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sabato 27 giugno 2015

Case-vacanza e viaggi: come evitare le truffe

Se dicessi che esiste una categoria di danno chiamata "danno da vacanza rovinata", forse a qualche lettore scapperebbe un sorriso al pensiero che i nostri giudici debbano occuparsi delle disavventure dei turisti, soprattutto di quei "turisti fai-da-te", come li definiva una storica pubblicità di un tour operator.
Tuttavia, a pensarci bene la vacanza è un'occasione di svago e di relax, magari dopo un anno passato a lavorare duramente: chi ce la rovina, dunque, ci fa quasi un "doppio danno", perché ci fa perdere quest'occasione spesso irripetibile.
Ecco perché la giurisprudenza ha cominciato a riconoscere il risarcimento non solo dei pregiudizi economici subiti dal turista, ma anche quei turbamenti psicologici causati dalla cattiva organizzazione dei pacchetti-vacanze, dai servizi inferiori a quelli promessi e, più in generale, da tutti quei fattori che impediscono al consumatore di godere della vacanza programmata, in tutto o in parte.
Con questa piccola guida vorrei dare alcuni suggerimenti per evitare queste esperienze negative, che spesso si trasformano in vere e proprie truffe: tenendo a mente pochi consigli, invece, ci si può assicurare qualche carta vincente da giocarsi, se necessario, quando si intende chiedere un risarcimento o comunque agire in via giudiziale.
Cominciamo col dire che, quando ci si rivolge ad un tour operator o ad un'agenzia di viaggi, è un diritto chiedere copia del contratto stipulato (e magari anche del catalogo o della brochure che individuano il pacchetto acquistato).
Il contratto dovrà indicare le condizioni per il recesso, le caratteristiche del pacchetto (ad es.: quali servizi sono compresi e quali, invece, sono a carico del consumatore) e tutta una serie di elementi che la legge individua nel "Codice del turismo" (D. Lgs.79/2011).
Si può quindi dire che, rivolgendosi alle agenzie, la legge offre al consumatore una tutela rafforzata da precise norme legislative.
Più delicata può essere la situazione di chi si rivolge direttamente ad un privato, come avviene spessissimo negli ultimi anni con le case-vacanza.
In questo caso, bisogna da subito capire chi si ha di fronte: chiedete, quindi, di essere informati sulle generalità dell'inserzionista e sulla sua qualità (es.: proprietario, semplice gestore etc.), chiedete il maggior numero di contatti (indirizzo di posta elettronica, numero di telefono e di cellulare, fax, etc.) e, prima di prenotare, chiedete anche una copia del documento d'identità.
Chiedete all'inserzionista una descrizione accurata della casa, di ciò che è compreso e di ciò che invece non lo è (ad es.: cambio lenzuola, cassaforte, utenze varie etc.): anche se può suonare strano, state involontariamente stabilendo le clausole e le condizioni di un contratto. Pertanto, se ad esempio trovate un annuncio interessante ma supportato da poche immagini, chiedete di farvi inviare le fotografie dell'immobile; oppure, se vi viene dato un indirizzo, controllate se effettivamente risponde alle informazioni fornite (ad es.: vicinanza con il centro del paese, con il mare, presenza di supermercati nei dintorni, etc.)
Cercate di non condurre e di non concludere l'affare solo per telefono, ma affidatevi alle e-mail o al fax anche per conoscere le informazioni sull'alloggio e, se qualcosa non vi convince, chiedete sempre tutti i dettagli, stampando tutto il possibile (nel caso, persino le fotografie, così potrete confrontarle con il reale stato dei luoghi).
Se siete convinti e volete prenotare, vi verrà probabilmente richiesto un pagamento parziale: chiedete sempre a quale titolo viene corrisposta la somma di denaro (caparra, acconto, etc.) e cercate di utilizzare sempre pagamenti tracciabili come un bonifico o una carta di credito, specificando quanto più possibile la causale (ad es.: "Locazione casa-vacanze via Roma 32, 1-31 luglio 2015").
Ricordatevi che la legge prevede anche la figura dei contratti di locazione turistica, per cui fidatevi maggiormente di chi vi offre subito un contratto scritto: senza complicarci la vita sull'obbligo della forma scritta, sulla registrazione del contratto e sulle tasse connesse, sappiate che la legge consente ai privati di stipulare sempre per iscritto un contratto, anche quando ciò non è obbligatorio. Quindi, se non siete convinti di qualcosa, potete sempre esigere la forma scritta.
A volte il contratto di locazione viene firmato all'arrivo e, quindi, avete tutto il diritto di leggerlo con attenzione (per verificare la corrispondenza con quanto pattuito in precedenza), di averne copia e di ottenere ogni chiarimento dal locatore.
Se vi viene chiesto il saldo al momento della consegna delle chiavi, richiedete una ricevuta, soprattutto se il saldo viene corrisposto in contanti. 
Infine, se malgrado tutti questi consigli vi sentite comunque truffati o danneggiati, rivolgetevi ad un legale per sapere se e come è possibile agire: la vacanza è un momento quasi sacro e, quando qualcuno ve la rovina, avete tutto il diritto di tutelarvi!

giovedì 24 ottobre 2013

Danni da cattiva manutenzione delle strade: come agire

Uno degli incidenti più comuni che possano capitare nel corso della vita è, purtroppo, quello di inciampare su una strada sconnessa o di danneggiare la propria auto su una buca non visibile. La casistica legata a episodi di cattiva manutenzione delle strade è prevedibilmente sterminata, con la conseguenza che per ottenere una tutela sotto forma di risarcimento bisogna essere ben documentati e preparati. 
Cerchiamo di fare luce sull'argomento e cominciamo col dire che le strade che noi chiamiamo "pubbliche" possono appartenere o essere gestite dal Comune, dalla Provincia o da altri Enti pubblici ed è per questo che il danneggiato dovrà agire in giudizio contro uno di questi enti, a seconda della tipologia della strada.
Il problema principale per chi agisce (o meglio, per il suo difensore) è tuttavia quello di inquadrare correttamente ciò che è accaduto in termini di diritto, perché sul tema dei danni da insidie stradali si registrava fino a qualche tempo fa una certa oscillazione di vedute: negli ultimi anni va segnalato un progressivo consolidamento di tali orientamenti, grazie a recenti sentenze della Cassazione (per approfondire, ne cito alcune: n. 6903/2012, n. 2562/2012)
Senza scendere in tecnicismi inutili (lo scopo di questo blog è spiegare il diritto a chi non lo conosce, non agli avvocati), si può dire che il danneggiato deve sostenere un onere della prova relativamente "leggero" in due ipotesi:
1.Quando l'Ente gestore aveva la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
2. Quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla Pubblica Amministrazione a rendere pericolosa la strada medesima.
Facciamo un esempio per ciascuna ipotesi: la prima ricorre spesso quando il danno si è verificato su una strada comunale del centro abitato, che è continuamente sotto gli occhi del Comune per così dire; il secondo caso può verificarsi quando la strada è dissestata per lavori compiuti male o mal segnalati.
In questi casi l'onere probatorio è più snello perché secondo la Cassazione può applicarsi l'art. 2051 del codice civile, che considera responsabile il soggetto che ha la custodia di un bene per i danni causati dal bene stesso: pertanto il danneggiato dovrà provare solo il fatto, il danno e il nesso di causalità tra lo stato della strada e l'evento, mentre il custode sarà ritenuto responsabile in via presuntiva a meno che non dimostri che il danno sia attribuibile al caso fortuito (ad es.: il manto stradale era scivoloso perché poco prima un camion aveva perso grosse quantità di materiale oleoso, e quindi l'Ente custode non sarebbe potuto intervenire in alcun modo per evitare la caduta del danneggiato).
Fuori da questi casi, invece, il danneggiato potrà invocare solo l'art. 2043 c.c. e quindi dovrà provare non solo il fatto, il danno e il nesso di causalità, ma anche il dolo o la colpa del danneggiante. Quest'ultimo elemento psicologico rappresenta spesso un requisito difficile da provare: ad esempio si dovrà dimostrare che l'Ente proprietario fosse a conoscenza dello stato di dissesto, che non abbia provveduto per negligenza o che abbia causato lo stato di dissesto per imperizia; in alcuni casi è stato richiesto al danneggiato di provare anche il carattere insidioso del pericolo, oppure l'invisibilità ed imprevedibilità della fonte di danno (es.: una buca o un avvallamento).
Come si vede il sistema per tutelare i propri diritti è abbastanza complesso, per cui sarà necessario documentare le proprie pretese in tutti i modi possibili (fotografie, relazioni delle Forze di polizia, referti medici, testimonianze etc.) per avere maggiori possibilità di azione; allo stesso modo, la difficoltà della materia richiede da subito l'ausilio di un legale per inquadrare nel modo giusto l'accaduto e non ricorrere ad una tutela fai-da-te.
Per completezza bisogna ricordare anche quanto stabilito dalla sentenza n. 1310/2012 della Corte di Cassazione: se l'evento dannoso è stato causato anche da un comportamento colposo del danneggiato (ad es.: distrazione, elevata velocità etc.), costui potrà incorrere in un concorso di colpa e quindi beneficiare di un risarcimento minore, mentre non avrà alcun diritto al risarcimento se è stato il suo comportamento a recidere del tutto il nesso di causalità tra la fonte del danno e il danno stesso.

mercoledì 18 settembre 2013

Guida rapida ai casi di scioglimento del contratto

Volendo utilizzare un termine generico, lo scioglimento di un contratto può avvenire per varie ragioni, ciascuna delle quali si "traduce" in rimedi giuridici differenti, basati su presupposti precisi e aventi conseguenze diverse.
Pensiamo a quando ci leghiamo ad una società per ottenere un certo servizio (fornitura di energia, lavori di ristrutturazione etc.): può accadere che questo servizio non ci venga erogato, che la società ci abbia ingannato su ciò che ci offriva, che - più semplicemente - intendiamo liberarci da quel contratto per un ripensamento...
Ecco perché in questo post individueremo i casi più frequenti di cessazione del rapporto contrattuale, senza pretese di completezza: lo scopo è soltanto quello di spiegare la terminologia usata dal nostro codice civile per avere le idee più precise nel caso in cui dovessimo deciderci a rompere l'accordo.
Cominceremo col dire che non sempre lo scioglimento del contratto è voluto solo da una parte: se per concludere il contratto è necessario il consenso di tutte le parti, è chiaro che le stesse parti possono concordare per lo scioglimento. Ecco perché una prima causa di rottura del vincolo può essere il mutuo consenso (o mutuo dissenso).
Una causa frequente di scioglimento del contratto è invece la risoluzione: con questo termine si intende, nel caso più ricorrente, il rimedio concesso contro la parte inadempiente, cioè la parte che non ha tenuto fede ad uno o più obblighi derivanti dal contratto. Un esempio semplice: ho concluso un contratto con un'azienda telefonica che si era impegnata ad attivarmi un servizio, ma ciò non è avvenuto. Oppure: Tizio si è obbligato a consegnarmi del materiale per il matrimonio di mia figlia entro il giorno della cerimonia, ma non ha adempiuto per colpa propria rendendo inutile un adempimento successivo (cosiddetto "termine essenziale"). Altri casi di risoluzione possono invece andare a beneficio della parte inadempiente, anche se ciò può sembrare strano: può accadere, infatti, che io non possa più eseguire la prestazione per una causa non dipendente da me e che rende impossibile onorare il contratto (c.d. "impossibilità sopravvenuta"). Un esempio classico: mi impegno a consegnare tre scatole di un prodotto farmaceutico che, però, viene dichiarato illegale dopo aver concluso il contratto.
Si può dire, in generale, che i casi di risoluzione sono accomunati dal verificarsi di un evento "traumatico", successivo alla conclusione dell'atto e spesso imputabili ad una parte; tant'è vero che a volte, come nel caso dell'inadempimento, oltre alla risoluzione è possibile chiedere anche un risarcimento.
Vi sono invece dei casi in cui l'evento che legittima lo scioglimento del vincolo è contemporaneo alla conclusione, come avviene nelle ipotesi di rescissione del contratto quando questo è stato concluso: a) in stato di pericolo, con condizioni inique per un soggetto (l'esempio di scuola è la guida alpina che, approfittando dello stato di pericolo di una persona che rischia di precipitare, chiede una cifra esorbitante per il salvataggio); b) in stato di bisogno, con lo sfruttamento di tale stato e squilibrio delle prestazioni (esempio: vendo un bene ad un prezzo molto più basso del suo valore perché ho bisogno di comprare delle medicine che non potrei procurarmi altrimenti).
Sono ulteriormente diversi i casi in cui, a prescindere da eventi "traumatici", viene concessa ad una parte la possibilità di sciogliere unilateralmente il vincolo, senza dover pagare nulla e senza la necessità del consenso della controparte: ciò avviene con il recesso dal contratto, un diritto accordato di solito al "contraente debole", per esempio al consumatore o all'acquirente di una certa merce.
Vale la pena, infine, spendere alcune parole anche sui casi in cui si intenda far valere la invalidità di un contratto: termine, questo, usato genericamente in diritto per indicare la non corrispondenza dell'atto rispetto ai requisiti indicati dalla legge: in breve, possiamo dire che il contratto è nullo se manca di alcuni requisiti essenziali prescritti dalla legge (ad es. la forma scritta, se è richiesta), o il consenso delle parti; è annullabile per vizi "meno gravi" rispetto a quelli che determinano la nullità, come quando il consenso c'è, ma è stato inficiato da un errore (ad es. sulle qualità di un bene).

martedì 30 aprile 2013

Caparra, acconto, clausola penale... un po' di chiarezza



Quando versiamo una somma di denaro ad un’altra persona come anticipo su un importo più elevato è importante sapere a che titolo stiamo consegnando quei soldi. Pensiamo a quando dobbiamo soggiornare in una casa vacanze e ci chiedono di pagare una parte del prezzo, rimandando il saldo al momento dell’arrivo nella struttura. Se facciamo un bonifico è fondamentale conoscere la differenza tra “acconto” e “caparra, perché da un punto di vista giuridico i due termini non sono sinonimi e diverse sono le conseguenze a cui potremmo andare incontro in caso di problemi con la controparte.
Nel caso più diffuso, alla conclusione del contratto versiamo una caparra: se ci rendiamo inadempienti perché – tornando all’esempio di sopra – rinunciamo alla vacanza, la controparte può scegliere di recedere dal contratto, trattenendo la caparra a titolo di risarcimento del danno. Quando, al contrario, è inadempiente la controparte (ad es. se la casa non ci viene consegnata), possiamo recedere dal contratto e pretendere il doppio di quanto abbiamo dato.
Se il contratto si svolge normalmente, invece, la caparra versata può essere restituita, ma di solito viene trattenuta su accordo delle parti e diventa un acconto sul prezzo: ne deriva dunque che per “acconto” si intende solo un’anticipazione del dovuto, per cui quando inizialmente la somma viene versata a tale titolo (e non come caparra) non si applicheranno le norme viste sopra, bensì quelle generali del codice in materia di inadempimento o adempimento parziale.
La forma di caparra vista sinora è detta “confirmatoria” e regolata dall’art. 1385 del codice civile, che prevede anche la caparra “penitenziale” (art. 1386): essa è sempre consegnata alla conclusione del contratto, ma quando quest’ultimo attribuisce ad un contraente il diritto di recedere unilateralmente, per cui ha la funzione di corrispettivo per il diritto di recesso.
Le due forme di caparra sono accomunate dal fatto di prevedere una consegna materiale del denaro al momento della conclusione del contratto e, dunque, non vanno confuse con altre due figure:
a) la “multa penitenziale”, che consiste nell’impegno a consegnare la somma di denaro nel caso di recesso (e non, dunque, nell’effettiva consegna al momento della conclusione, come nella caparra penitenziale);
b) la “clausola penale”, spesso chiamata informalmente “penale”, che consiste in una somma stabilita dai contraenti nel contratto a titolo di risarcimento se una delle due risultasse inadempiente. Essa serve ad evitare al creditore l’onere di dover provare il danno subìto dall’inadempimento e la sua entità, come accade normalmente in caso di mancata esecuzione del contratto secondo le regole generali del codice. Per cui la clausola penale si differenzia dalla caparra perché non c’è una consegna materiale di denaro, ma solo un’obbligazione per il contraente inadempiente, e dalla multa penitenziale perché questa è prevista in caso di diritto di recesso, ovvero di liberarsi unilateralmente dal contratto, non in caso di inadempimento, cioè di mancata esecuzione del contratto.

mercoledì 24 aprile 2013

"La Direzione non risponde in caso di furto..." oppure sì?

Mi capita spesso di leggere negli alberghi e nelle strutture simili avvisi del tipo "La Direzione non risponde per gli oggetti lasciati nelle stanze". Per questo mi sembra giusto fare chiarezza sul punto e ricordare che annunci di questo genere sono privi di qualsiasi efficacia giuridica: le norme che disciplinano la responsabilità dell'albergatore sono infatti previste dal codice civile, che le estende "agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili" (tra i "simili" citerei almeno le palestre e le strutture sportive in genere).
Ed è lo stesso codice civile a prevedere che sono "nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore" (art. 1785quater): più chiaro di così, il nostro legislatore non poteva essere. Ma quali sono esattamente queste norme? Vediamole subito.
L'art. 1783 prevede che l'albergatore è responsabile "di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo". Ai sensi del codice, le "cose portate in albergo" non sono soltanto quelle che si trovano nell'alloggio durante il tempo nel quale il cliente ne dispone, ma anche quelle di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo, sia durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio, sia durante un periodo di tempo precedente o successivo, purché ragionevole, cioè funzionalmente collegato all'uso dell'alloggio. Quest'ultimo caso si verifica, ad esempio, se consegno la mia valigia al facchino prima di disporre della stanza o quando sto per lasciare la struttura. 
In tali casi, precisa il codice, la responsabilità dell'albergatore è limitata al valore di quanto si sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata. 
La responsabilità è invece illimitata in due casi: a) quando gli oggetti sono stati consegnati all'albergatore (o ai suoi familiari/ausiliari), oppure quando egli ha rifiutato di riceverli pur essendovi obbligato (ad es.: oggetti di valore, contanti ecc.); b) quando il danno è derivato da colpa dell'albergatore (ad es.: se ha dato le chiavi della stanza ad uno sconosciuto che non aveva alcun titolo per entrarvi).
D'altra parte anche l'albergatore - fatte salve queste regole di base - ha alcune "garanzie", per così dire: in primis, non è tenuto a ricevere oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. Per cui quel Picasso originale nella pensioncina di campagna... meglio non portarlo. 
In secondo luogo, il codice prevede che le regole viste non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi; è ovvio, però, che se è lo stesso albergatore a mettere a disposizione un parcheggio proprio (anche non a pagamento) allora egli tornerà responsabile in quanto custode del veicolo.
Infine, il codice prevede due ulteriori tutele per l'albergatore, direi quasi naturali: egli infatti non è responsabile se il danno deriva dal cliente, dalle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; da forza maggiore (ad es.: terremoto); dalla natura della cosa (ad es.: un alimento che si deteriora da sé); in più, non è responsabile nemmeno se il cliente denuncia il danno con ritardo ingiustificato.

venerdì 19 aprile 2013

Truffe e raggiri per pochi euro: una proposta per fermarli

"Ma lasciamo perdere, non vale la pena fare una causa per 50 euro!". Quante volte ci capita di dire questa frase, specialmente quando siamo vittime di "piccole" truffe operate da compagnie telefoniche, venditori online o società che forniscono servizi di vario genere? 
Magari ci fanno attivare un servizio per pochi euro, tacendo alcune caratteristiche che poi ci creano un mucchio di seccature. Oppure ci fanno arrivare un oggetto comprato in rete con la speranza di fare un affare... che invece si rivela un pacco. 
In questi casi l'aspetto che ci fa più rabbia è che quei pochi euro presi dalle nostre tasche, sommati ai pochi euro presi dalle tasche di tanti malcapitati, fanno la fortuna di persone senza scrupoli. Così ci sentiamo impotenti, perché sappiamo che le cause (tanto civili quanto penali) richiedono tempo e soldi che pochi vogliono impiegare per riprendersi quei miseri 50 euro. Ma un modo per rimediare in realtà ci sarebbe.
Il nostro diritto civile, infatti, riconosce in caso di danno un risarcimento limitato alla sola compensazione del danno subìto. In molti paesi che adottano un sistema di "common law", cioè in gran parte quelli anglosassoni, opera invece l'istituto dei cosiddetti "danni punitivi", che accanto al risarcimento (tipico del sistema civilistico) prevede una sorta di sanzione punitiva, tipica invece del sistema penalistico, ma sempre consistente in una somma di denaro. In sostanza il danneggiato, provando che il danneggiante ha agito con dolo o colpa grave, può chiedere non solo il risarcimento dei danni subìti, ma anche il pagamento di un'ulteriore sanzione per il comportamento scorretto o fraudolento. Non si punisce solo il danno causato, quindi, ma anche e soprattutto la scorrettezza.
L'introduzione dei danni punitivi spingerebbe i danneggiati a rivendicare i propri diritti perché anziché ottenere la restituzione dei pochi euro sborsati per la truffa potrebbero chiedere al Giudice una condanna ulteriore e proporzionata alla gravità del comportamento: più grave è quest'ultimo, più alta la sanzione.
Inutile dire, chiaramente, che le società truffaldine ci penserebbero più volte prima di offrire contratti ingannevoli, perché in alcuni paesi (ad es.: USA) la sanzione inflitta a titolo di danni punitivi può raggiungere fino al decuplo del danno subìto.
Si potrebbe magari introdurre questo istituto in via sperimentale per alcuni contratti con il consumatore, settore nel quale il nostro sistema legislativo ha già fatto registrare negli ultimi decenni diversi passi in avanti. Tuttavia, per completezza, va detto che molti criticano tale soluzione perché aumenta il numero di cause e, quindi, influisce negativamente sul sistema della giustizia.
Voi che ne pensate? Vi sembra una buona soluzione?