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lunedì 23 febbraio 2015

Quando le forze dell'ordine possono entrare in casa?

"Non potete entrare senza un mandato!": quante volte abbiamo sentito questa espressione nei film americani? E quante volte abbiamo pensato che si tratta di un luogo comune a stelle e a strisce, senza fermarci a pensare che, al contrario, nasconde una delle più grandi conquiste in tema di diritti fondamentali?
Gli Stati di diritto, infatti, si distinguono dagli Stati assoluti soprattutto per la prevalenza dei diritti individuali nei confronti del potere statale e, quindi, è giusto sapere se e a quali condizioni le forze dell'ordine possono entrare in casa di un privato cittadino.
Tanto per restare in tema di diritti fondamentali, è la nostra Costituzione a definire "inviolabile" il domicilio (art. 14), considerandolo una sorta di estensione della libertà personale (art. 13). Ed infatti la Carta fondamentale prevede, in sostanza, le stesse tutele per la libertà individuale e per la libertà di domicilio, stabilendo che le ispezioni, le perquisizioni o i sequestri non possono essere eseguiti presso il domicilio se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Tali norme sono importantissime, perché limitano di molto i poteri delle forze dell'ordine: ecco il mito del "mandato", inteso come ordine del Giudice o del Pubblico Ministero (a seconda dei casi), necessario per legittimare una perquisizione, un'ispezione o un sequestro.
Ma non solo: la Costituzione aggiunge che l'atto dell'Autorità Giudiziaria deve essere anche "motivato" (cioè deve spiegare cosa si intende fare e perché), al fine di evitare azioni arbitrarie, e deve essere emesso in base alla legge. 
Ecco perché, ad esempio, per una perquisizione il codice di procedura penale richiede che vi sia il fondato sospetto che in un luogo si trovino cose pertinenti ad un reato, oppure che una persona detenga il corpo del reato sulla sua persona, o ancora che in un determinato luogo si trovi una persona da arrestare.
E' importante sottolineare che, in questi casi, spesso la legge prescrive delle ulteriori garanzie (ad esempio, quella di farsi assistere da un avvocato o da un'altra persona di fiducia). 
In linea di principio, dunque, è proprio come nei film: le forze dell'ordine possono entrare in casa nostra soltanto esibendo al cittadino il famoso mandato.
Tuttavia, l'ordinamento italiano prevede anche dei casi in cui le perquisizioni possono essere eseguite senza l'ordine dell'Autorità Giudiziaria: in genere ciò avviene quando è necessario tutelare interessi che la Costituzione ritiene importanti almeno quanto la libertà personale.
Ad esempio, alcune forme di perquisizione sono consentite in caso di flagranza di reato: è chiaro che se una persona viene colta nell'atto di commettere un omicidio e poi scappa è necessario assicurare sin da subito alla giustizia l'arma del delitto, procedendo a perquisizione personale: in questo caso l'interesse da tutelare è quello della sicurezza pubblica e del buon funzionamento della giustizia.
Un'altra ipotesi importante è prevista dal Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza (TULPS), che attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione "in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione" qualora essi "abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza... di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute" (art. 41 R.D. . 773 del 1931). Qui, com'è evidente, la legge tutela l'interesse della pubblica incolumità.
Tuttavia la Corte di Cassazione, richiamando anche varie pronunce della Corte Costituzionale, ha precisato che non basta il semplice "sospetto" dell'esistenza di armi o esplosivi, altrimenti l'azione delle forze dell'ordine sconfinerebbe nell'arbitrio e renderebbe lettera morta il dettato costituzionale, finalizzato proprio a proteggere il singolo dai pubblici poteri (Cass. penale, sez. VI, sentenza 18.12.2009 n° 48552).

lunedì 6 gennaio 2014

L'azione penale obbligatoria: cos'è e perché è importante per il cittadino "semplice"

L'articolo 112 della Costituzione stabilisce che "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale", ma da qualche anno torna ciclicamente l'ipotesi di modificare questa norma per trasformare l'azione penale da obbligatoria a discrezionale. Il tema può sembrare interessante solo al "circolo dei giuristi" e agli addetti ai lavori, ma forse da un punto di vista procedurale non c'è norma più importante per il cittadino che sia vittima di un reato. Vediamo perché.
L'obbligo dell'azione penale, tradotto in parole povere, significa che il magistrato (PM) venuto a conoscenza di una notizia di reato (es.: con una denuncia) deve compiere ogni atto di indagine utile per valutare la fondatezza di tale notizia, per stabilire cioè se la legge penale sia stata violata e chi debba eventualmente risponderne.
Se ritiene fondata la notizia, il Pubblico Ministero chiederà il rinvio a giudizio del presunto autore del reato, altrimenti opterà per la richiesta di archiviazione.
Questo meccanismo assicura soprattutto l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.): se l'azione penale fosse discrezionale, solo il cittadino "ricco" potrebbe permettersi un buon avvocato per convincere l'Autorità Giudiziaria a procedere. Mi spiego con un esempio: in Francia esiste un sistema "misto" per alcuni reati meno gravi, poiché il magistrato che riceve una denuncia può decidere di non procedere per ragioni di opportunità, di politica criminale e così via. Per "costringerlo" a proseguire e indagare, la vittima del reato deve formulare una querela con costituzione di parte civile, ma deve pure pagare una cauzione: è facile immaginare che un tale meccanismo può ingenerare discriminazioni.
Infatti, in un caso che qualche anno fa fece discutere molto, un cittadino francese si è rivolto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo denunciando l'imposizione di una cauzione che non poteva permettersi, e la Corte ha riconosciuto che a quel cittadino era stato negato l'accesso alla giustizia (diritto fondamentale dell'uomo). Del resto quando sentiamo che negli USA un personaggio famoso viene scarcerato pagando una cauzione di milioni di dollari, la nostra coscienza ci suggerisce che lo stesso diritto non sarebbe stato assicurato ad una persona normale e non abbiente.
Altro esempio: una donna viene costantemente perseguitata dall'ex con appostamenti, minacce velate, comportamenti aggressivi e così via, ma per paura non si rivolge alla giustizia. E' giusto o sbagliato, secondo voi, garantire comunque la difesa della donna anche se il magistrato viene a conoscenza dell'accaduto da terzi e la donna, per sudditanza nei confronti dell'aggressore, non "insiste" nel pretendere la punizione dell'ex?
Qualcuno può obiettare: ma anche se il PM ha l'obbligo di fare le indagini non è detto che le faccia bene, per cui è possibile che chieda l'archiviazione e che la vittima resti priva di tutela. In realtà il codice di procedura penale, proprio per garantire pienamente il rispetto degli artt. 3 e 112, prevede un importante meccanismo: dato che il PM formula la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari (GIP), quest'ultimo ha un forte potere di controllo sulla richiesta e può sia ordinare al PM di compiere nuove indagini, sia imporgli di formulare l'imputazione, cioè di promuovere l'accusa in giudizio riconoscendo la fondatezza della notizia di reato (art. 409 c.p.p.).

Come si vede, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è determinante per garantire un eguale accesso alla giustizia, impedendo che la persecuzione dei reati sia dettata da scelte ideologiche, religiose, politiche o comunque da ragioni diverse dalla necessità di assicurare il rispetto della legge: perché, allora, la politica tenta da anni di mettere mano a tale principio? La risposta, senza nemmeno spremersi troppo le meningi, è fin troppo facile...

giovedì 2 gennaio 2014

Il Porcellum "incostituzionale": come stanno le cose?

Qualche giorno fa la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legge elettorale 270/2005, il cosiddetto "Porcellum", dichiarandone la parziale illegittimità su due fronti: da un lato, la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme "che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza - sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica - alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna Regione". Dall'altro, ha bocciato "le norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali 'bloccate', nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza''.
Le motivazioni della Corte saranno note presto e, quindi, è prematuro ogni commento sulla decisione; non è invece prematuro qualche commento sulle reazioni avute da alcuni esponenti del Parlamento. Alcuni dicono: sono illegittimi solo i deputati e senatori eletti col premio di maggioranza.
Altri affermano: il Parlamento è tutto illegittimo, si faccia una nuova legge elettorale e si vada al voto.
I più catastrofisti incalzano: 
l'attuale Parlamento è illegittimo e di conseguenza è illegittimo ogni atto emanato dai due rami (Camera e Senato), in particolare la rielezione di Napolitano, la fiducia accordata al Governo etc. 
Io direi: calma, ragioniamo col buon senso e con la Costituzione in mano.
Primo: il premio di maggioranza, argomento sollevato soprattutto dal MoVimento 5 Stelle che ha pubblicato i nomi dei parlamentari eletti grazie a tale meccanismo. In realtà, la legge è stata dichiarata incostituzionale anche per le liste bloccate, per cui volendo essere coerenti sarebbero "illegittimi" anche quelli che vorrebbero defenestrare i colleghi eletti col premio di maggioranza. Non si capisce perché non si dimettano, visto che (ragionando come loro) sono "illegittimi" esattamente come gli altri, anche se per un altro motivo.
Secondo: quelli che dicono di andare a nuove elezioni, o con una nuova legge da approvare o con il Porcellum stesso, non si ricordano di un piccolo particolare. Se le Camere non sono legittime, come fanno a fare una legge elettorale legittima? E se il Porcellum non è legittimo, dove sarebbe la legittimità del nuovo Parlamento?
Terzo: la Costituzione, citata a sproposito da molti parlamentari che forse l'hanno letta ma non capita, afferma che quando la Corte Costituzionale "dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione" (art. 136). Si dice, tecnicamente, che la abrogazione avviene "ex nunc" ("da ora", ossia dal momento della pronuncia) e non retroagisce "ex tunc" ("da allora", cioè all'indietro, fino all'entrata in vigore della norma).
Per fare un esempio, se Tizio viene condannato e incarcerato per il reato (immaginario) di "starnuto in pubblico" nel 2013 e la Corte abroga tale reato nel 2014, gli effetti della condanna cesseranno nel 2014 ma l'atto in sé della condanna non è "illegittimo" perché al momento della pronuncia la norma di legge era costituzionalmente legittima. Allo stesso modo, erano legittimi gli atti che da quella norma derivavano: una denuncia, le indagini, il rinvio a giudizio, il processo...e così via fino alla condanna. Quindi, la elezione dei parlamentari era legittima.
In caso contrario, non ci sarebbe via d'uscita: il Presidente della Repubblica non potrebbe sciogliere le Camere perché queste erano illegittime e illegittimamente lo hanno eletto; il Governo non potrebbe far nulla (nemmeno in via ipotetica) perché ha ottenuto la fiducia da un Parlamento illegittimo e quindi non potrebbe legittimamente emanare atti...per non parlare delle precedenti elezioni: che ne sarebbe, infatti, delle leggi e degli atti emanati dai Parlamenti eletti nel 2006 e 2008 col Porcellum? Tutti illegittimi?
Quarto: la Consulta stessa ha affermato che "il Parlamento può sempre approvare nuove leggi elettorali, secondo le proprie scelte politiche, nel rispetto dei principi costituzionali". Questa affermazione della Corte è stata totalmente ignorata dai sostenitori della teoria dell'illegittimità, ma in realtà risolve il problema perché dice ai parlamentari: fate una nuova legge, stavolta rispettosa della Costituzione, ma fatela perché avete questo potere di "scelta politica". Non si capisce perché la Corte dovrebbe riconoscere al Parlamento tale potere legislativo solo in ordine alla legge elettorale e non anche per ogni altro atto.
Per cui i Parlamentari, anziché litigare su chi sia più santo e immacolato, si diano da fare: li paghiamo per questo.