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mercoledì 24 dicembre 2014

Depenalizzazioni e bufale: quando la Rete si scatena

In questi giorni stanno circolando con insistenza vari link, articoli e post sui Social Network che parlano di una presunta "depenalizzazione" di ben 112 reati, tra i quali (per fare qualche esempio che colpisce l'opinione pubblica) omicidio colposo, stalking, maltrattamento di animali, furto, corruzione etc.
Lo dico subito: è una bufala. Molti siti internet già hanno spiegato, con l'intervento di avvocati, giuristi e tecnici molto più bravi di me, per quale motivo la notizia è falsa o comunque quasi totalmente inesatta: basta fare una ricerca su Google scrivendo "depenalizzazione 2014", "bufala depenalizzazione" etc.
Cercherò, quindi, di spiegare anche su questo blog come stanno realmente le cose.
Innanzitutto, un chiarimento: per "depenalizzazione" si intende la scelta di non considerare più reato un determinato comportamento, colpito solo in sede civile (risarcimento) o amministrativa (sanzione pecuniaria come quelle per chi vìola il Codice della Strada). Onestamente, vi pare possibile che l'omicidio colposo non possa essere più reato? Già questo basterebbe a considerare dubbia la notizia. E infatti questo ci porta al punto successivo.
La Legge 67/2014, "fonte" della bufala, è una legge-delega. Significa che il Parlamento incarica il Governo di legiferare su una questione, indicando i princìpi e criteri direttivi cui ispirarsi (art. 76 Cost.). Il Governo sta lavorando in questi giorni all'emanazione del decreto legislativo "ispirato" a quella legge, che prefigura una mini-riforma del diritto penale.
Per quanto riguarda l'argomento della bufala, facciamo chiarezza e dividiamo i reati interessati dalla legge-delega in due categorie.
Categoria A: Comprende alcuni reati minori, per i quali l'art. 2, comma 2, della Legge 67, prevede davvero una depenalizzazione. Tuttavia, quest'ultima riguarda fondamentalmente i reati puniti con "la sola pena della multa o dell'ammenda", peraltro nemmeno tutti poiché la legge ne esclude diversi. Si tratta chiaramente di ipotesi per le quali non è previsto già ora il carcere, ma solo una sanzione in denaro: cosa cambia se invece di pagare a titolo di multa si paga a titolo di sanzione amministrativa? Per chi li commette e per chi li subisce, nulla; tuttavia, chi è vittima di reati più gravi avrà processi più efficienti, poiché i Tribunali non saranno intasati dai cosiddetti "reati bagatellari".
Tra i reati realmente depenalizzati citiamo, come esempio, l'ingiuria e gli atti osceni, roba che da secoli i giuristi chiedono di sanzionare sul piano amministrativo o civile
Categoria B: Questi reati NON c'entrano nulla con la depenalizzazione, ma è su questi che è nata e si è diffusa la bufala.
L'art. 1, comma 1, lettera m) della Legge 67, chiama il Governo a introdurre e disciplinare una nuova causa di non punibilità per i reati puniti "con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale".
Molti siti hanno preso la lista dei reati che rientrano in questa categoria (stalking, omicidio colposo, furto, maltrattamento di animali etc.) e hanno scritto che sono stati depenalizzati, cioè che non sono più reato, che non è più punibile lo stalking, che rubare ora si può, che non si andrà più in carcere per certi reati (confondendo a volte le pene con la custodia cautelare) e così via. "112 reati depenalizzati" è la bufala più ricorrente di questi giorni.
Ora, esaminiamo tali allarmismi dal punto di vista della "coerenza interna". Come abbiamo visto sopra, la "vera" depenalizzazione riguarda alcuni reati puniti solo con multa o ammenda, quindi con pene pecuniarie. Allora perché la categoria B fa riferimento anch'essa ai reati puniti "con la sola pena pecuniaria"? Se davvero il Parlamento avesse voluto depenalizzare stalking, omicidio colposo etc., non avrebbe dovuto inserirli tutti nella categoria A che trasforma quei reati in "illeciti amministrativi"?
La verità è che la categoria B è interessata da un'ipotesi diversa: quando il fatto è tenue e la condotta non è abituale, il Pubblico Ministero può chiedere l'archiviazione, cioè chiedere che non si faccia il processo, allo stesso modo in cui adesso può formulare richiesta d'archiviazione quando la notizia di reato è infondata. Infatti lo schema di decreto legislativo prevede una modifca al codice di procedura penale stabilendo quanto segue: "Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, che abbia dichiarato di volere essere informata ai sensi dell’articolo 408, comma 2, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta". In sostanza, è la stessa disciplina dell'archiviazione per infondatezza della notitia criminis.
Quello che i bufalari non dicono, però, è che la clausola di non punibilità NON è automatica e quindi non si applica per forza a tutti i reati della "categoria B". 
Ad esempio, gli Uffici del Ministero della Giustizia hanno già chiarito che la non punibilità sarà inapplicabile al maltrattamento di animali per ragioni tecnico-giuridiche.
Sempre per ragioni simili, l'ipotesi di particolare tenuità non è compatibile con lo stalking, che per definizione è "reato abituale" (cioè commesso con "condotte reiterate" come dice lo stesso art. 612-bis c.p. che lo disciplina).
Altro aspetto che i bufalari non riportano (per malafede o impreparazione) è che l'ipotesi della tenuità del fatto non è un'invenzione di questo Governo: esiste già nel rito penale innanzi al Giudice di Pace e, col nome di "irrilevanza del fatto", nel diritto penale minorile. 
In sintesi, il Parlamento ha deciso di trasformare in illeciti amministrativi alcuni reati minori (categoria A). Gli altri restano reati, ma - ove possibile e ove compatibile con la struttura del reato stesso - potranno essere "abbonati" in alcuni casi (tipico è l'esempio del pensionato che ruba una mela al supermarket).
Come si può immaginare, buttare tutto nel calderone delle depenalizzazioni, del "non è più reato", del "rubare si può", del "non si va più in carcere", è pericolosissimo, perché spinge le vittime di reato ad avere ancora meno fiducia nella giustizia, a non denunciare, a subire. Insomma: spinge chi non è libero a rinunciare alla propria libertà. Questo è il vero delitto.

lunedì 6 gennaio 2014

L'azione penale obbligatoria: cos'è e perché è importante per il cittadino "semplice"

L'articolo 112 della Costituzione stabilisce che "il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale", ma da qualche anno torna ciclicamente l'ipotesi di modificare questa norma per trasformare l'azione penale da obbligatoria a discrezionale. Il tema può sembrare interessante solo al "circolo dei giuristi" e agli addetti ai lavori, ma forse da un punto di vista procedurale non c'è norma più importante per il cittadino che sia vittima di un reato. Vediamo perché.
L'obbligo dell'azione penale, tradotto in parole povere, significa che il magistrato (PM) venuto a conoscenza di una notizia di reato (es.: con una denuncia) deve compiere ogni atto di indagine utile per valutare la fondatezza di tale notizia, per stabilire cioè se la legge penale sia stata violata e chi debba eventualmente risponderne.
Se ritiene fondata la notizia, il Pubblico Ministero chiederà il rinvio a giudizio del presunto autore del reato, altrimenti opterà per la richiesta di archiviazione.
Questo meccanismo assicura soprattutto l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.): se l'azione penale fosse discrezionale, solo il cittadino "ricco" potrebbe permettersi un buon avvocato per convincere l'Autorità Giudiziaria a procedere. Mi spiego con un esempio: in Francia esiste un sistema "misto" per alcuni reati meno gravi, poiché il magistrato che riceve una denuncia può decidere di non procedere per ragioni di opportunità, di politica criminale e così via. Per "costringerlo" a proseguire e indagare, la vittima del reato deve formulare una querela con costituzione di parte civile, ma deve pure pagare una cauzione: è facile immaginare che un tale meccanismo può ingenerare discriminazioni.
Infatti, in un caso che qualche anno fa fece discutere molto, un cittadino francese si è rivolto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo denunciando l'imposizione di una cauzione che non poteva permettersi, e la Corte ha riconosciuto che a quel cittadino era stato negato l'accesso alla giustizia (diritto fondamentale dell'uomo). Del resto quando sentiamo che negli USA un personaggio famoso viene scarcerato pagando una cauzione di milioni di dollari, la nostra coscienza ci suggerisce che lo stesso diritto non sarebbe stato assicurato ad una persona normale e non abbiente.
Altro esempio: una donna viene costantemente perseguitata dall'ex con appostamenti, minacce velate, comportamenti aggressivi e così via, ma per paura non si rivolge alla giustizia. E' giusto o sbagliato, secondo voi, garantire comunque la difesa della donna anche se il magistrato viene a conoscenza dell'accaduto da terzi e la donna, per sudditanza nei confronti dell'aggressore, non "insiste" nel pretendere la punizione dell'ex?
Qualcuno può obiettare: ma anche se il PM ha l'obbligo di fare le indagini non è detto che le faccia bene, per cui è possibile che chieda l'archiviazione e che la vittima resti priva di tutela. In realtà il codice di procedura penale, proprio per garantire pienamente il rispetto degli artt. 3 e 112, prevede un importante meccanismo: dato che il PM formula la richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari (GIP), quest'ultimo ha un forte potere di controllo sulla richiesta e può sia ordinare al PM di compiere nuove indagini, sia imporgli di formulare l'imputazione, cioè di promuovere l'accusa in giudizio riconoscendo la fondatezza della notizia di reato (art. 409 c.p.p.).

Come si vede, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale è determinante per garantire un eguale accesso alla giustizia, impedendo che la persecuzione dei reati sia dettata da scelte ideologiche, religiose, politiche o comunque da ragioni diverse dalla necessità di assicurare il rispetto della legge: perché, allora, la politica tenta da anni di mettere mano a tale principio? La risposta, senza nemmeno spremersi troppo le meningi, è fin troppo facile...