza sta principalmente nella ripartizione della responsabilità fra danneggiante e danneggiato (com'è facile intuire), ma anche nell'onere probatorio: infatti soltanto "nella prima ipotesi, contrariamente che nella seconda, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato" (Cass. n. 2641/2013; Cass. n. 529/2011). Nell'altro caso, invece, il danneggiante dovrà offrire la prova rigorosa che il danno è stato aggravato dal comportamento del danneggiato, al quale non saranno dovuti i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Comunque sia, in entrambi casi ricordatevi che la cintura di sicurezza può salvarvi non solo la vita, ma anche il portafogli!

venerdì 27 dicembre 2013

Il Governo alle prese con il processo (poco) civile

Con un disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013 il Governo ha inteso mettere mano ad un processo civile che, secondo tutti gli osservatori, rappresenta uno degli ostacoli principali allo sviluppo economico del nostro Paese. Purtroppo negli ultimi anni gli interventi legislativi hanno soltanto reso il sistema più instabile e complicato, senza risultati rilevanti sulla riduzione del processo e sulla sua efficienza.
Anche l'ultima proposta governativa si muove su questa ambiguità di fondo: partire da princìpi giusti per poi tradurli in norme confuse, tralasciando invece quei suggerimenti che circolano in ambienti legali (seppure in poche e inascoltate "isole felici") e che potrebbero garantire il risultato che la politica si propone da tempo.
Cominciamo dalle buone intenzioni, com'è sicuramente quella di attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario. Per i non addetti ai lavori, il primo è il processo civile "normale", mentre il secondo ne è una versione "ristretta", con minori rigidità soprattutto nella fase istruttoria e dell'assunzione delle prove. Il problema è che già oggi accade spesso che il giudice passi dal rito sommario a quello ordinario: si verifica quindi l'esatto contrario di quanto auspica il disegno di legge, il che solleva leciti scetticismi sull'efficacia del meccanismo, anche perché si rischia di trattare con due procedimenti diversi (ordinario e sommario) due cause simili solo perché un giudice ha discrezionalmente ritenuto "semplice" una causa che l'altro ha ritenuto complessa, cosa che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'uguale tutela del diritto al contraddittorio.
Un'altra buona intenzione, inseguita però in modo assai dubbio, è quella di diminuire il carico dei giudici di primo grado e di appello. Ai primi viene attribuito il potere di emettere una sentenza in "formato tascabile", mi si perdoni l'atecnicismo: potranno infatti limitarsi a redigere il dispositivo (cioè la parte che accoglie o respinge la domanda, condanna una parte o l'altra etc.) accompagnato dall'indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell'impugnazione della sentenza.
Dicono infatti gli autori della riforma: poiché soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e circa il 77% di queste ultime sono confermate, il giudice di primo grado non deve perdere tempo a scrivere le motivazioni della sentenza a meno che non glielo chieda espressamente la parte che intende fare appello. Meglio che il giudice spenda quel tempo nelle altre cause. In realtà questa idea è quasi surreale per almeno due ragioni: se non so quale ragionamento ha fatto il giudice per condannarmi, come faccio a proporre appello? Anche perché, e questa è la seconda ragione, il disegno di legge impone a chi vuole impugnare la sentenza (e quindi avere le motivazioni) l'anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo: il che vuol dire che devo pagare una parte delle spese del giudizio d'appello solo per avere le motivazioni e decidere se impugnare o meno. Un paradosso, visto che un grande giurista del passato diceva che il più alto segno di civiltà giuridica è la motivazione della sentenza: del resto l'art. 111 della Costituzione stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
Meno dissennata, invece, è l'idea di consentire ai giudici d'appello di rifarsi alla motivazione già esposta dal giudice di primo grado, ovviamente in caso di conferma del provvedimento impugnato, sempre per "risparmiare tempo"; così come è buona l'idea di assegnare a un organo monocratico anziché collegiale gran parte delle cause d'appello, limitando a pochi e più delicati casi l'intervento del collegio.
Ha fatto infuriare gli avvocati, poi, la norma che prevede che anche il difensore paghi insieme al cliente in caso di condanna per la cosiddetta lite temeraria, una regola che molti hanno definito punitiva nei confronti dei legali, ma che in realtà non mi sembra così scandalosa: la lite temeraria sussite in caso di mala fede o colpa grave; ciò significa o che chi ha agito/resistito in giudizio sapeva di non avere alcun diritto, e quindi ha causato un danno alla controparte col suo comportamento scorretto, oppure che non si è attenuto alle regole professionali (nel caso dell'avvocato) o alle regole del buon senso (nel caso del cliente), preferendo intasare i tribunali e ostacolare le giuste pretese dell'altro senza alcuna ragione di diritto. "Fare causa" è un diritto, non un obbligo: chi abusa di questo diritto va punito come accade per l'abuso di qualsiasi altra posizione giuridica di vantaggio.
Molti altri sono gli aspetti controversi delle proposte venute dal Consiglio dei Ministri, mentre - come si diceva in apertura - restano irrisolti alcuni nodi. Ne cito due, solo per dare uno spunto di riflessione.
Primo: perché non puntare ad uno snellimento del rito ordinario? Al momento, il processo civile ordinario prevede che l'attore citi in giudizio il convenuto: i due si "fronteggiano" con due atti diversi (citazione e comparsa di risposta), ai quali rispondono con le "memorie 183", ovvero tre atti distinti; poi ci sono le udienze per sentire i testimoni; poi, finalmente, le parti si scambiano altre memorie (le comparse conclusionali) alle quali rispondono con ulteriori atti (memorie di replica)...e per presentare ognuno di questi atti le parti hanno a disposizione un tempo assai ampio che in linea di principio sarebbe anche corretto, ma che finisce per dilatare all'infinito il tempo dei processi visto che ogni giudice ne ha da fare centinaia e forse migliaia. Snellire questo batti e ribatti non è proprio possibile, tenendo conto del fatto che spesso alcune delle memorie citate rappresentano mere ripetizioni di ciò che è stato detto in precedenza?
Secondo: perché non introdurre nel nostro sistema i "danni punitivi"? Ne ho parlato in un precedente post: in breve, Tizio deve a Caio 2.000 euro e si rifiuta più volte di restituirli. Si difende anche in giudizio, magari in modo pretestuoso, e per di più fa pure appello e ricorso in Cassazione tanto per tirarla per le lunghe. Passano otto anni e finalmente Caio ottiene i sospirati 2.000 euro, che però Tizio non gli dà in contanti costringendo Caio a pignorare i beni dell'altro (e via altri soldi per l'avvocato). Bene: quanto ci vuole a mettere una regola che "punisce" seriamente tali comportamenti costringendo il debitore che resiste a risarcire il creditore con una somma pari (ad esempio) a dieci volte quella richiesta in origine? Forse molti debitori smetterebbero di sfuggire e onorerebbero le proprie obbligazioni. In America fanno così: il risarcimento non è commisurato solo al danno patito, ma anche al comportamento tenuto, e infatti lì chi ha torto non ha interesse ad agire o resistere in giudizio, mentre ha tutto l'interesse a pagare subito o a fare una transazione. Il risultato è che il processo si fa solo quando serve. Ma si sa, gli altri sono sempre matti: siamo noi che abbiamo capito tutto...

martedì 5 novembre 2013

Il mobbing sul lavoro: la tutela nell'ordinamento vigente

La legge italiana non disciplina in modo specifico il fenomeno del “mobbing”, cioè quelle forme di vessazione, prevaricazione e pressione psicologica compiute indebitamente nei confronti di una sola persona, solitamente sul luogo di lavoro. In mancanza di tale disciplina, le vittime di mobbing devono quindi affidarsi alla versione elaborata nei tribunali, chiaramente frammentaria perché ciò che può apparire vessatorio in un contesto lavorativo e sociale può non sembrare tale in un altro.
Leggendo le varie sentenze rese dai giudici italiani sul tema, si può affermare che la vittima di mobbing ha più chance di ottenere tutela sul piano civile, e quindi sotto forma di risarcimento, mentre resta più vaga e debole la protezione offerta dal diritto penale.
In ambito civile, le varie ipotesi di indebita pressione psicologica o anche fisica sul luogo di lavoro sono state ricondotte nella fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.
L’art. 2087 stabilisce infatti che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Secondo la Cassazione, quindi, grava sul datore di lavoro un obbligo specifico di proteggere l’integrità psico-fisica del lavoratore (Cass., sent. n. 4184/2006).
Ciò anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 399 del 1996 della Corte Costituzionale: secondo quest’ultima, il diritto alla salute viene salvaguardato anche mediante condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo diritto essenziale, di rilevanza costituzionale.
Per cui l’art. 2087 non abbraccia soltanto le ipotesi di mobbing, ma ogni tipo di situazione che minaccia o lede il diritto soggettivo del lavoratore ad operare in un ambiente esente da rischi (Cass., sent. n. 4840/2006).
Tale orientamento ha consentito addirittura di inquadrare nell’ipotesi dell’art. 2087 quei casi in cui i comportamenti vessatori, pur non unificati da un disegno unitario, abbiano avuto l’effetto di mortificare psicologicamente il lavoratore, causandogli un danno: tutto ciò, ovviamente, fornendo la prova che il datore di lavoro sia venuto meno all’obbligo di attivarsi per tutelare la personalità del lavoratore.
Sul piano penale, come dicevamo, la tutela è più sfumata: ferma restando la possibilità di punire i singoli atti di prevaricazione (ingiurie, molestie, minacce etc.), manca una figura di reato che reprima quelle forme di persecuzione espresse concretamente con tali atti, ma legate da uno stesso intento vessatorio. Ciò pone un problema non di poco conto, perché i reati di ingiuria, molestia o minaccia sono puniti in modo assai blando.
In alcuni casi, tuttavia, le ipotesi di mobbing sono state ricondotte al reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., recentemente oggetto di una mini-riforma nel 2012: prima di tale riforma, mancava un riferimento alla “convivenza” (es.: coppie di fatto), ma già si estendeva il concetto di famiglia alle forme di coabitazione simili. Sulla base di ciò, la Cassazione ha ammesso l’applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche alle ipotesi di mobbing sul luogo di lavoro purché il contesto lavorativo si caratterizzi per modalità, abitudini, affidamento e fiducia tipici della comunità familiare (Cass., sent. n. 12517/2012; Cass., sent. n. 16094/2012).
In sostanza, la possibilità di reprimere penalmente il mobbing come una particolare forma di maltrattamento contro un convivente è legata al requisito della para-familiarità della relazione lavorativa, che dovrà essere provato dalla vittima dimostrando la particolare forma di organizzazione del luogo di lavoro, la qualità delle relazioni e l’informalità delle stesse, le consuetudini della vita lavorativa e così via.
Se dunque una minima tutela penale esiste,  è evidente che la vittima sopporta un onere della prova non certo leggero, e che ad ogni modo resta priva di ogni protezione una vasta area di episodi e situazioni: si pensi ai casi di dequalificazione o demansionamento della vittima per ottenere le sue dimissioni, o a quei casi in cui atti in sé legittimi (es.: richiami disciplinari, comunicazioni) siano utilizzati per uno scopo diverso dal normale, solo per mortificare il dipendente. 

giovedì 24 ottobre 2013

Danni da cattiva manutenzione delle strade: come agire

Uno degli incidenti più comuni che possano capitare nel corso della vita è, purtroppo, quello di inciampare su una strada sconnessa o di danneggiare la propria auto su una buca non visibile. La casistica legata a episodi di cattiva manutenzione delle strade è prevedibilmente sterminata, con la conseguenza che per ottenere una tutela sotto forma di risarcimento bisogna essere ben documentati e preparati. 
Cerchiamo di fare luce sull'argomento e cominciamo col dire che le strade che noi chiamiamo "pubbliche" possono appartenere o essere gestite dal Comune, dalla Provincia o da altri Enti pubblici ed è per questo che il danneggiato dovrà agire in giudizio contro uno di questi enti, a seconda della tipologia della strada.
Il problema principale per chi agisce (o meglio, per il suo difensore) è tuttavia quello di inquadrare correttamente ciò che è accaduto in termini di diritto, perché sul tema dei danni da insidie stradali si registrava fino a qualche tempo fa una certa oscillazione di vedute: negli ultimi anni va segnalato un progressivo consolidamento di tali orientamenti, grazie a recenti sentenze della Cassazione (per approfondire, ne cito alcune: n. 6903/2012, n. 2562/2012)
Senza scendere in tecnicismi inutili (lo scopo di questo blog è spiegare il diritto a chi non lo conosce, non agli avvocati), si può dire che il danneggiato deve sostenere un onere della prova relativamente "leggero" in due ipotesi:
1.Quando l'Ente gestore aveva la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
2. Quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla Pubblica Amministrazione a rendere pericolosa la strada medesima.
Facciamo un esempio per ciascuna ipotesi: la prima ricorre spesso quando il danno si è verificato su una strada comunale del centro abitato, che è continuamente sotto gli occhi del Comune per così dire; il secondo caso può verificarsi quando la strada è dissestata per lavori compiuti male o mal segnalati.
In questi casi l'onere probatorio è più snello perché secondo la Cassazione può applicarsi l'art. 2051 del codice civile, che considera responsabile il soggetto che ha la custodia di un bene per i danni causati dal bene stesso: pertanto il danneggiato dovrà provare solo il fatto, il danno e il nesso di causalità tra lo stato della strada e l'evento, mentre il custode sarà ritenuto responsabile in via presuntiva a meno che non dimostri che il danno sia attribuibile al caso fortuito (ad es.: il manto stradale era scivoloso perché poco prima un camion aveva perso grosse quantità di materiale oleoso, e quindi l'Ente custode non sarebbe potuto intervenire in alcun modo per evitare la caduta del danneggiato).
Fuori da questi casi, invece, il danneggiato potrà invocare solo l'art. 2043 c.c. e quindi dovrà provare non solo il fatto, il danno e il nesso di causalità, ma anche il dolo o la colpa del danneggiante. Quest'ultimo elemento psicologico rappresenta spesso un requisito difficile da provare: ad esempio si dovrà dimostrare che l'Ente proprietario fosse a conoscenza dello stato di dissesto, che non abbia provveduto per negligenza o che abbia causato lo stato di dissesto per imperizia; in alcuni casi è stato richiesto al danneggiato di provare anche il carattere insidioso del pericolo, oppure l'invisibilità ed imprevedibilità della fonte di danno (es.: una buca o un avvallamento).
Come si vede il sistema per tutelare i propri diritti è abbastanza complesso, per cui sarà necessario documentare le proprie pretese in tutti i modi possibili (fotografie, relazioni delle Forze di polizia, referti medici, testimonianze etc.) per avere maggiori possibilità di azione; allo stesso modo, la difficoltà della materia richiede da subito l'ausilio di un legale per inquadrare nel modo giusto l'accaduto e non ricorrere ad una tutela fai-da-te.
Per completezza bisogna ricordare anche quanto stabilito dalla sentenza n. 1310/2012 della Corte di Cassazione: se l'evento dannoso è stato causato anche da un comportamento colposo del danneggiato (ad es.: distrazione, elevata velocità etc.), costui potrà incorrere in un concorso di colpa e quindi beneficiare di un risarcimento minore, mentre non avrà alcun diritto al risarcimento se è stato il suo comportamento a recidere del tutto il nesso di causalità tra la fonte del danno e il danno stesso.

mercoledì 24 aprile 2013

"La Direzione non risponde in caso di furto..." oppure sì?

Mi capita spesso di leggere negli alberghi e nelle strutture simili avvisi del tipo "La Direzione non risponde per gli oggetti lasciati nelle stanze". Per questo mi sembra giusto fare chiarezza sul punto e ricordare che annunci di questo genere sono privi di qualsiasi efficacia giuridica: le norme che disciplinano la responsabilità dell'albergatore sono infatti previste dal codice civile, che le estende "agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili" (tra i "simili" citerei almeno le palestre e le strutture sportive in genere).
Ed è lo stesso codice civile a prevedere che sono "nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore" (art. 1785quater): più chiaro di così, il nostro legislatore non poteva essere. Ma quali sono esattamente queste norme? Vediamole subito.
L'art. 1783 prevede che l'albergatore è responsabile "di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo". Ai sensi del codice, le "cose portate in albergo" non sono soltanto quelle che si trovano nell'alloggio durante il tempo nel quale il cliente ne dispone, ma anche quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, sia durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio, sia durante un periodo di tempo precedente o successivo, purché ragionevole, cioè funzionalmente collegato all'uso dell'alloggio. Quest'ultimo caso si verifica, ad esempio, se consegno la mia valigia al facchino prima di disporre della stanza o quando sto per lasciare la struttura. 
In tali casi, precisa il codice, la responsabilità dell'albergatore è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. 
La responsabilità è invece illimitata in due casi: a) quando gli oggetti sono stati consegnati all'albergatore (o ai suoi familiari/ausiliari), oppure quando egli ha rifiutato di riceverli pur essendovi obbligato (ad es.: oggetti di valore, contanti ecc.); b) quando il danno è derivato da colpa dell'albergatore (ad es.: se ha dato le chiavi della stanza ad uno sconosciuto che non aveva alcun titolo per entrarvi).
D'altra parte anche l'albergatore - fatte salve queste regole di base - ha alcune "garanzie", per così dire: in primis, non è tenuto a ricevere oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. Per cui quel Picasso originale nella pensioncina di campagna... meglio non portarlo. 
In secondo luogo, il codice prevede che le regole viste non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi; è ovvio, però, che se è lo stesso albergatore a mettere a disposizione un parcheggio proprio (anche non a pagamento) allora egli tornerà responsabile in quanto custode del veicolo.
Infine, il codice prevede due ulteriori tutele per l'albergatore, direi quasi naturali: egli infatti non è responsabile se il danno deriva dal cliente, dalle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; da forza maggiore (ad es.: terremoto); dalla natura della cosa (ad es.: un alimento che si deteriora da sé); in più, non è responsabile nemmeno se il cliente denuncia il danno con ritardo ingiustificato.

venerdì 19 aprile 2013

Truffe e raggiri per pochi euro: una proposta per fermarli

"Ma lasciamo perdere, non vale la pena fare una causa per 50 euro!". Quante volte ci capita di dire questa frase, specialmente quando siamo vittime di "piccole" truffe operate da compagnie telefoniche, venditori online o società che forniscono servizi di vario genere? 
Magari ci fanno attivare un servizio per pochi euro, tacendo alcune caratteristiche che poi ci creano un mucchio di seccature. Oppure ci fanno arrivare un oggetto comprato in rete con la speranza di fare un affare... che invece si rivela un pacco. 
In questi casi l'aspetto che ci fa più rabbia è che quei pochi euro presi dalle nostre tasche, sommati ai pochi euro presi dalle tasche di tanti malcapitati, fanno la fortuna di persone senza scrupoli. Così ci sentiamo impotenti, perché sappiamo che le cause (tanto civili quanto penali) richiedono tempo e soldi che pochi vogliono impiegare per riprendersi quei miseri 50 euro. Ma un modo per rimediare in realtà ci sarebbe.
Il nostro diritto civile, infatti, riconosce in caso di danno un risarcimento limitato alla sola compensazione del danno subìto. In molti paesi che adottano un sistema di "common law", cioè in gran parte quelli anglosassoni, opera invece l'istituto dei cosiddetti "danni punitivi", che accanto al risarcimento (tipico del sistema civilistico) prevede una sorta di sanzione punitiva, tipica invece del sistema penalistico, ma sempre consistente in una somma di denaro. In sostanza il danneggiato, provando che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave, può chiedere non solo il risarcimento dei danni subìti, ma anche il pagamento di un'ulteriore sanzione per il comportamento scorretto o fraudolento. Non si punisce solo il danno causato, quindi, ma anche e soprattutto la scorrettezza.
L'introduzione dei danni punitivi spingerebbe i danneggiati a rivendicare i propri diritti perché anziché ottenere la restituzione dei pochi euro sborsati per la truffa potrebbero chiedere al Giudice una condanna ulteriore e proporzionata alla gravità del comportamento: più grave è quest'ultimo, più alta la sanzione.
Inutile dire, chiaramente, che le società truffaldine ci penserebbero più volte prima di offrire contratti ingannevoli, perché in alcuni paesi (ad es.: USA) la sanzione inflitta a titolo di danni punitivi può raggiungere fino al decuplo del danno subìto.
Si potrebbe magari introdurre questo istituto in via sperimentale per alcuni contratti con il consumatore, settore nel quale il nostro sistema legislativo ha già fatto registrare negli ultimi decenni diversi passi in avanti. Tuttavia, per completezza, va detto che molti criticano tale soluzione perché aumenta il numero di cause e, quindi, influisce negativamente sul sistema della giustizia.
Voi che ne pensate? Vi sembra una buona soluzione?