giovedì 21 maggio 2015

Quando diffamare su Facebook può costare una multa

Molti giornali hanno riportato, nei giorni scorsi, un'ordinanza del Tribunale Civile di Reggio Emilia in materia di "diffamazione a mezzo Facebook", se così possiamo chiamarla.
Il caso è semplice: una donna, titolare di un'attività commerciale, ha agito in via d'urgenza (come previsto dall'art. 700 cod. proc. civ.) per chiedere l'immediata rimozione dei commenti offensivi pubblicati su Facebook e riguardanti proprio la sua attività.
Il nostro codice di procedura civile, infatti, consente di chiedere al Giudice un provvedimento d'urgenza quando un diritto è "minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile" e non è possibile attendere l'esito di un giudizio ordinario. 
Ciò avviene, quindi, quando risulterebbe inutile e dannoso aspettare una "normale" pronuncia del giudice, ossia una sentenza che viene normalmente emanata dopo un processo articolato, con garanzie maggiori e numerose formalità.
Nel caso specifico, il Giudice ha dato ragione alla donna e ha ordinato l'immediata rimozione da Facebook dei commenti offensivi, applicando - in modo intelligente, a mio parere - anche un'altra norma del nostro codice di procedura che consente di "punire" l'inerzia di chi non ottempera a determinati ordini del giudice (la norma in esame è l'art. 614-bis cod. proc. civ.).
Proprio in applicazione di questa norma, il Giudice ha inflitto una sorta di "multa" di 100 euro per ogni giorno di ritardo dell'autore della diffamazione, in caso di mancata rimozione dei contenuti diffamatori.
Questo blog ha già evidenziato che i social network non sono una terra di nessuno dove la responsabilità giuridica delle proprie azioni è diversa da quella che si ha nella vita di tutti i giorni; purtroppo, l'utente medio della Rete non sembra comprendere la pericolosità delle proprie parole, facendo affidamento sull'enorme quantità di commenti, post, notizie e contenuti che circolano senza alcun controllo.
Ritengo quindi interessante la pronuncia del Giudice di Reggio Emilia, che ha applicato il diritto vigente in un modo che potrebbe rappresentare un precedente per la materia.
Facciamo attenzione però: i giornali hanno preso il caso particolare analizzato dal Tribunale per fare il solito titolo del tipo "in arrivo multe per chi diffama sul web". Nulla di più sbagliato: non esiste alcuna disciplina specifica in materia, non ci sono norme "nuove" e l'ordinanza si è limitata a intervenire in un caso specifico.
Tuttavia, è interessante osservare l'evoluzione del mondo del diritto che, anche in mancanza di specifiche disposizioni legislative, riesce comunque a tappare qualche falla del sistema e ad assicurare un'adeguata tutela a chi subisce la lesione di un proprio diritto fondamentale.

Di seguito il testo dell'ordinanza:

giovedì 16 aprile 2015

Omicidio stradale: fare presto, ma fare bene

Essere contrari alla tanto attesa introduzione del reato di "omicidio stradale" è quasi impossibile: i casi di cronaca suggeriscono alla coscienza di ciascuno di noi che qualcosa, a livello legislativo, deve cambiare.
Tuttavia, persino la più condivisibile proposta può presentare una serie di ostacoli: visto che l'approvazione di una legge in materia sembra prossima, la speranza è che tale legge non sia un mostro giuridico poco efficace e addirittura dannoso.
In primo luogo, col dovuto rispetto per i familiari delle vittime, bisogna opporsi ad una posizione più radicale che vorrebbe ricondurre l'omicidio stradale nel campo dei reati dolosi, poiché - si dice - chi si mette al volante in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe accetta il rischio di causare morti o feriti. Saremmo quindi in presenza di una forma di omicidio volontario.
Purtroppo il diritto e la giustizia non sono così semplici: è vero che il confine tra dolo e colpa può essere molto sottile, ma è anche vero che introdurre una "presunzione di dolo" sarebbe contrario ai principi del diritto penale e della nostra Costituzione.
Ma, anche da un punto di vista pratico, alcuni hanno osservato che la pesante accusa di omicidio volontario potrebbe spingere l'automobilista alla fuga, anche per la semplice paura di aver causato un incidente e senza sapere quali siano le condizioni delle persone coinvolte.
Fortunatamente, sembra che l'area entro la quale opererà il nuovo reato sarà quella dei delitti colposi, tenendo conto che nel nostro codice penale esiste già un'aggravante per l'omicidio colposo causato dalla violazione delle norme della circolazione stradale e dall'uso di alcol o droghe.
Nessuna rivoluzione in vista, dunque: oltre al prevedibile e necessario aumento delle pene, l'intenzione del legislatore è più che altro quella di creare un delitto "ad hoc", con un nome proprio potremmo dire, fatto che spesso, di per sé, riesce a dissuadere il potenziale trasgressore.
Se queste sono le intenzioni, la proposta di legge non può che essere accolta positivamente; tuttavia, bisogna fare ugualmente alcune precisazioni.
Da un punto di vista punitivo, è probabile che l'innalzamento delle pene e la configurazione di un reato autonomo potranno avere una loro efficacia, ma il rischio principale è quello di avere una brutta replica di quanto è avvenuto con il reato di stalking: le molte falle del sistema penale e, soprattutto, la mancanza di una vera e propria prevenzione, potrebbero vanificare i buoni propositi. Se, come si dice, la mentalità maschilista è alla base dello stalking o del cosiddetto "femminicidio", è lecito domandarsi se non sia più urgente intervenire sulla "mentalità irresponsabile" di chi si mette alla guida sotto effetto di alcol o droghe.
Di conseguenza, è lecito domandarsi: cosa intende fare il legislatore per la diffusione dell'alcolismo tra i più giovani? E per la vendita selvaggia di alcol nei locali? E, ancora, per la brutta abitudine di fumare, parlare al cellulare, messaggiare, già quando si guida una microcar senza patente? 
Altro punto oscuro, infine, è il sistema sanzionatorio non-penalistico: l'esperienza giuridica insegna che le sanzioni amministrative, spesso, funzionano meglio di quelle penali. In materia di sospensione, revoca o ritiro della patente, in materia di rieducazione stradale, in materia di aumento dei controlli sulle strade, qual è il piano del legislatore? Non è meglio bloccare una persona ubriaca, che quindi per definizione è poco lucida, prima che si mette al volante, anziché quando già l'ha fatto e probabilmente se ne frega della remota probabilità di causare un incidente?
Quando avremo le risposte a queste domande, con l'approvazione della legge, torneremo sul tema.

sabato 7 marzo 2015

E' lecito registrare conversazioni altrui?

La registrazione di una conversazione privata è un'attività che, un tempo, richiedeva complicati sistemi da agente segreto; oggi, al contrario, è sufficiente avere un telefonino o un lettore mp3 per procurarsi la "prova" di un illecito o comunque di un fatto rilevante per la nostra vita (ad esempio: un tradimento).
Nell'era dei diritti connessi alla "privacy", si potrebbe pensare che captare conversazioni in modo occulto rappresenti sempre una violazione della riservatezza e, quindi, costituisca un atto illecito.
In realtà non è così e, anzi, la legge e la giurisprudenza sono abbastanza chiare sul punto.
Tuttavia, è bene fare subito una distinzione tra le vere e proprie "intercettazioni", che sono uno strumento di indagine riservato alla Magistratura, e le "registrazioni". Le prime, infatti, possono essere disposte dall'Autorità Giudiziaria in presenza di specifici reati e vanno svolte con precise modalità di legge, perché impongono il sacrificio del diritto alla privacy: in questo caso la captazione occulta di conversazioni svolte telefonicamente o tramite altri mezzi è eseguita da un soggetto estraneo al dialogo.
E il punto importante per capire se ed in quali limiti si può registrare una conversazione privata sta proprio nel carattere occulto della registrazione: al contrario dell'Autorità Giudiziaria, infatti, un privato cittadino non può registrare una conversazione altrui se non prende parte alla stessa (es.: lasciando un registratore acceso in una stanza). 
In sostanza è lecito, secondo varie sentenze della Corte di Cassazione, registrare anche occultamente una conversazione alla quale si prende parte, perché in questo caso chi dialoga accetta il rischio di essere registrato a sua insaputa e, soprattutto, perché la registrazione rappresenta solo una forma di documentazione di un fatto storico che ha visto il registrante come protagonista diretto, non come terzo, e il registrato sapeva di dirigere le sue parole o i suoi gesti a quella persona.
Chiaramente questa regola vale sia per le conversazioni dirette (es.: una chiacchierata al bar registrata con un telefonino), sia per quelle telefoniche o con mezzi simili, e addirittura vale anche se la registrazione viene fatta presso la privata dimora del registrato, sempre a patto che chi registra sia membro della conversazione, altrimenti si rischia di commettere il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata. 
Al contrario, non vige la stessa libertà per l'utilizzo delle registrazioni lecitamente acquisite, che possono essere usate e divulgate solo con il consenso del registrato oppure se ciò è necessario per tutelare un proprio o un altrui diritto (ad esempio, per provare un fatto in un processo).
Pertanto, per fare un esempio, non si possono pubblicare su un sito internet o su un social network le registrazioni, anche se acquisite in modo lecito, mentre possono essere introdotte in un processo.
Da quanto detto sinora, discende un corollario importante: se il registrante diventa "estraneo" alla conversazione anche per un piccolo periodo, per quel periodo la registrazione non è utilizzabile. Esemplificando, se mi trovo in salotto con degli amici e registro una conversazione a loro insaputa con il telefonino, ma poi mi allontano per 10 minuti lasciando attiva la registrazione, ciò che è avvenuto in quei 10 minuti è stato acquisito illecitamente, poiché risultavo escluso dalla conversazione.

lunedì 23 febbraio 2015

Quando le forze dell'ordine possono entrare in casa?

"Non potete entrare senza un mandato!": quante volte abbiamo sentito questa espressione nei film americani? E quante volte abbiamo pensato che si tratta di un luogo comune a stelle e a strisce, senza fermarci a pensare che, al contrario, nasconde una delle più grandi conquiste in tema di diritti fondamentali?
Gli Stati di diritto, infatti, si distinguono dagli Stati assoluti soprattutto per la prevalenza dei diritti individuali nei confronti del potere statale e, quindi, è giusto sapere se e a quali condizioni le forze dell'ordine possono entrare in casa di un privato cittadino.
Tanto per restare in tema di diritti fondamentali, è la nostra Costituzione a definire "inviolabile" il domicilio (art. 14), considerandolo una sorta di estensione della libertà personale (art. 13). Ed infatti la Carta fondamentale prevede, in sostanza, le stesse tutele per la libertà individuale e per la libertà di domicilio, stabilendo che le ispezioni, le perquisizioni o i sequestri non possono essere eseguiti presso il domicilio se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Tali norme sono importantissime, perché limitano di molto i poteri delle forze dell'ordine: ecco il mito del "mandato", inteso come ordine del Giudice o del Pubblico Ministero (a seconda dei casi), necessario per legittimare una perquisizione, un'ispezione o un sequestro.
Ma non solo: la Costituzione aggiunge che l'atto dell'Autorità Giudiziaria deve essere anche "motivato" (cioè deve spiegare cosa si intende fare e perché), al fine di evitare azioni arbitrarie, e deve essere emesso in base alla legge. 
Ecco perché, ad esempio, per una perquisizione il codice di procedura penale richiede che vi sia il fondato sospetto che in un luogo si trovino cose pertinenti ad un reato, oppure che una persona detenga il corpo del reato sulla sua persona, o ancora che in un determinato luogo si trovi una persona da arrestare.
E' importante sottolineare che, in questi casi, spesso la legge prescrive delle ulteriori garanzie (ad esempio, quella di farsi assistere da un avvocato o da un'altra persona di fiducia). 
In linea di principio, dunque, è proprio come nei film: le forze dell'ordine possono entrare in casa nostra soltanto esibendo al cittadino il famoso mandato.
Tuttavia, l'ordinamento italiano prevede anche dei casi in cui le perquisizioni possono essere eseguite senza l'ordine dell'Autorità Giudiziaria: in genere ciò avviene quando è necessario tutelare interessi che la Costituzione ritiene importanti almeno quanto la libertà personale.
Ad esempio, alcune forme di perquisizione sono consentite in caso di flagranza di reato: è chiaro che se una persona viene colta nell'atto di commettere un omicidio e poi scappa è necessario assicurare sin da subito alla giustizia l'arma del delitto, procedendo a perquisizione personale: in questo caso l'interesse da tutelare è quello della sicurezza pubblica e del buon funzionamento della giustizia.
Un'altra ipotesi importante è prevista dal Testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza (TULPS), che attribuisce agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria il potere di perquisizione "in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione" qualora essi "abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza... di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute" (art. 41 R.D. . 773 del 1931). Qui, com'è evidente, la legge tutela l'interesse della pubblica incolumità.
Tuttavia la Corte di Cassazione, richiamando anche varie pronunce della Corte Costituzionale, ha precisato che non basta il semplice "sospetto" dell'esistenza di armi o esplosivi, altrimenti l'azione delle forze dell'ordine sconfinerebbe nell'arbitrio e renderebbe lettera morta il dettato costituzionale, finalizzato proprio a proteggere il singolo dai pubblici poteri (Cass. penale, sez. VI, sentenza 18.12.2009 n° 48552).

lunedì 2 febbraio 2015

Le multe: alcune cose da sapere

Una delle esperienze più seccanti nella vita di tutti i giorni è tornare verso la nostra automobile e trovare sotto il tergicristallo una temutissima multa. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, chi ci ha lasciato il biglietto d'auguri sa il fatto suo (del resto è pagato per questo); tuttavia, di seguito riporterò una breve ed informale guida per conoscere almeno gli aspetti fondamentali previsti dalla legge e tutelarsi, ove possibile, dalle sanzioni, ricordando che su quest'altro post ci sono alcuni consigli per evitare la perdita di preziosi punti della patente.
Per cominciare, bisogna sapere subito che l'atto che troviamo sotto il tergicristallo non è il vero e proprio verbale emesso dall'organo, ma è una sorta di avviso di cortesia che ci fa conoscere l'intenzione dell'agente accertatore di procedere all'emissione del verbale di contestazione. 
La "multa"* sotto il tergicristallo, quindi, non è autonomamente impugnabile: serve più che altro a consentire all'automobilista di pagare in misura ridotta evitando le spese per la notifica del verbale o, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni, di pagare il 30% in meno dell'importo previsto dal codice.
Di regola, infatti, il verbale dev'essere contestato immediatamente al trasgressore, a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dal codice della strada (es.: assenza del trasgressore, veicolo lanciato ad eccessiva velocità, passaggio col semaforo rosso etc.).
Quando non è possibile la contestazione immediata, l'accertatore lascia l'avviso di cortesia (chiaramente se il veicolo è fermo, ad esempio in divieto di sosta e in assenza del conducente), oppure procede alla redazione del verbale e alla notifica che normalmente avviene a mezzo posta, indicando in entrambi i casi il motivo della mancata contestazione immediata.
E' quindi inutile, come fanno in molti, gettare via o ignorare la multa trovata sotto il tergicristallo, visto che non è quello l'atto con il quale si contesta l'infrazione e, anzi, se si è nel torto è più utile pagare subito in misura ridotta. Le possibilità che l'agente accertatore non proceda a redigere il verbale sono, infatti, molto poche.
E' anche inutile non ritirare la multa che il postino vuole consegnarci, o ignorare l'avviso che ci viene lasciato in cassetta per indicare che c'è un atto da ritirare presso l'ufficio postale: se il destinatario viene messo nella condizione di ricevere l'atto, ma non lo ritira volontariamente o nei termini di legge, la notifica si intende comunque perfezionata.
Se il verbale viene contestato subito, il conducente può fare ricorso nei termini di legge (sessanta giorni per il ricorso al Prefetto, trenta per il ricorso al Giudice di Pace). Il pagamento della sanzione, però, preclude la possibilità di fare ricorso.
Un'alternativa ai ricorsi è presentare un'istanza in autotutela all'Ente che ha emesso il verbale, che ha il potere di correggere o annullare un atto illegittimo: tuttavia, è consigliabile percorrere questa strada solo in presenza di irregolarità o errori evidenti commessi dagli accertatori (es.: per un errore di trascrizione della targa, viene sanzionato un veicolo che in realtà era imbarcato per un viaggio).
Se non c'è contestazione immediata, il termine per presentare ricorso decorre dal momento in cui l'atto viene notificato al destinatario: è importante sapere che l'organo procedente ha novanta giorni di tempo dal giorno dell'infrazione per notificare il verbale, altrimenti lo stesso può essere invalidato dal Prefetto o da Giudice. Ma attenzione: se l'ufficio procedente deve compiere delle ricerche per risalire al proprietario del mezzo o al trasgressore, il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui lo stesso ufficio sia stato posto nelle condizioni di conoscere l'identità di tali soggetti. 
Il verbale, di regola, deve essere infatti notificato sia al trasgressore che al cosiddetto "obbligato in solido", cioè al proprietario del veicolo o comunque al titolare di altri diritti sul veicolo stesso.
Quando non viene identificato il trasgressore, gli organi accertatori notificano il verbale all'obbligato in solido e, se l'infrazione comporta la perdita di punti sulla patente, sarà necessario indicare i dati dell'effettivo trasgressore entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, pena l'emissione di un altro verbale.
Come si può notare, le procedure previste dalla legge sono estremamente dettagliate e, sopra, sono stati omessi per brevità aspetti di fondamentale importanza. Il consiglio, quindi, è quello di rivolgersi in tempi brevi ad un legale quando si ritiene di essere dalla parte della ragione.

* = per la precisione, il termine informale "multa" è errato perché la multa è una sanzione pecuniaria prevista per i reati più gravi. Nel linguaggio di tutti i giorni, questo termine viene utilizzato per indicare il preavviso lasciato sotto il tergicristallo o il vero e proprio verbale di accertamento della violazione al codice della strada.

martedì 6 gennaio 2015

Bufale legislative: 25 mila euro se ti sposi nel 2015

Augurando a tutti i lettori del blog un buon 2015, colgo l'occasione per un post che, come quello di fine anno sulla "depenalizzazione di 112 reati", si occupa di una bufala legislativa. Una "bufalegislativa", diciamo.
Si tratta di una notizia che gira dall'aprile del 2014, in realtà, ma che continua a circolare per motivi facilmente intuibili poiché promette 25 mila euro, stanziati dalla Comunità Europea, per chi si sposa entro il 2015. Non è difficile immaginare che proprio quest'anno ci sarà un nuovo boom della bufala.
La falsa notizia, ripresa da numerosi siti di (ehm) informazione, indica anche un preciso riferimento legislativo nell'art. 5 del D.L. 201/2014 ("salva-famiglia"). Tuttavia, è una bufala per vari motivi.
Il primo è che non esiste alcun decreto-legge "salva-famiglia" né, tantomeno, un D.L. 201/2014. L'ultimo decreto-legge del 2014 è infatti il numero 192, datato 31 dicembre, ed è quindi impossibile che il n. 201 fosse stato emanato ad aprile 2014.
Curiosamente, però, esiste il famigerato "salva-Italia" del Governo Monti, cioè il D.L. 201/2011, che all'art. 5 prevede la "Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglia". Ovviamente il decreto non prevede alcuno stanziamento di una quota fissa per chi si sposa nel 2015, ma almeno è servito agli autori della bufala per dare una parvenza di ufficialità al tutto.
Il secondo motivo di falsità sta nel fatto che la notizia cita uno stanziamento della "Comunità Europea", che non esiste più da qualche anno (esiste l'Unione Europea, com'è noto); tuttavia, questo potrebbe essere un mero refuso e non è sufficiente a "sbugiardare" la notizia.
Il terzo motivo sta nelle cifre: la notizia menziona dei dati Istat che parlano di 7.217.000 di matrimoni celebrati in Europa nel 2013. E' facile immaginare che, se i dati citati fossero veri, per "finanziare" anche solo 5 milioni di matrimoni nel 2015 l'U.E. spenderebbe una cifra impossibile (125 miliardi di euro!).
Il quarto motivo sta nelle modalità indicate dalla notizia per accedere al finanziamento, ovvero presentare una richiesta allo Sportello Unico Europeo (SUE) costituito presso ogni Prefettura...sportello che, com'è facile verificare presso qualsiasi Prefettura, non esiste. Esiste, al massimo, uno "Sportello Unico per l'Edilizia" che, oltre ad essere normalmente costituito presso i Comuni e non presso le Prefetture, si occupa chiaramente di altro.
L'ultimo motivo di falsità della notizia sta nel semplice fatto che essa è stata pubblicata da un sito satirico in data 1° aprile 2014...un pesce d'aprile doppio, insomma.
Sarebbe bastato cominciare dalla ricerca della fonte per sbugiardare la notizia; tuttavia, ho preferito seguire un altro percorso per far vedere ai lettori quanto è facile smascherare una "bufalegislativa", utilizzando pochi accorgimenti: la logica, la coerenza interna della notizia, la precisione dei riferimenti legislativi etc.
Ma siccome l'argomento delle bufale legislative mi sembra interessante, presto pubblicherò una mini-guida per chi vuole saperne di più e non si accontenta di condividere tutto ciò che gira sulla Rete, poiché - com'è nello spirito di questo blog - tutti hanno il diritto di conoscere il diritto, soprattutto quando qualcuno tenta di utilizzarlo per confondere le idee ai cittadini!

7.217.000,#sthash.G6M3soSK.M1bU7WSu.dpuf
5 mila € per tutte le coppie che decideranno di convolare a nozze entro la fine dell’anno 2015” - See more at: http://www.bufalandia.it/?p=499#sthash.G6M3soSK.M1bU7WSu.dpuf
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mercoledì 24 dicembre 2014

Depenalizzazioni e bufale: quando la Rete si scatena

In questi giorni stanno circolando con insistenza vari link, articoli e post sui Social Network che parlano di una presunta "depenalizzazione" di ben 112 reati, tra i quali (per fare qualche esempio che colpisce l'opinione pubblica) omicidio colposo, stalking, maltrattamento di animali, furto, corruzione etc.
Lo dico subito: è una bufala. Molti siti internet già hanno spiegato, con l'intervento di avvocati, giuristi e tecnici molto più bravi di me, per quale motivo la notizia è falsa o comunque quasi totalmente inesatta: basta fare una ricerca su Google scrivendo "depenalizzazione 2014", "bufala depenalizzazione" etc.
Cercherò, quindi, di spiegare anche su questo blog come stanno realmente le cose.
Innanzitutto, un chiarimento: per "depenalizzazione" si intende la scelta di non considerare più reato un determinato comportamento, colpito solo in sede civile (risarcimento) o amministrativa (sanzione pecuniaria come quelle per chi vìola il Codice della Strada). Onestamente, vi pare possibile che l'omicidio colposo non possa essere più reato? Già questo basterebbe a considerare dubbia la notizia. E infatti questo ci porta al punto successivo.
La Legge 67/2014, "fonte" della bufala, è una legge-delega. Significa che il Parlamento incarica il Governo di legiferare su una questione, indicando i princìpi e criteri direttivi cui ispirarsi (art. 76 Cost.). Il Governo sta lavorando in questi giorni all'emanazione del decreto legislativo "ispirato" a quella legge, che prefigura una mini-riforma del diritto penale.
Per quanto riguarda l'argomento della bufala, facciamo chiarezza e dividiamo i reati interessati dalla legge-delega in due categorie.
Categoria A: Comprende alcuni reati minori, per i quali l'art. 2, comma 2, della Legge 67, prevede davvero una depenalizzazione. Tuttavia, quest'ultima riguarda fondamentalmente i reati puniti con "la sola pena della multa o dell'ammenda", peraltro nemmeno tutti poiché la legge ne esclude diversi. Si tratta chiaramente di ipotesi per le quali non è previsto già ora il carcere, ma solo una sanzione in denaro: cosa cambia se invece di pagare a titolo di multa si paga a titolo di sanzione amministrativa? Per chi li commette e per chi li subisce, nulla; tuttavia, chi è vittima di reati più gravi avrà processi più efficienti, poiché i Tribunali non saranno intasati dai cosiddetti "reati bagatellari".
Tra i reati realmente depenalizzati citiamo, come esempio, l'ingiuria e gli atti osceni, roba che da secoli i giuristi chiedono di sanzionare sul piano amministrativo o civile
Categoria B: Questi reati NON c'entrano nulla con la depenalizzazione, ma è su questi che è nata e si è diffusa la bufala.
L'art. 1, comma 1, lettera m) della Legge 67, chiama il Governo a introdurre e disciplinare una nuova causa di non punibilità per i reati puniti "con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale".
Molti siti hanno preso la lista dei reati che rientrano in questa categoria (stalking, omicidio colposo, furto, maltrattamento di animali etc.) e hanno scritto che sono stati depenalizzati, cioè che non sono più reato, che non è più punibile lo stalking, che rubare ora si può, che non si andrà più in carcere per certi reati (confondendo a volte le pene con la custodia cautelare) e così via. "112 reati depenalizzati" è la bufala più ricorrente di questi giorni.
Ora, esaminiamo tali allarmismi dal punto di vista della "coerenza interna". Come abbiamo visto sopra, la "vera" depenalizzazione riguarda alcuni reati puniti solo con multa o ammenda, quindi con pene pecuniarie. Allora perché la categoria B fa riferimento anch'essa ai reati puniti "con la sola pena pecuniaria"? Se davvero il Parlamento avesse voluto depenalizzare stalking, omicidio colposo etc., non avrebbe dovuto inserirli tutti nella categoria A che trasforma quei reati in "illeciti amministrativi"?
La verità è che la categoria B è interessata da un'ipotesi diversa: quando il fatto è tenue e la condotta non è abituale, il Pubblico Ministero può chiedere l'archiviazione, cioè chiedere che non si faccia il processo, allo stesso modo in cui adesso può formulare richiesta d'archiviazione quando la notizia di reato è infondata. Infatti lo schema di decreto legislativo prevede una modifca al codice di procedura penale stabilendo quanto segue: "Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, che abbia dichiarato di volere essere informata ai sensi dell’articolo 408, comma 2, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta". In sostanza, è la stessa disciplina dell'archiviazione per infondatezza della notitia criminis.
Quello che i bufalari non dicono, però, è che la clausola di non punibilità NON è automatica e quindi non si applica per forza a tutti i reati della "categoria B". 
Ad esempio, gli Uffici del Ministero della Giustizia hanno già chiarito che la non punibilità sarà inapplicabile al maltrattamento di animali per ragioni tecnico-giuridiche.
Sempre per ragioni simili, l'ipotesi di particolare tenuità non è compatibile con lo stalking, che per definizione è "reato abituale" (cioè commesso con "condotte reiterate" come dice lo stesso art. 612-bis c.p. che lo disciplina).
Altro aspetto che i bufalari non riportano (per malafede o impreparazione) è che l'ipotesi della tenuità del fatto non è un'invenzione di questo Governo: esiste già nel rito penale innanzi al Giudice di Pace e, col nome di "irrilevanza del fatto", nel diritto penale minorile. 
In sintesi, il Parlamento ha deciso di trasformare in illeciti amministrativi alcuni reati minori (categoria A). Gli altri restano reati, ma - ove possibile e ove compatibile con la struttura del reato stesso - potranno essere "abbonati" in alcuni casi (tipico è l'esempio del pensionato che ruba una mela al supermarket).
Come si può immaginare, buttare tutto nel calderone delle depenalizzazioni, del "non è più reato", del "rubare si può", del "non si va più in carcere", è pericolosissimo, perché spinge le vittime di reato ad avere ancora meno fiducia nella giustizia, a non denunciare, a subire. Insomma: spinge chi non è libero a rinunciare alla propria libertà. Questo è il vero delitto.