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venerdì 25 marzo 2016

In vigore l'omicidio stradale: qualche lecito dubbio

E' passato quasi un anno da quando ci occupammo, su questo blog, del cosiddetto "omicidio stradale", che allora era un reato ancora allo studio del legislatore e che, invece, oggi entra ufficialmente in vigore per effetto della Legge 23 marzo 2016, n. 41.
Va subito detto che la legge non introduce il solo omicidio stradale, ma anche le lesioni personali stradali, e contiene numerose norme extra-penali di notevole interesse (ad esempio sulla revoca della patente e sui prelievi coattivi di materiale biologico) anche se, ovviamente, l'ipotesi dell'omicidio è quella destinata a fare più rumore e sulla quale ci soffermeremo in questa sede.
Ciò detto, per le considerazioni di carattere generale sulla nuova figura delittuosa, che ritengo in parte ancora valide, rinvio integralmente a questo vecchio post; ora che abbiamo di fronte il testo definitivo della legge che introduce il reato di omicidio stradale, però, possiamo affrontare qualche problema specifico delle nuove norme.
Anzitutto, si può definire l'omicidio stradale come un omicidio colposo causato in stato di ebbrezza (o sotto effetto di droghe), oppure in violazione di particolari norme della circolazione stradale.
Le pene, come prevedibile, sono molto severe e il legislatore ha previsto numerose ed articolate ipotesi sanzionatorie: si va dagli otto ai dodici anni di reclusione (per gli stati di alterazione più gravi), fino ad arrivare ai 18 anni in presenza di aggravanti (ad esempio per omicidio plurimo).
La critica principale mossa alle nuove norme riguarda proprio le pene eccessive, per almeno tre ragioni: la prima è che si tratta di un delitto sicuramente odioso e riprovevole, ma comunque non doloso, per cui le pene sarebbero eccessive già di per sé e non rispetterebbero il principio di proporzionalità tra il fatto e la sanzione. La seconda ragione è che le pene elevate possono spingere l'autore del reato alla fuga, specie se si trova in condizioni di scarsa lucidità. Infine, molti hanno sottolineato che la nuova legge sanziona in modo simile l'omicidio causato in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe (e quindi in una condizione di alterazione coscientemente auto-provocata) e quello causato per la violazione delle norme del codice della strada che molte volte il conducente vìola incolpevolmente.
Visto lo spirito di questo blog, vorrei sottoporre ai lettori solo alcune considerazioni di buon senso proprio su quest'ultimo aspetto.
La legge punisce con pene severissime anche chi causa la morte per aver sorpassato in presenza di striscia continua o in prossimità di un attraversamento pedonale o di un dosso. Se in astratto può sembrare giusto, facciamoci una domanda: le nostre strade consentono sempre a un automobilista normalmente attento di notare un attraversamento pedonale o un dosso? Sono sempre ben presegnalati? Sono sempre posti in punti ben visibili oppure spesso ce li ritroviamo nelle posizioni più improbabili? E le strisce al centro della carreggiata sono sempre ben visibili e coerenti oppure spesso ci troviamo in tratti in cui non si capisce quante strisce ci sono e come sono?
Un discorso simile vale per i limiti di velocità, spesso richiamati nelle nuove norme e posti alla base delle sanzioni: in tutta onestà, si può dire che i tali limiti sono sempre ben segnalati? O forse sono spesso indicati in modo ambiguo e incoerente?
Alla luce di queste considerazioni, il rischio di gettare nello stesso calderone il delinquente e il cittadino sfortunato c'è tutto.
Ovviamente non vogliamo mettere in discussione la necessità di essere prudenti al volante, ma qui si corre il rischio di far scontare molti anni di galera a una persona perché magari non si è accorta del pedone che attraversava sulle strisce ormai quasi cancellate poste dopo una curva (quante ce ne sono in giro? Migliaia, credo).
Quando, nei prossimi anni, le nuove norme verranno sottoposte al vaglio dell'applicazione pratica, nel "diritto vivente" (come lo chiamano i giuristi), vedremo se, come dicono alcuni, la propaganda ha prevalso ancora una volta sulla capacità di fare una buona legge e se i tanti dubbi che provengono da più parti sono giustificati o meno.

sabato 28 novembre 2015

Le rotatorie: regole e consigli

Le rotatorie, chiamate anche rotonde o rondò alla francese, sono strutture molto utili per arginare gli incidenti stradali, perché evitano gli scontri frontali negli incroci (tutti i veicoli viaggiano nello stesso senso di marcia) e riducono i potenziali punti di collisione, concentrando altresì lo sguardo del conducente in uno spazio limitato.
E' anche per questo che le vecchie rotatorie "all'italiana", cioè quelle senza segnaletica ove vige il normale obbligo di dare la precedenza a destra, sono sempre più in disuso, a vantaggio di quelle "alla francese", ove la segnaletica - costituita dal segnale di dare precedenza e dai "triangolini" disegnati a terra, all'ingresso della rotatoria, non lascia dubbi: bisogna dare la precedenza a chi è già all'interno dell'anello.
Tuttavia ho notato che molti conducenti ancora non hanno capito il funzionamento delle rotatorie alla francese, malgrado siano tutto sommato molto intuitive e richiedano il rispetto delle normali regole della circolazione stradale.
Ecco, dunque, una piccola guida all'utilizzo delle rotonde con diritto di precedenza.
Per cominciare, secondo un parere del Ministero dei Trasporti, come regola generale bisognerebbe segnalare con la freccia a sinistra l'ingresso nella rotatoria e con la freccia a destra l'uscita.
Quando la rotatoria ha una sola corsia (ad esempio, questa) è sufficiente dare la precedenza a chi già è dentro, segnalando la svolta a destra con la freccia quando si intende uscire (come si può vedere, nell'immagine l'auto che sta entrando ha azionato la freccia a sinistra per segnalare l'ingresso).
Tuttavia può capitare che, benché la rotatoria abbia una sola corsia, la strada che si immette nell'anello ha più di una corsia: in questo caso si applica la regola generale secondo cui l'automobile nella corsia più a destra entra per prima, altrimenti l'automobile più a sinistra taglierebbe la strada all'altra.
Quando invece il numero delle corsie della strada da cui ci si immette è lo stesso delle corsie presenti nella rotatoria, sarebbe preferibile mantenere la propria corsia anche nell'anello, nel senso che l'automobile più a destra dovrebbe occupare l'anello più esterno, mentre l'automobile più a sinistra dovrebbe mantenere l'anello più interno etc.: ovviamente questa regola vale soprattutto per dare maggiore scorrevolezza in entrata, poiché per uscire dalla rotatoria è meglio osservare le seguenti regole generali.
Quando si intende uscire alle prime uscite, è meglio tenersi sull'anello più esterno per poter quindi prendere l'uscita sulla destra; altrimenti, è possibile tenersi anche sugli anelli centrali, chiaramente segnalando la volontà di cambiare corsia e, poi, di uscire dalla rotatoria, con la freccia a destra.
A questo proposito, per evidenti ragioni di sicurezza bisogna ricordare che non bisogna mai tagliare la strada ai veicoli che percorrono la corsia più a destra: ciò vuol dire che se ci si trova su un anello più interno e si vuole uscire dalla rotatoria, ma c'è un'auto che percorre la corsia più a destra, è prudente fare un giro completo della rotonda, spostandosi di corsia con più calma, per poi uscire dove si desidera (ovviamente quando non sia possibile cambiare corsia tempestivamente).
L'unica eccezione a questa regola può esservi quando il veicolo che si trova alla nostra destra ha già impegnato la nostra stessa uscita: in questo caso, una volta sicuri che non sopraggiungano altri veicoli alla nostra destra e che intendono continuare la circolazione nell'anello, sarà possibile procedere parallelamente all'altro veicolo ed immettersi nell'uscita desiderata.
Da quanto abbiamo detto, è evidente che - soprattutto in caso di incertezza sull'uscita - spesso può essere consigliabile percorrere la corsia più esterna della rotatoria, poiché questa, anche se normalmente è meno scorrevole, dev'essere impegnata solo dai veicoli che stanno per svoltare e dalle altre corsie nessuno dovrebbe tagliarci la strada.
Ma, anche in questo caso, bisogna fare attenzione: molte volte i veicoli pesanti, ad esempio quelli con rimorchio, si allargano a sinistra (cioè verso il centro dell'anello) e poi svoltano a destra. In questa ipotesi, trovarsi sulla destra del veicolo può essere pericoloso ed è meglio stare dietro il mezzo pesante.
Allo stesso modo, poiché molti automobilisti tendono a "tagliare" la rotonda per impegnare l'uscita, bisogna fare attenzione ai veicoli che dalle corsie più interne tentano l'uscita repentina dall'anello.
Seguendo queste poche regole, non dovreste avere problemi: tuttavia, per una maggiore sicurezza, vi invito a cercare anche su internet dei video dimostrativi realizzati dalla Polizia Stradale o da alcuni Comandi di Polizia Locale.

giovedì 16 aprile 2015

Omicidio stradale: fare presto, ma fare bene

Essere contrari alla tanto attesa introduzione del reato di "omicidio stradale" è quasi impossibile: i casi di cronaca suggeriscono alla coscienza di ciascuno di noi che qualcosa, a livello legislativo, deve cambiare.
Tuttavia, persino la più condivisibile proposta può presentare una serie di ostacoli: visto che l'approvazione di una legge in materia sembra prossima, la speranza è che tale legge non sia un mostro giuridico poco efficace e addirittura dannoso.
In primo luogo, col dovuto rispetto per i familiari delle vittime, bisogna opporsi ad una posizione più radicale che vorrebbe ricondurre l'omicidio stradale nel campo dei reati dolosi, poiché - si dice - chi si mette al volante in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe accetta il rischio di causare morti o feriti. Saremmo quindi in presenza di una forma di omicidio volontario.
Purtroppo il diritto e la giustizia non sono così semplici: è vero che il confine tra dolo e colpa può essere molto sottile, ma è anche vero che introdurre una "presunzione di dolo" sarebbe contrario ai principi del diritto penale e della nostra Costituzione.
Ma, anche da un punto di vista pratico, alcuni hanno osservato che la pesante accusa di omicidio volontario potrebbe spingere l'automobilista alla fuga, anche per la semplice paura di aver causato un incidente e senza sapere quali siano le condizioni delle persone coinvolte.
Fortunatamente, sembra che l'area entro la quale opererà il nuovo reato sarà quella dei delitti colposi, tenendo conto che nel nostro codice penale esiste già un'aggravante per l'omicidio colposo causato dalla violazione delle norme della circolazione stradale e dall'uso di alcol o droghe.
Nessuna rivoluzione in vista, dunque: oltre al prevedibile e necessario aumento delle pene, l'intenzione del legislatore è più che altro quella di creare un delitto "ad hoc", con un nome proprio potremmo dire, fatto che spesso, di per sé, riesce a dissuadere il potenziale trasgressore.
Se queste sono le intenzioni, la proposta di legge non può che essere accolta positivamente; tuttavia, bisogna fare ugualmente alcune precisazioni.
Da un punto di vista punitivo, è probabile che l'innalzamento delle pene e la configurazione di un reato autonomo potranno avere una loro efficacia, ma il rischio principale è quello di avere una brutta replica di quanto è avvenuto con il reato di stalking: le molte falle del sistema penale e, soprattutto, la mancanza di una vera e propria prevenzione, potrebbero vanificare i buoni propositi. Se, come si dice, la mentalità maschilista è alla base dello stalking o del cosiddetto "femminicidio", è lecito domandarsi se non sia più urgente intervenire sulla "mentalità irresponsabile" di chi si mette alla guida sotto effetto di alcol o droghe.
Di conseguenza, è lecito domandarsi: cosa intende fare il legislatore per la diffusione dell'alcolismo tra i più giovani? E per la vendita selvaggia di alcol nei locali? E, ancora, per la brutta abitudine di fumare, parlare al cellulare, messaggiare, già quando si guida una microcar senza patente? 
Altro punto oscuro, infine, è il sistema sanzionatorio non-penalistico: l'esperienza giuridica insegna che le sanzioni amministrative, spesso, funzionano meglio di quelle penali. In materia di sospensione, revoca o ritiro della patente, in materia di rieducazione stradale, in materia di aumento dei controlli sulle strade, qual è il piano del legislatore? Non è meglio bloccare una persona ubriaca, che quindi per definizione è poco lucida, prima che si mette al volante, anziché quando già l'ha fatto e probabilmente se ne frega della remota probabilità di causare un incidente?
Quando avremo le risposte a queste domande, con l'approvazione della legge, torneremo sul tema.

lunedì 2 febbraio 2015

Le multe: alcune cose da sapere

Una delle esperienze più seccanti nella vita di tutti i giorni è tornare verso la nostra automobile e trovare sotto il tergicristallo una temutissima multa. Nella maggior parte dei casi, purtroppo, chi ci ha lasciato il biglietto d'auguri sa il fatto suo (del resto è pagato per questo); tuttavia, di seguito riporterò una breve ed informale guida per conoscere almeno gli aspetti fondamentali previsti dalla legge e tutelarsi, ove possibile, dalle sanzioni, ricordando che su quest'altro post ci sono alcuni consigli per evitare la perdita di preziosi punti della patente.
Per cominciare, bisogna sapere subito che l'atto che troviamo sotto il tergicristallo non è il vero e proprio verbale emesso dall'organo, ma è una sorta di avviso di cortesia che ci fa conoscere l'intenzione dell'agente accertatore di procedere all'emissione del verbale di contestazione. 
La "multa"* sotto il tergicristallo, quindi, non è autonomamente impugnabile: serve più che altro a consentire all'automobilista di pagare in misura ridotta evitando le spese per la notifica del verbale o, se il pagamento è effettuato entro cinque giorni, di pagare il 30% in meno dell'importo previsto dal codice.
Di regola, infatti, il verbale dev'essere contestato immediatamente al trasgressore, a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dal codice della strada (es.: assenza del trasgressore, veicolo lanciato ad eccessiva velocità, passaggio col semaforo rosso etc.).
Quando non è possibile la contestazione immediata, l'accertatore lascia l'avviso di cortesia (chiaramente se il veicolo è fermo, ad esempio in divieto di sosta e in assenza del conducente), oppure procede alla redazione del verbale e alla notifica che normalmente avviene a mezzo posta, indicando in entrambi i casi il motivo della mancata contestazione immediata.
E' quindi inutile, come fanno in molti, gettare via o ignorare la multa trovata sotto il tergicristallo, visto che non è quello l'atto con il quale si contesta l'infrazione e, anzi, se si è nel torto è più utile pagare subito in misura ridotta. Le possibilità che l'agente accertatore non proceda a redigere il verbale sono, infatti, molto poche.
E' anche inutile non ritirare la multa che il postino vuole consegnarci, o ignorare l'avviso che ci viene lasciato in cassetta per indicare che c'è un atto da ritirare presso l'ufficio postale: se il destinatario viene messo nella condizione di ricevere l'atto, ma non lo ritira volontariamente o nei termini di legge, la notifica si intende comunque perfezionata.
Se il verbale viene contestato subito, il conducente può fare ricorso nei termini di legge (sessanta giorni per il ricorso al Prefetto, trenta per il ricorso al Giudice di Pace). Il pagamento della sanzione, però, preclude la possibilità di fare ricorso.
Un'alternativa ai ricorsi è presentare un'istanza in autotutela all'Ente che ha emesso il verbale, che ha il potere di correggere o annullare un atto illegittimo: tuttavia, è consigliabile percorrere questa strada solo in presenza di irregolarità o errori evidenti commessi dagli accertatori (es.: per un errore di trascrizione della targa, viene sanzionato un veicolo che in realtà era imbarcato per un viaggio).
Se non c'è contestazione immediata, il termine per presentare ricorso decorre dal momento in cui l'atto viene notificato al destinatario: è importante sapere che l'organo procedente ha novanta giorni di tempo dal giorno dell'infrazione per notificare il verbale, altrimenti lo stesso può essere invalidato dal Prefetto o da Giudice. Ma attenzione: se l'ufficio procedente deve compiere delle ricerche per risalire al proprietario del mezzo o al trasgressore, il termine di novanta giorni decorre dal momento in cui lo stesso ufficio sia stato posto nelle condizioni di conoscere l'identità di tali soggetti. 
Il verbale, di regola, deve essere infatti notificato sia al trasgressore che al cosiddetto "obbligato in solido", cioè al proprietario del veicolo o comunque al titolare di altri diritti sul veicolo stesso.
Quando non viene identificato il trasgressore, gli organi accertatori notificano il verbale all'obbligato in solido e, se l'infrazione comporta la perdita di punti sulla patente, sarà necessario indicare i dati dell'effettivo trasgressore entro sessanta giorni dalla notifica del verbale, pena l'emissione di un altro verbale.
Come si può notare, le procedure previste dalla legge sono estremamente dettagliate e, sopra, sono stati omessi per brevità aspetti di fondamentale importanza. Il consiglio, quindi, è quello di rivolgersi in tempi brevi ad un legale quando si ritiene di essere dalla parte della ragione.

* = per la precisione, il termine informale "multa" è errato perché la multa è una sanzione pecuniaria prevista per i reati più gravi. Nel linguaggio di tutti i giorni, questo termine viene utilizzato per indicare il preavviso lasciato sotto il tergicristallo o il vero e proprio verbale di accertamento della violazione al codice della strada.

lunedì 15 dicembre 2014

Patente a punti: le "piccole" infrazioni che costano tanto

Spesso il Codice della Strada punisce in modo molto rigoroso alcuni comportamenti che in apparenza sembrano "innocenti", ma che a uno sguardo più attento vengono puniti non tanto per l'atto in sé, quanto per la sua capacità di mettere a rischio la sicurezza stradale.
E' lo stesso principio che spinge gli Enti locali a prevedere limiti di velocità bassi per quelle strade che all'apparenza sembrano dritte e prive di pericoli: normalmente questo apparente paradosso si spiega col fatto che magari su quella strada ci sono accessi privati, strisce pedonali, incroci etc., e quindi l'alta velocità potrebbe contribuire ad aumentare i pericoli.
In sostanza, ciò che conta per il Codice della Strada è salvaguardare la sicurezza di chi circola, ed è per questo che il Legislatore tende a punire anche in modo severo quelle "piccole" infrazioni che, anche se non ce ne accorgiamo, in realtà sono la vera causa dell'alto tasso di mortalità sulle strade.
Basti pensare che, secondo i dati dell'Istat riferiti al 2012, quasi la metà degli incidenti è causata dal mancato rispetto delle regole di precedenza, dalla guida distratta e dalla velocità troppo elevata.
Con questa piccola guida, indicherò di seguito quelle "innocenti evasioni" che possono risultare estremamente pericolose, elencandole in ordine decrescente in base ai punti-patente decurtati, per far capire al lettore che questi comportamenti, oltre ad essere pericolosi per gli altri, sono anche controproducenti per chi li compie.

Sottrazione di 10 punti:
Tra queste infrazioni rientra in primo luogo la brutta abitudine di fare retromarcia in autostrada (ad esempio per aver saltato l'uscita). Inutile dire che se un'auto va a 20 km/h in retromarcia, l'urto con un veicolo che giunge a 130 km/h è praticamente fatale.
Lo stesso vale per la circolazione contromano su strade divise in carreggiate (es.: autostrade, extraurbane principali) o in curva, nonché per la circolazione sulle corsie d'emergenza al di fuori dei casi previsti.
Attenzione anche ad alcune ipotesi di allontanamento dal luogo di un incidente, quando lo stesso si è verificato per proprio comportamento: nei casi più gravi, oltre al rischio di un procedimento penale c'è anche la decurtazione di 10 punti.

Sottrazione di 8 punti:
Non dare la precedenza ad un pedone può costare la decurtazione di ben 8 punti, oltre ad una multa da oltre 150 euro: classico esempio di sanzione con finalità più preventive che punitive, vista la scarsa attenzione riservata dagli automobilisti ai pedoni. La perdita di 8 punti è prevista anche per chi fa inversione di marcia in punti "sensibili" (es.: curve, incroci, dossi).

Sottrazione di 6 punti:
E' la sanzione inflitta a chi non si ferma al segnale di Stop o passa col rosso, ma anche a chi prosegue la marcia quando il vigile (o un altro agente del traffico) intima l'arresto.

Sottrazione di 5 punti:
Chi non dà la precedenza, non rispetta le regole per il sorpasso o utilizza il cellulare senza auricolare perde ben 5 punti; tuttavia, anche circolare senza casco, senza cinture o senza lenti/occhiali ove prescritti può costare caro, con la decurtazione di 5 punti. Ricordiamoci che non usare la cintura non fa male solo a noi stessi: in primis, è sempre meglio fare da esempio per gli altri (se vostro figlio perdesse la vita per non aver usato la cintura, vivreste col rimorso di non averlo mai invogliato a indossarla?). In secondo luogo, non è giusto per gli altri aggravare le conseguenze di un incidente e scaricarle sulla collettività.

Sottrazione di 4 punti:
In questa categoria rientra la circolazione contromano nelle ipotesi meno gravi, ma anche la mancata circolazione sulla corsia più libera a destra in autostrada o nelle strade a due o più corsie; comportamento, quest'ultimo, purtroppo molto frequente visto che molti tendono a camminare al centro, intralciando spesso pericolosamente la marcia. A proposito, ricordiamo che la corsia di destra NON è una corsia per i veicoli lenti: è la corsia che andrebbe occupata normalmente, mentre bisogna spostarsi su quella centrale solo se la prima è occupata e così via.

Sottrazione di 3 punti:
Utilizzare in modo improprio gli abbaglianti può costare la perdita di ben 3 punti, non solo per l'evidente rischio di accecare chi viene in senso opposto, ma anche perché segnalare la presenza di pattuglie fa sentire solo più "protetti" gli automobilisti indisciplinati.

Sottrazione di 2 punti:
Il mancato rispetto della segnaletica (tranne i casi più gravi visti sopra, come lo Stop) e il mancato utilizzo delle frecce possono costare ben 2 punti. Oltre ad essere l'ABC della circolazione, questi due accorgimenti possono davvero salvare delle vite perché svoltare senza indicare la direzione può indurre gli altri a manovre fatali: pensate a un pedone che, credendo che un'auto prosegua dritta, attraversa e viene investito dal veicolo che svolta senza freccia.

Sottrazione di 1 punto:
L'uso improprio delle altre luci può costare la perdita di un punto: le "quattro frecce" per esempio non servono per parcheggiare in doppia fila. Perché rischiare? Tanto per il vigile non cambia nulla: l'auto in doppia fila non è di certo "giustificata" se ha le quattro frecce! La decurtazione di un punto è prevista anche per trasporto irregolare di persone, oggetti o animali: attenti a sovraccaricare l'auto in modo tale da ostacolare le normali manovre.

giovedì 19 giugno 2014

Quando la "sosta selvaggia" diventa un reato

L'abitudine di lasciare l'automobile dove capita può costare non solo una spiacevole multa ma, a volte, può essere anche un atteggiamento che assume rilevanza penale. Nelle grandi città è spesso quasi impossibile trovare un posto e capita di dover ricorrere al "parcheggio creativo": attenzione, però, agli abusi e ai comportamenti sbagliati nei confronti degli automobilisti che in quel momento stanno dalla parte della ragione.
Non molti, infatti, sanno che in varie occasioni la Cassazione ha ravvisato il reato di violenza privata nella condotta dell'automobilista che "blocca" gli altri utenti della strada lasciando l'auto in sosta selvaggia. 
Questo reato consiste nel costringere qualcuno a a fare, tollerare od omettere qualche cosa con violenza o minaccia, e la Suprema Corte ormai da tempo riconosce che la violenza non è solo quella fisica ma può assumere qualsiasi forma, purché sia idonea a privare la vittima della sua libertà di autodeterminazione.
Così, la Corte ha condannato più volte gli automobilisti che parcheggiano davanti ad un passo carrabile, finendo per impedire totalmente al proprietario di un garage di accedere o uscire col proprio mezzo.
Di recente, la sentenza n. 25785/2014 ha affrontato il caso di un soggetto che aveva bloccato intenzionalmente il passaggio ad un altro automobilista (col quale in passato aveva avuto, sembra, "liti di vicinato"), impedendo l'ingresso alla proprietà.
La sentenza, però, oltre a ribadire che tale caso costituisce un'ipotesi di violenza privata, è interessante anche per due ragioni.
La prima è che il rifiuto di spostare l'auto può manifestarsi in forme del tutto peculiari: nel caso in questione, l'automobilista "bloccato" aveva suonato il clacson più volte e il proprietario dell'auto in sosta selvaggia si era affacciato senza fare nulla. E' chiaro che, in questo caso, la volontà di fare un torto è ben evidente: state quindi attenti ai comportamenti strafottenti o che indicano palesemente la presenza del cosiddetto "dolo", cioè la coscienza e la volontà di nuocere.
La seconda ragione è che la Cassazione ritiene integrato il reato anche se l'auto che blocca il passaggio può essere spostata da chiunque perché ha le chiavi inserite nel cruscotto. Nel caso in questione, infatti, l'automobilista "maleducato" si è difeso proprio affermando tale circostanza, tanto che poi è stato suo figlio a togliere la vettura dalla sosta. Secondo la Corte, però, è sempre un onere del proprietario "rimuovere la situazione antigiuridica consapevolmente creata in precedenza".
Attenzione a dove lasciate l'auto, quindi!