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sabato 7 marzo 2015

E' lecito registrare conversazioni altrui?

La registrazione di una conversazione privata è un'attività che, un tempo, richiedeva complicati sistemi da agente segreto; oggi, al contrario, è sufficiente avere un telefonino o un lettore mp3 per procurarsi la "prova" di un illecito o comunque di un fatto rilevante per la nostra vita (ad esempio: un tradimento).
Nell'era dei diritti connessi alla "privacy", si potrebbe pensare che captare conversazioni in modo occulto rappresenti sempre una violazione della riservatezza e, quindi, costituisca un atto illecito.
In realtà non è così e, anzi, la legge e la giurisprudenza sono abbastanza chiare sul punto.
Tuttavia, è bene fare subito una distinzione tra le vere e proprie "intercettazioni", che sono uno strumento di indagine riservato alla Magistratura, e le "registrazioni". Le prime, infatti, possono essere disposte dall'Autorità Giudiziaria in presenza di specifici reati e vanno svolte con precise modalità di legge, perché impongono il sacrificio del diritto alla privacy: in questo caso la captazione occulta di conversazioni svolte telefonicamente o tramite altri mezzi è eseguita da un soggetto estraneo al dialogo.
E il punto importante per capire se ed in quali limiti si può registrare una conversazione privata sta proprio nel carattere occulto della registrazione: al contrario dell'Autorità Giudiziaria, infatti, un privato cittadino non può registrare una conversazione altrui se non prende parte alla stessa (es.: lasciando un registratore acceso in una stanza). 
In sostanza è lecito, secondo varie sentenze della Corte di Cassazione, registrare anche occultamente una conversazione alla quale si prende parte, perché in questo caso chi dialoga accetta il rischio di essere registrato a sua insaputa e, soprattutto, perché la registrazione rappresenta solo una forma di documentazione di un fatto storico che ha visto il registrante come protagonista diretto, non come terzo, e il registrato sapeva di dirigere le sue parole o i suoi gesti a quella persona.
Chiaramente questa regola vale sia per le conversazioni dirette (es.: una chiacchierata al bar registrata con un telefonino), sia per quelle telefoniche o con mezzi simili, e addirittura vale anche se la registrazione viene fatta presso la privata dimora del registrato, sempre a patto che chi registra sia membro della conversazione, altrimenti si rischia di commettere il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata. 
Al contrario, non vige la stessa libertà per l'utilizzo delle registrazioni lecitamente acquisite, che possono essere usate e divulgate solo con il consenso del registrato oppure se ciò è necessario per tutelare un proprio o un altrui diritto (ad esempio, per provare un fatto in un processo).
Pertanto, per fare un esempio, non si possono pubblicare su un sito internet o su un social network le registrazioni, anche se acquisite in modo lecito, mentre possono essere introdotte in un processo.
Da quanto detto sinora, discende un corollario importante: se il registrante diventa "estraneo" alla conversazione anche per un piccolo periodo, per quel periodo la registrazione non è utilizzabile. Esemplificando, se mi trovo in salotto con degli amici e registro una conversazione a loro insaputa con il telefonino, ma poi mi allontano per 10 minuti lasciando attiva la registrazione, ciò che è avvenuto in quei 10 minuti è stato acquisito illecitamente, poiché risultavo escluso dalla conversazione.

venerdì 27 dicembre 2013

Il Governo alle prese con il processo (poco) civile

Con un disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2013 il Governo ha inteso mettere mano ad un processo civile che, secondo tutti gli osservatori, rappresenta uno degli ostacoli principali allo sviluppo economico del nostro Paese. Purtroppo negli ultimi anni gli interventi legislativi hanno soltanto reso il sistema più instabile e complicato, senza risultati rilevanti sulla riduzione del processo e sulla sua efficienza.
Anche l'ultima proposta governativa si muove su questa ambiguità di fondo: partire da princìpi giusti per poi tradurli in norme confuse, tralasciando invece quei suggerimenti che circolano in ambienti legali (seppure in poche e inascoltate "isole felici") e che potrebbero garantire il risultato che la politica si propone da tempo.
Cominciamo dalle buone intenzioni, com'è sicuramente quella di attribuire al giudice il potere di disporre, quando si tratta di causa semplice, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario. Per i non addetti ai lavori, il primo è il processo civile "normale", mentre il secondo ne è una versione "ristretta", con minori rigidità soprattutto nella fase istruttoria e dell'assunzione delle prove. Il problema è che già oggi accade spesso che il giudice passi dal rito sommario a quello ordinario: si verifica quindi l'esatto contrario di quanto auspica il disegno di legge, il che solleva leciti scetticismi sull'efficacia del meccanismo, anche perché si rischia di trattare con due procedimenti diversi (ordinario e sommario) due cause simili solo perché un giudice ha discrezionalmente ritenuto "semplice" una causa che l'altro ha ritenuto complessa, cosa che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'uguale tutela del diritto al contraddittorio.
Un'altra buona intenzione, inseguita però in modo assai dubbio, è quella di diminuire il carico dei giudici di primo grado e di appello. Ai primi viene attribuito il potere di emettere una sentenza in "formato tascabile", mi si perdoni l'atecnicismo: potranno infatti limitarsi a redigere il dispositivo (cioè la parte che accoglie o respinge la domanda, condanna una parte o l'altra etc.) accompagnato dall'indicazione dei fatti e delle norme sulle quali si fonda la decisione, rimettendo alle parti la scelta se richiedere la motivazione estesa ai fini dell'impugnazione della sentenza.
Dicono infatti gli autori della riforma: poiché soltanto il 20% delle sentenze rese in primo grado sono impugnate e circa il 77% di queste ultime sono confermate, il giudice di primo grado non deve perdere tempo a scrivere le motivazioni della sentenza a meno che non glielo chieda espressamente la parte che intende fare appello. Meglio che il giudice spenda quel tempo nelle altre cause. In realtà questa idea è quasi surreale per almeno due ragioni: se non so quale ragionamento ha fatto il giudice per condannarmi, come faccio a proporre appello? Anche perché, e questa è la seconda ragione, il disegno di legge impone a chi vuole impugnare la sentenza (e quindi avere le motivazioni) l'anticipato versamento di una quota del contributo unificato dovuto per il grado successivo: il che vuol dire che devo pagare una parte delle spese del giudizio d'appello solo per avere le motivazioni e decidere se impugnare o meno. Un paradosso, visto che un grande giurista del passato diceva che il più alto segno di civiltà giuridica è la motivazione della sentenza: del resto l'art. 111 della Costituzione stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
Meno dissennata, invece, è l'idea di consentire ai giudici d'appello di rifarsi alla motivazione già esposta dal giudice di primo grado, ovviamente in caso di conferma del provvedimento impugnato, sempre per "risparmiare tempo"; così come è buona l'idea di assegnare a un organo monocratico anziché collegiale gran parte delle cause d'appello, limitando a pochi e più delicati casi l'intervento del collegio.
Ha fatto infuriare gli avvocati, poi, la norma che prevede che anche il difensore paghi insieme al cliente in caso di condanna per la cosiddetta lite temeraria, una regola che molti hanno definito punitiva nei confronti dei legali, ma che in realtà non mi sembra così scandalosa: la lite temeraria sussite in caso di mala fede o colpa grave; ciò significa o che chi ha agito/resistito in giudizio sapeva di non avere alcun diritto, e quindi ha causato un danno alla controparte col suo comportamento scorretto, oppure che non si è attenuto alle regole professionali (nel caso dell'avvocato) o alle regole del buon senso (nel caso del cliente), preferendo intasare i tribunali e ostacolare le giuste pretese dell'altro senza alcuna ragione di diritto. "Fare causa" è un diritto, non un obbligo: chi abusa di questo diritto va punito come accade per l'abuso di qualsiasi altra posizione giuridica di vantaggio.
Molti altri sono gli aspetti controversi delle proposte venute dal Consiglio dei Ministri, mentre - come si diceva in apertura - restano irrisolti alcuni nodi. Ne cito due, solo per dare uno spunto di riflessione.
Primo: perché non puntare ad uno snellimento del rito ordinario? Al momento, il processo civile ordinario prevede che l'attore citi in giudizio il convenuto: i due si "fronteggiano" con due atti diversi (citazione e comparsa di risposta), ai quali rispondono con le "memorie 183", ovvero tre atti distinti; poi ci sono le udienze per sentire i testimoni; poi, finalmente, le parti si scambiano altre memorie (le comparse conclusionali) alle quali rispondono con ulteriori atti (memorie di replica)...e per presentare ognuno di questi atti le parti hanno a disposizione un tempo assai ampio che in linea di principio sarebbe anche corretto, ma che finisce per dilatare all'infinito il tempo dei processi visto che ogni giudice ne ha da fare centinaia e forse migliaia. Snellire questo batti e ribatti non è proprio possibile, tenendo conto del fatto che spesso alcune delle memorie citate rappresentano mere ripetizioni di ciò che è stato detto in precedenza?
Secondo: perché non introdurre nel nostro sistema i "danni punitivi"? Ne ho parlato in un precedente post: in breve, Tizio deve a Caio 2.000 euro e si rifiuta più volte di restituirli. Si difende anche in giudizio, magari in modo pretestuoso, e per di più fa pure appello e ricorso in Cassazione tanto per tirarla per le lunghe. Passano otto anni e finalmente Caio ottiene i sospirati 2.000 euro, che però Tizio non gli dà in contanti costringendo Caio a pignorare i beni dell'altro (e via altri soldi per l'avvocato). Bene: quanto ci vuole a mettere una regola che "punisce" seriamente tali comportamenti costringendo il debitore che resiste a risarcire il creditore con una somma pari (ad esempio) a dieci volte quella richiesta in origine? Forse molti debitori smetterebbero di sfuggire e onorerebbero le proprie obbligazioni. In America fanno così: il risarcimento non è commisurato solo al danno patito, ma anche al comportamento tenuto, e infatti lì chi ha torto non ha interesse ad agire o resistere in giudizio, mentre ha tutto l'interesse a pagare subito o a fare una transazione. Il risultato è che il processo si fa solo quando serve. Ma si sa, gli altri sono sempre matti: siamo noi che abbiamo capito tutto...

martedì 5 novembre 2013

Il mobbing sul lavoro: la tutela nell'ordinamento vigente

La legge italiana non disciplina in modo specifico il fenomeno del “mobbing”, cioè quelle forme di vessazione, prevaricazione e pressione psicologica compiute indebitamente nei confronti di una sola persona, solitamente sul luogo di lavoro. In mancanza di tale disciplina, le vittime di mobbing devono quindi affidarsi alla versione elaborata nei tribunali, chiaramente frammentaria perché ciò che può apparire vessatorio in un contesto lavorativo e sociale può non sembrare tale in un altro.
Leggendo le varie sentenze rese dai giudici italiani sul tema, si può affermare che la vittima di mobbing ha più chance di ottenere tutela sul piano civile, e quindi sotto forma di risarcimento, mentre resta più vaga e debole la protezione offerta dal diritto penale.
In ambito civile, le varie ipotesi di indebita pressione psicologica o anche fisica sul luogo di lavoro sono state ricondotte nella fattispecie di cui all’art. 2087 c.c.
L’art. 2087 stabilisce infatti che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Secondo la Cassazione, quindi, grava sul datore di lavoro un obbligo specifico di proteggere l’integrità psico-fisica del lavoratore (Cass., sent. n. 4184/2006).
Ciò anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 399 del 1996 della Corte Costituzionale: secondo quest’ultima, il diritto alla salute viene salvaguardato anche mediante condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo diritto essenziale, di rilevanza costituzionale.
Per cui l’art. 2087 non abbraccia soltanto le ipotesi di mobbing, ma ogni tipo di situazione che minaccia o lede il diritto soggettivo del lavoratore ad operare in un ambiente esente da rischi (Cass., sent. n. 4840/2006).
Tale orientamento ha consentito addirittura di inquadrare nell’ipotesi dell’art. 2087 quei casi in cui i comportamenti vessatori, pur non unificati da un disegno unitario, abbiano avuto l’effetto di mortificare psicologicamente il lavoratore, causandogli un danno: tutto ciò, ovviamente, fornendo la prova che il datore di lavoro sia venuto meno all’obbligo di attivarsi per tutelare la personalità del lavoratore.
Sul piano penale, come dicevamo, la tutela è più sfumata: ferma restando la possibilità di punire i singoli atti di prevaricazione (ingiurie, molestie, minacce etc.), manca una figura di reato che reprima quelle forme di persecuzione espresse concretamente con tali atti, ma legate da uno stesso intento vessatorio. Ciò pone un problema non di poco conto, perché i reati di ingiuria, molestia o minaccia sono puniti in modo assai blando.
In alcuni casi, tuttavia, le ipotesi di mobbing sono state ricondotte al reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, previsto dall’art. 572 c.p., recentemente oggetto di una mini-riforma nel 2012: prima di tale riforma, mancava un riferimento alla “convivenza” (es.: coppie di fatto), ma già si estendeva il concetto di famiglia alle forme di coabitazione simili. Sulla base di ciò, la Cassazione ha ammesso l’applicabilità del reato di maltrattamenti in famiglia anche alle ipotesi di mobbing sul luogo di lavoro purché il contesto lavorativo si caratterizzi per modalità, abitudini, affidamento e fiducia tipici della comunità familiare (Cass., sent. n. 12517/2012; Cass., sent. n. 16094/2012).
In sostanza, la possibilità di reprimere penalmente il mobbing come una particolare forma di maltrattamento contro un convivente è legata al requisito della para-familiarità della relazione lavorativa, che dovrà essere provato dalla vittima dimostrando la particolare forma di organizzazione del luogo di lavoro, la qualità delle relazioni e l’informalità delle stesse, le consuetudini della vita lavorativa e così via.
Se dunque una minima tutela penale esiste,  è evidente che la vittima sopporta un onere della prova non certo leggero, e che ad ogni modo resta priva di ogni protezione una vasta area di episodi e situazioni: si pensi ai casi di dequalificazione o demansionamento della vittima per ottenere le sue dimissioni, o a quei casi in cui atti in sé legittimi (es.: richiami disciplinari, comunicazioni) siano utilizzati per uno scopo diverso dal normale, solo per mortificare il dipendente. 

giovedì 24 ottobre 2013

Danni da cattiva manutenzione delle strade: come agire

Uno degli incidenti più comuni che possano capitare nel corso della vita è, purtroppo, quello di inciampare su una strada sconnessa o di danneggiare la propria auto su una buca non visibile. La casistica legata a episodi di cattiva manutenzione delle strade è prevedibilmente sterminata, con la conseguenza che per ottenere una tutela sotto forma di risarcimento bisogna essere ben documentati e preparati. 
Cerchiamo di fare luce sull'argomento e cominciamo col dire che le strade che noi chiamiamo "pubbliche" possono appartenere o essere gestite dal Comune, dalla Provincia o da altri Enti pubblici ed è per questo che il danneggiato dovrà agire in giudizio contro uno di questi enti, a seconda della tipologia della strada.
Il problema principale per chi agisce (o meglio, per il suo difensore) è tuttavia quello di inquadrare correttamente ciò che è accaduto in termini di diritto, perché sul tema dei danni da insidie stradali si registrava fino a qualche tempo fa una certa oscillazione di vedute: negli ultimi anni va segnalato un progressivo consolidamento di tali orientamenti, grazie a recenti sentenze della Cassazione (per approfondire, ne cito alcune: n. 6903/2012, n. 2562/2012)
Senza scendere in tecnicismi inutili (lo scopo di questo blog è spiegare il diritto a chi non lo conosce, non agli avvocati), si può dire che il danneggiato deve sostenere un onere della prova relativamente "leggero" in due ipotesi:
1.Quando l'Ente gestore aveva la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
2. Quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla Pubblica Amministrazione a rendere pericolosa la strada medesima.
Facciamo un esempio per ciascuna ipotesi: la prima ricorre spesso quando il danno si è verificato su una strada comunale del centro abitato, che è continuamente sotto gli occhi del Comune per così dire; il secondo caso può verificarsi quando la strada è dissestata per lavori compiuti male o mal segnalati.
In questi casi l'onere probatorio è più snello perché secondo la Cassazione può applicarsi l'art. 2051 del codice civile, che considera responsabile il soggetto che ha la custodia di un bene per i danni causati dal bene stesso: pertanto il danneggiato dovrà provare solo il fatto, il danno e il nesso di causalità tra lo stato della strada e l'evento, mentre il custode sarà ritenuto responsabile in via presuntiva a meno che non dimostri che il danno sia attribuibile al caso fortuito (ad es.: il manto stradale era scivoloso perché poco prima un camion aveva perso grosse quantità di materiale oleoso, e quindi l'Ente custode non sarebbe potuto intervenire in alcun modo per evitare la caduta del danneggiato).
Fuori da questi casi, invece, il danneggiato potrà invocare solo l'art. 2043 c.c. e quindi dovrà provare non solo il fatto, il danno e il nesso di causalità, ma anche il dolo o la colpa del danneggiante. Quest'ultimo elemento psicologico rappresenta spesso un requisito difficile da provare: ad esempio si dovrà dimostrare che l'Ente proprietario fosse a conoscenza dello stato di dissesto, che non abbia provveduto per negligenza o che abbia causato lo stato di dissesto per imperizia; in alcuni casi è stato richiesto al danneggiato di provare anche il carattere insidioso del pericolo, oppure l'invisibilità ed imprevedibilità della fonte di danno (es.: una buca o un avvallamento).
Come si vede il sistema per tutelare i propri diritti è abbastanza complesso, per cui sarà necessario documentare le proprie pretese in tutti i modi possibili (fotografie, relazioni delle Forze di polizia, referti medici, testimonianze etc.) per avere maggiori possibilità di azione; allo stesso modo, la difficoltà della materia richiede da subito l'ausilio di un legale per inquadrare nel modo giusto l'accaduto e non ricorrere ad una tutela fai-da-te.
Per completezza bisogna ricordare anche quanto stabilito dalla sentenza n. 1310/2012 della Corte di Cassazione: se l'evento dannoso è stato causato anche da un comportamento colposo del danneggiato (ad es.: distrazione, elevata velocità etc.), costui potrà incorrere in un concorso di colpa e quindi beneficiare di un risarcimento minore, mentre non avrà alcun diritto al risarcimento se è stato il suo comportamento a recidere del tutto il nesso di causalità tra la fonte del danno e il danno stesso.

venerdì 6 settembre 2013

Foto dell'ex coniuge su Facebook: sono utilizzabili in giudizio?

Uno degli aspetti più interessanti del diritto è la necessità di adeguare le norme e la loro interpretazione al mutare dei tempi: pensiamo alle nozioni di "comune senso del pudore" o di "buon costume" che ancora resistono nella nostra legislazione, seppur con contenuti diversi da 50 anni fa. I giuristi parlano di "diritto vivente" proprio con riferimento a questo fenomeno, molto visibile soprattutto nelle interpretazioni dei tribunali.
Non deve stupire, pertanto, che anche i contenuti divulgati su Facebook finiscano ormai costantemente negli atti giudiziari: c'è chi viene diffamato tramite i social network, chi viene perseguitato o molestato, chi scopre una relazione extraconiugale proprio grazie ai "tag" o a commenti vari.
E' per questo che ritengo interessante riportare quanto stabilito nel giugno scorso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sostanza, ha ritenuto utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook. Facciamo come gli avvocati e distinguiamo tra fatto e diritto.
Questi i fatti: due coniugi si separano consensualmente e rinunciano a chiedere un mantenimento, essendo economicamente autonomi. Quando la donna perde il lavoro anche per problemi di salute, chiede al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione consensuale per ottenere un mantenimento dal marito; quest'ultimo si oppone dicendo che la donna ormai convive con un altro uomo e che ciò le consente di mantenere un tenore di vita addirittura migliore rispetto a quello matrimoniale. Per dimostrare tutto questo, il marito scarica da Facebook alcune foto della (quasi ex) moglie con il nuovo compagno.
Apro una piccola parentesi: una nuova relazione del coniuge separato, anche se si trasforma in una convivenza di fatto, non causa di per sé la perdita del diritto al mantenimento poiché ciò che è realmente determinante è il fatto che il coniuge separato mantenga un tenore di vita uguale a quello matrimoniale.
Detto questo, passiamo al tema di diritto: che valore hanno le prove raccolte su Facebook? Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è vero che i contenuti di FB sono protetti dalle impostazioni sulla privacy, ma è anche vero che le foto e le notizie pubblicate sul proprio profilo non sono coperte da quella segretezza che è invece propria delle chat o di altri programmi di messagistica: solo in questi ultimi casi, infatti, si può parlare di una corrispondenza privata protetta al massimo grado anche come diritto di rango costituzionale (art. 15), mentre le informazioni pubblicate su FB e accessibili a terzi, anche se non si tratta dei contatti nella lista delle amicizie, non possono godere di questa speciale tutela e sono quindi ammissibili come prove, liberamente valutabili dal giudice per la sua decisione, che nel caso specifico è stata quella di rigettare il ricorso presentato dalla donna.
E' chiaro che la pronuncia di un "piccolo" Tribunale non ha la forza di un precedente vincolante poiché non è assistita dal prestigio che può avere invece una decisione della Corte di Cassazione, che prima o poi sarà sicuramente chiamata ad occuparsi di questioni simili. Tuttavia questi primi orientamenti rendono la materia interessante e attuale, per cui resta fondamentale seguirne le evoluzioni sia per chi è appassionato di diritto, sia per chi vive queste situazioni e vuole avere qualche indicazione nel caso in cui volesse far valere le proprie ragioni.

martedì 14 maggio 2013

Quando il legislatore si esprime in Aramaico: cos'è "l'incidente probatorio"?


Nella cronaca giudiziaria i telegiornali e la carta stampata riportano spesso un’espressione, “incidente probatorio”, che sembra un incrocio tra la mitica supercazzola di Ugo Tognazzi e la lingua segreta del popolo elfico. Proveremo a spiegare cos'è in questo post, sperando di chiarire le idee a chi si domanda cosa diamine stia dicendo il giornalista di turno quando pronuncia l'oscura formula.

Dunque, il procedimento penale è diviso in varie parti, la prima delle quali è costituita dalle indagini preliminari. Tale fase serve a verificare se la notizia di reato (ad es. una denuncia) è fondata e se ci sono elementi sufficienti a sostenere un’accusa nel dibattimento, cioè nel processo vero e proprio, che ha invece lo scopo di scoprire se l'imputato di un reato è colpevole o innocente.
Nel dibattimento le parti (accusa e difesa soprattutto) esaminano i testimoni, presentano perizie e controbattono con altre perizie, valutano documenti e così via. Tutto ciò avviene nel contraddittorio, cosa che tendenzialmente manca nella fase delle indagini preliminari. Proprio per la mancanza di contraddittorio, di regola gli elementi raccolti durante le indagini non concorrono a formare il convincimento dei giudici sulla colpevolezza o sull'innocenza di chi è sospettato di aver commesso un reato; ciò è dimostrato anche dal fatto che nelle indagini c’è un Giudice per le indagini preliminari (il “gip”), mentre durante il dibattimento c’è un altro giudice, che ha la mente “sgombra” da ciò che è stato raccolto nella fase investigativa.
Tale struttura del procedimento penale garantisce il principio di immediatezza tra l’assunzione della prova e la decisione: i giudici del dibattimento devono convincersi sulla validità, la portata e il significato di una prova proprio grazie a ciò che emerge nel contraddittorio tra le parti e non su ciò che viene raccolto nelle indagini da Polizia, Carabinieri, Pubblico Ministero etc.
Tuttavia in molti casi non è possibile seguire tale struttura: se una persona sentita durante le indagini non può poi testimoniare in giudizio, ad esempio per una malattia, come si fa? E come si fa se bisogna analizzare una sostanza immediatamente, perché nell’attesa del dibattimento si può deteriorare? 
Ecco cos’è l’incidente probatorio: è un’udienza che si svolge nel contraddittorio delle parti solitamente durante le indagini preliminari, quindi prima del processo, e nella quale si assumono le prove nelle stesse forme prescritte per il dibattimento. Per cui un testimone, ad esempio, viene sentito con l’esame incrociato: nell’incidente probatorio, ciò che dice il testimone non concorre semplicemente a formare quegli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ma diventa parte della decisione dei giudici sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. L’unica differenza col dibattimento è che l’udienza in questione si svolge senza pubblico, cioè in camera di consiglio.
A questo punto vi domanderete: ma perché questo strano nome, “incidente probatorio”? Perché ha la caratteristica di essere un’eccezione alla rigida regola della separazione tra indagini e dibattimento, quindi è un “incidente” nella struttura del procedimento penale, e in più ha valore “probatorio”, valore che normalmente manca agli atti delle indagini. Ecco svelato l'arcano!