martedì 6 gennaio 2015

Bufale legislative: 25 mila euro se ti sposi nel 2015

Augurando a tutti i lettori del blog un buon 2015, colgo l'occasione per un post che, come quello di fine anno sulla "depenalizzazione di 112 reati", si occupa di una bufala legislativa. Una "bufalegislativa", diciamo.
Si tratta di una notizia che gira dall'aprile del 2014, in realtà, ma che continua a circolare per motivi facilmente intuibili poiché promette 25 mila euro, stanziati dalla Comunità Europea, per chi si sposa entro il 2015. Non è difficile immaginare che proprio quest'anno ci sarà un nuovo boom della bufala.
La falsa notizia, ripresa da numerosi siti di (ehm) informazione, indica anche un preciso riferimento legislativo nell'art. 5 del D.L. 201/2014 ("salva-famiglia"). Tuttavia, è una bufala per vari motivi.
Il primo è che non esiste alcun decreto-legge "salva-famiglia" né, tantomeno, un D.L. 201/2014. L'ultimo decreto-legge del 2014 è infatti il numero 192, datato 31 dicembre, ed è quindi impossibile che il n. 201 fosse stato emanato ad aprile 2014.
Curiosamente, però, esiste il famigerato "salva-Italia" del Governo Monti, cioè il D.L. 201/2011, che all'art. 5 prevede la "Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglia". Ovviamente il decreto non prevede alcuno stanziamento di una quota fissa per chi si sposa nel 2015, ma almeno è servito agli autori della bufala per dare una parvenza di ufficialità al tutto.
Il secondo motivo di falsità sta nel fatto che la notizia cita uno stanziamento della "Comunità Europea", che non esiste più da qualche anno (esiste l'Unione Europea, com'è noto); tuttavia, questo potrebbe essere un mero refuso e non è sufficiente a "sbugiardare" la notizia.
Il terzo motivo sta nelle cifre: la notizia menziona dei dati Istat che parlano di 7.217.000 di matrimoni celebrati in Europa nel 2013. E' facile immaginare che, se i dati citati fossero veri, per "finanziare" anche solo 5 milioni di matrimoni nel 2015 l'U.E. spenderebbe una cifra impossibile (125 miliardi di euro!).
Il quarto motivo sta nelle modalità indicate dalla notizia per accedere al finanziamento, ovvero presentare una richiesta allo Sportello Unico Europeo (SUE) costituito presso ogni Prefettura...sportello che, com'è facile verificare presso qualsiasi Prefettura, non esiste. Esiste, al massimo, uno "Sportello Unico per l'Edilizia" che, oltre ad essere normalmente costituito presso i Comuni e non presso le Prefetture, si occupa chiaramente di altro.
L'ultimo motivo di falsità della notizia sta nel semplice fatto che essa è stata pubblicata da un sito satirico in data 1° aprile 2014...un pesce d'aprile doppio, insomma.
Sarebbe bastato cominciare dalla ricerca della fonte per sbugiardare la notizia; tuttavia, ho preferito seguire un altro percorso per far vedere ai lettori quanto è facile smascherare una "bufalegislativa", utilizzando pochi accorgimenti: la logica, la coerenza interna della notizia, la precisione dei riferimenti legislativi etc.
Ma siccome l'argomento delle bufale legislative mi sembra interessante, presto pubblicherò una mini-guida per chi vuole saperne di più e non si accontenta di condividere tutto ciò che gira sulla Rete, poiché - com'è nello spirito di questo blog - tutti hanno il diritto di conoscere il diritto, soprattutto quando qualcuno tenta di utilizzarlo per confondere le idee ai cittadini!

7.217.000,#sthash.G6M3soSK.M1bU7WSu.dpuf
5 mila € per tutte le coppie che decideranno di convolare a nozze entro la fine dell’anno 2015” - See more at: http://www.bufalandia.it/?p=499#sthash.G6M3soSK.M1bU7WSu.dpuf
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mercoledì 24 dicembre 2014

Depenalizzazioni e bufale: quando la Rete si scatena

In questi giorni stanno circolando con insistenza vari link, articoli e post sui Social Network che parlano di una presunta "depenalizzazione" di ben 112 reati, tra i quali (per fare qualche esempio che colpisce l'opinione pubblica) omicidio colposo, stalking, maltrattamento di animali, furto, corruzione etc.
Lo dico subito: è una bufala. Molti siti internet già hanno spiegato, con l'intervento di avvocati, giuristi e tecnici molto più bravi di me, per quale motivo la notizia è falsa o comunque quasi totalmente inesatta: basta fare una ricerca su Google scrivendo "depenalizzazione 2014", "bufala depenalizzazione" etc.
Cercherò, quindi, di spiegare anche su questo blog come stanno realmente le cose.
Innanzitutto, un chiarimento: per "depenalizzazione" si intende la scelta di non considerare più reato un determinato comportamento, colpito solo in sede civile (risarcimento) o amministrativa (sanzione pecuniaria come quelle per chi vìola il Codice della Strada). Onestamente, vi pare possibile che l'omicidio colposo non possa essere più reato? Già questo basterebbe a considerare dubbia la notizia. E infatti questo ci porta al punto successivo.
La Legge 67/2014, "fonte" della bufala, è una legge-delega. Significa che il Parlamento incarica il Governo di legiferare su una questione, indicando i princìpi e criteri direttivi cui ispirarsi (art. 76 Cost.). Il Governo sta lavorando in questi giorni all'emanazione del decreto legislativo "ispirato" a quella legge, che prefigura una mini-riforma del diritto penale.
Per quanto riguarda l'argomento della bufala, facciamo chiarezza e dividiamo i reati interessati dalla legge-delega in due categorie.
Categoria A: Comprende alcuni reati minori, per i quali l'art. 2, comma 2, della Legge 67, prevede davvero una depenalizzazione. Tuttavia, quest'ultima riguarda fondamentalmente i reati puniti con "la sola pena della multa o dell'ammenda", peraltro nemmeno tutti poiché la legge ne esclude diversi. Si tratta chiaramente di ipotesi per le quali non è previsto già ora il carcere, ma solo una sanzione in denaro: cosa cambia se invece di pagare a titolo di multa si paga a titolo di sanzione amministrativa? Per chi li commette e per chi li subisce, nulla; tuttavia, chi è vittima di reati più gravi avrà processi più efficienti, poiché i Tribunali non saranno intasati dai cosiddetti "reati bagatellari".
Tra i reati realmente depenalizzati citiamo, come esempio, l'ingiuria e gli atti osceni, roba che da secoli i giuristi chiedono di sanzionare sul piano amministrativo o civile
Categoria B: Questi reati NON c'entrano nulla con la depenalizzazione, ma è su questi che è nata e si è diffusa la bufala.
L'art. 1, comma 1, lettera m) della Legge 67, chiama il Governo a introdurre e disciplinare una nuova causa di non punibilità per i reati puniti "con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale".
Molti siti hanno preso la lista dei reati che rientrano in questa categoria (stalking, omicidio colposo, furto, maltrattamento di animali etc.) e hanno scritto che sono stati depenalizzati, cioè che non sono più reato, che non è più punibile lo stalking, che rubare ora si può, che non si andrà più in carcere per certi reati (confondendo a volte le pene con la custodia cautelare) e così via. "112 reati depenalizzati" è la bufala più ricorrente di questi giorni.
Ora, esaminiamo tali allarmismi dal punto di vista della "coerenza interna". Come abbiamo visto sopra, la "vera" depenalizzazione riguarda alcuni reati puniti solo con multa o ammenda, quindi con pene pecuniarie. Allora perché la categoria B fa riferimento anch'essa ai reati puniti "con la sola pena pecuniaria"? Se davvero il Parlamento avesse voluto depenalizzare stalking, omicidio colposo etc., non avrebbe dovuto inserirli tutti nella categoria A che trasforma quei reati in "illeciti amministrativi"?
La verità è che la categoria B è interessata da un'ipotesi diversa: quando il fatto è tenue e la condotta non è abituale, il Pubblico Ministero può chiedere l'archiviazione, cioè chiedere che non si faccia il processo, allo stesso modo in cui adesso può formulare richiesta d'archiviazione quando la notizia di reato è infondata. Infatti lo schema di decreto legislativo prevede una modifca al codice di procedura penale stabilendo quanto segue: "Se l’archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, che abbia dichiarato di volere essere informata ai sensi dell’articolo 408, comma 2, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta". In sostanza, è la stessa disciplina dell'archiviazione per infondatezza della notitia criminis.
Quello che i bufalari non dicono, però, è che la clausola di non punibilità NON è automatica e quindi non si applica per forza a tutti i reati della "categoria B". 
Ad esempio, gli Uffici del Ministero della Giustizia hanno già chiarito che la non punibilità sarà inapplicabile al maltrattamento di animali per ragioni tecnico-giuridiche.
Sempre per ragioni simili, l'ipotesi di particolare tenuità non è compatibile con lo stalking, che per definizione è "reato abituale" (cioè commesso con "condotte reiterate" come dice lo stesso art. 612-bis c.p. che lo disciplina).
Altro aspetto che i bufalari non riportano (per malafede o impreparazione) è che l'ipotesi della tenuità del fatto non è un'invenzione di questo Governo: esiste già nel rito penale innanzi al Giudice di Pace e, col nome di "irrilevanza del fatto", nel diritto penale minorile. 
In sintesi, il Parlamento ha deciso di trasformare in illeciti amministrativi alcuni reati minori (categoria A). Gli altri restano reati, ma - ove possibile e ove compatibile con la struttura del reato stesso - potranno essere "abbonati" in alcuni casi (tipico è l'esempio del pensionato che ruba una mela al supermarket).
Come si può immaginare, buttare tutto nel calderone delle depenalizzazioni, del "non è più reato", del "rubare si può", del "non si va più in carcere", è pericolosissimo, perché spinge le vittime di reato ad avere ancora meno fiducia nella giustizia, a non denunciare, a subire. Insomma: spinge chi non è libero a rinunciare alla propria libertà. Questo è il vero delitto.

lunedì 15 dicembre 2014

Patente a punti: le "piccole" infrazioni che costano tanto

Spesso il Codice della Strada punisce in modo molto rigoroso alcuni comportamenti che in apparenza sembrano "innocenti", ma che a uno sguardo più attento vengono puniti non tanto per l'atto in sé, quanto per la sua capacità di mettere a rischio la sicurezza stradale.
E' lo stesso principio che spinge gli Enti locali a prevedere limiti di velocità bassi per quelle strade che all'apparenza sembrano dritte e prive di pericoli: normalmente questo apparente paradosso si spiega col fatto che magari su quella strada ci sono accessi privati, strisce pedonali, incroci etc., e quindi l'alta velocità potrebbe contribuire ad aumentare i pericoli.
In sostanza, ciò che conta per il Codice della Strada è salvaguardare la sicurezza di chi circola, ed è per questo che il Legislatore tende a punire anche in modo severo quelle "piccole" infrazioni che, anche se non ce ne accorgiamo, in realtà sono la vera causa dell'alto tasso di mortalità sulle strade.
Basti pensare che, secondo i dati dell'Istat riferiti al 2012, quasi la metà degli incidenti è causata dal mancato rispetto delle regole di precedenza, dalla guida distratta e dalla velocità troppo elevata.
Con questa piccola guida, indicherò di seguito quelle "innocenti evasioni" che possono risultare estremamente pericolose, elencandole in ordine decrescente in base ai punti-patente decurtati, per far capire al lettore che questi comportamenti, oltre ad essere pericolosi per gli altri, sono anche controproducenti per chi li compie.

Sottrazione di 10 punti:
Tra queste infrazioni rientra in primo luogo la brutta abitudine di fare retromarcia in autostrada (ad esempio per aver saltato l'uscita). Inutile dire che se un'auto va a 20 km/h in retromarcia, l'urto con un veicolo che giunge a 130 km/h è praticamente fatale.
Lo stesso vale per la circolazione contromano su strade divise in carreggiate (es.: autostrade, extraurbane principali) o in curva, nonché per la circolazione sulle corsie d'emergenza al di fuori dei casi previsti.
Attenzione anche ad alcune ipotesi di allontanamento dal luogo di un incidente, quando lo stesso si è verificato per proprio comportamento: nei casi più gravi, oltre al rischio di un procedimento penale c'è anche la decurtazione di 10 punti.

Sottrazione di 8 punti:
Non dare la precedenza ad un pedone può costare la decurtazione di ben 8 punti, oltre ad una multa da oltre 150 euro: classico esempio di sanzione con finalità più preventive che punitive, vista la scarsa attenzione riservata dagli automobilisti ai pedoni. La perdita di 8 punti è prevista anche per chi fa inversione di marcia in punti "sensibili" (es.: curve, incroci, dossi).

Sottrazione di 6 punti:
E' la sanzione inflitta a chi non si ferma al segnale di Stop o passa col rosso, ma anche a chi prosegue la marcia quando il vigile (o un altro agente del traffico) intima l'arresto.

Sottrazione di 5 punti:
Chi non dà la precedenza, non rispetta le regole per il sorpasso o utilizza il cellulare senza auricolare perde ben 5 punti; tuttavia, anche circolare senza casco, senza cinture o senza lenti/occhiali ove prescritti può costare caro, con la decurtazione di 5 punti. Ricordiamoci che non usare la cintura non fa male solo a noi stessi: in primis, è sempre meglio fare da esempio per gli altri (se vostro figlio perdesse la vita per non aver usato la cintura, vivreste col rimorso di non averlo mai invogliato a indossarla?). In secondo luogo, non è giusto per gli altri aggravare le conseguenze di un incidente e scaricarle sulla collettività.

Sottrazione di 4 punti:
In questa categoria rientra la circolazione contromano nelle ipotesi meno gravi, ma anche la mancata circolazione sulla corsia più libera a destra in autostrada o nelle strade a due o più corsie; comportamento, quest'ultimo, purtroppo molto frequente visto che molti tendono a camminare al centro, intralciando spesso pericolosamente la marcia. A proposito, ricordiamo che la corsia di destra NON è una corsia per i veicoli lenti: è la corsia che andrebbe occupata normalmente, mentre bisogna spostarsi su quella centrale solo se la prima è occupata e così via.

Sottrazione di 3 punti:
Utilizzare in modo improprio gli abbaglianti può costare la perdita di ben 3 punti, non solo per l'evidente rischio di accecare chi viene in senso opposto, ma anche perché segnalare la presenza di pattuglie fa sentire solo più "protetti" gli automobilisti indisciplinati.

Sottrazione di 2 punti:
Il mancato rispetto della segnaletica (tranne i casi più gravi visti sopra, come lo Stop) e il mancato utilizzo delle frecce possono costare ben 2 punti. Oltre ad essere l'ABC della circolazione, questi due accorgimenti possono davvero salvare delle vite perché svoltare senza indicare la direzione può indurre gli altri a manovre fatali: pensate a un pedone che, credendo che un'auto prosegua dritta, attraversa e viene investito dal veicolo che svolta senza freccia.

Sottrazione di 1 punto:
L'uso improprio delle altre luci può costare la perdita di un punto: le "quattro frecce" per esempio non servono per parcheggiare in doppia fila. Perché rischiare? Tanto per il vigile non cambia nulla: l'auto in doppia fila non è di certo "giustificata" se ha le quattro frecce! La decurtazione di un punto è prevista anche per trasporto irregolare di persone, oggetti o animali: attenti a sovraccaricare l'auto in modo tale da ostacolare le normali manovre.

martedì 4 novembre 2014

La privacy ai tempi dei social network: i consigli del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante per la privacy, ha pubblicato nel 2009 un utile vademecum per una migliore tutela delle persone che utilizzano i social network o, meglio, per la autotutela, poiché si tratta di consigli destinati alla protezione di alcuni diritti individuali (nome, immagine, onore etc.) nella cosiddetta "era digitale".
Recentemente questo vademecum è stato aggiornato anche alla luce delle evoluzioni che la Rete sta vivendo negli ultimi anni e, quindi, mi sembra interessante riproporre alcuni suggerimenti su questo blog, che in alcune occasioni si è occupato dei diritti sulla Rete.

1. Esiste una vera "vita digitale"?
Secondo il Garante, una vita digitale nettamente separata da quella reale non esiste, nel senso che tutto ciò che viene pubblicato online può inficiare anche la vita di tutti i giorni: attenzione, quindi, a quei contenuti che potrebbero - pure a distanza di tempo - rivelarsi dannosi per la nostra vita professionale, sentimentale etc. Allo stesso modo, pubblicare foto che ritraggono altre persone non è una cosa da poco: nel dubbio, è meglio chiedere il consenso alle persone coinvolte, soprattutto se non sono iscritte ai social network e non possono controllare in alcun modo i "tag".

2. Sulla Rete nulla si distrugge
Un corollario di quanto detto al punto 1 è che l'inserimento di dati personali sui social network significa, spesso, una perdita di controllo di quei dati: le foto, le chat, le opinioni possono viaggiare in Rete in eterno e, qualche volta, può essere inutile addirittura la cancellazione di questi contenuti. Ad esempio, è possibile scattare, da qualsiasi computer, una "fotografia" ad una pagina internet e rendere visibile a tutti un contenuto poi cancellato o destinato solo a pochi; oppure è possibile che quei contenuti siano riutilizzati da altri siti internet per scopi più o meno leciti.

3. Il mito dell'anonimato
Le regole della civile convivenza, che puniscono chi diffama, insulta o calunnia gli altri, valgono anche sulla Rete. Non esistono "zone franche", spiega il Garante; in più, in caso di commissione di reati, le Autorità possono risalire alla persona che li ha commessi pensando di agire anonimamente (ad esempio con un falso profilo Facebook o con un nickname). Nemmeno i "gruppi segreti" su FB oppure i forum per pochi utenti sfuggono a questa regola: se nella vita reale gli amici ci "tradiscono", rivelando i nostri segreti ad altri, perché non dovrebbe succedere la stessa cosa su internet?

4. Da carnefice a vittima
I social network vengono utilizzati spesso come contenitori delle peggiori frustrazioni personali: i gruppi, le pagine e i profili personali contengono messaggi "contro qualcuno", nella maggiore parte dei casi senza alcuna verifica delle fonti (cioè della veridicità di ciò che si pubblica). Bisogna fare molta attenzione a questi giochi perversi perché potrebbero ritorcersi contro chi ne fa parte. Pubblicare continuamente contenuti falsi (contro persone comuni o contro personalità pubbliche) non solo espone al rischio di illeciti penali, ma fa fare anche la figura del credulone che abbocca a qualsiasi contenuto che gira sulla Rete.

5. Attenzione alle "app", anche quelle che sembrano più innocue
Sui social network (ma anche sugli smartphone) si trovano le applicazioni più disparate. Ma fate attenzione: avete mai pensato che, pubblicando una foto che vi ritrae in un posto oppure registrandovi in una località, potreste dare un indizio a qualche malintenzionato che volesse rubarvi dentro casa? Del resto, se anche i latitanti spesso hanno i profili su Facebook, perché non dovrebbero girare su FB pure i ladri? C'è un'app, ad esempio, che indica il percorso seguito da una persona che fa jogging, ma indica anche il momento in cui si comincia a correre: è il momento giusto per un malintenzionato, che sa di poter agire indisturbato per un'oretta.

Per concludere, riporto di nuovo il link alla Guida pubblicata dal Garante della Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082

In più, vi segnalo un ottimo manuale di autodifesa per agire senza troppi grattacapi su Facebook e Twitter, realizzato dal giornalista informatico e blogger Paolo Attivissimo (il cui blog vi consiglio caldamente, è anche linkato sul mio blog, qui a lato):

martedì 21 ottobre 2014

Fumi, gas e odori nauseabondi dal ristorante vicino: che fare?

La presenza di ristoranti, pizzerie, bar ed esercizi commerciali simili può rivelarsi un bel problema per chi vi abita vicino, specie quando il buon senso cede alle ragioni economiche. In un apposito articolo ci occuperemo più diffusamente dei rimedi contro la musica alta, gli schiamazzi e le altre forme di "inquinamento acustico"; adesso parleremo di cosa fare quando da un esercizio commerciale provengono odori fastidiosi, fumi o altre esalazioni.
Negli ultimi anni la materia è tornata prepotentemente alla ribalta anche per il proliferare di ristoranti etnici, che spesso utilizzano ingredienti poco graditi a noi italiani; in più alle poche norme contenute nel nostro codice civile si è andata ad affiancare una fitta normativa (spesso eccessivamente cavillosa e confusa) di natura amministrativa.
Partendo da quest'ultimo aspetto, si può dire infatti che le leggi in materia urbanistica e amministrativa regolamentano ormai ogni aspetto della vita degli esercizi commerciali: si pensi alle norme igienico-sanitarie, a quelle sulla corretta ubicazione delle canne fumarie e degli scarichi, sulla tipologia di locale e degli impianti da adottare etc.
Pertanto, gli scarichi maleodoranti, i fumi o le altre esalazioni potrebbero essere anche causati dalla violazione delle normative sopra citate: un primo rimedio esperibile prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria potrebbe essere, quindi, una segnalazione alle autorità locali (Polizia Municipale).
Sul piano civilistico, come anticipato, il codice civile contiene poche norme (comprensibilmente, visto che fu emanato in un'epoca in cui l'economia era basata solo in piccola parte sull'industria): l'articolo 844 stabilisce che "le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino" possono essere impedite soltanto se "superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".
In questo caso, ci si potrà quindi rivolgere all'Autorità Giudiziaria per far cessare le cosiddette "immissioni intollerabili", ma con una precisazione: "l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà".
In sostanza, dunque, il concetto di "normale tollerabilità" è relativo: chiaramente i fumi emanati in una zona altamente industrializzata sono "più tollerabili" rispetto a quelli emanati in zone di campagna. 
Per cui, da questa serie di norme, si possono individuare tre ipotesi principali: se nel caso concreto non viene superata la soglia della normale tollerabilità, avuto conto dello stato dei luoghi, il danneggiato non avrà - chiaramente - diritto ad alcuna tutela. 
Se le immissioni superano la normale tollerabilità, ma sono giustificabili perché prevalgono le "esigenze della produzione", il danneggiato potrà esigere almeno un indennizzo.
Infine, se prevalgono le ragioni del danneggiato e le immissioni sono ingiustificate, la tutela sarà duplice perché il proprietario avrà diritto all'eliminazione della causa delle immissioni (es.: rimozione di una canna fumaria mal costruita e sostituzione della stessa), ma anche al risarcimento del danno.
Va ricordato, per completezza, che l'art. 844 cod. civ. attribuisce al giudice la facoltà di "tener conto della priorità di un determinato uso", e cioè del fatto che in molti casi la destinazione d'uso di un locale o di una zona è già nota a chi va a viverci. In poche parole, se io mi trasferisco in una zona industriale, dove le esalazioni di fumi o gas sono all'ordine del giorno, certamente la responsabilità di chi mi danneggia sarà considerata con minor rigore.

martedì 30 settembre 2014

Giustizia civile: il Governo sbaglia mira

Il decreto-legge n. 132/2014, varato pochi giorni fa dal Governo, è stato presentato come un provvedimento decisivo per velocizzare i tempi dei giudizi civili. La parola principale utilizzata dai tecnici dell'Esecutivo è stata "degiurisdizionalizzazione"; termine quasi impronunciabile, che significa - in breve - che il Governo vuole far risolvere le cause pendenti davanti ai giudici civili in altre sedi, per accelerare i tempi dei processi.
L'arretrato della giustizia civile è abnorme e se ne parla poco, forse perché il pubblico è colpito più dai processi penali e si accorge solo di quanto è lungo il caso di Garlasco. Eppure il settore civile è quello che ci interessa nella vita di tutti i giorni: la famiglia, il condominio, gli incidenti stradali, le cartelle esattoriali e le imprese che vogliono recuperare i soldi dei debitori sono tutti lì, in quegli oltre cinque milioni di processi civili pendenti all'inizio di quest'anno.
Ma il provvedimento del Governo, che sicuramente non è "la" riforma del processo civile, riuscirà almeno a mettere una pezza alla situazione tragica dei tribunali italiani?
Sul punto, provo nel mio piccolo ad avanzare qualche dubbio in merito alle ricette di Renzi e della sua squadra, analizzando le più rilevanti senza alcuna pretesa di completezza.

1. Arbitrato
Le parti, anche nel corso di un giudizio pendente, potranno chiedere di spostare la causa dal Tribunale ad un Collegio arbitrale (cioè formato da arbitri privati che operano con le stesse garanzie di terzietà dei giudici). La norma in sé è interessante, ma il decreto richiede che le parti facciano una istanza congiunta al giudice. Per quale motivo due litiganti, che non si sono messi d'accordo prima del giudizio (ad esempio con la mediazione, già prevista dal nostro ordinamento), dovrebbero trovare un accordo per farsi decidere la controversia in una sede peraltro molto costosa? Il debitore che vuole sfuggire al creditore che interesse avrebbe ad accelerare i tempi della giustizia?

2. Conciliazione assistita
Gli avvocati che assistono le parti durante una conciliazione stragiudiziale potranno "certificare" gli accordi, anche in materia di separazione e divorzio, e tali accordi costituiranno titolo esecutivo (cioè potranno essere usati anche per pignorare i beni del debitore). Le perplessità sono le stesse di cui sopra: la parte che è "nel torto" non trova più conveniente attendere il giudizio vero e proprio che, magari, dura anni? Che interesse ha il debitore a prestare il consenso ad un titolo esecutivo per farsi pignorare i propri beni?

3. "Chi perde paga...sempre"
Il provvedimento vuole cancellare dal codice di procedura una norma che consente al giudice di compensare le spese, cioè derogare alla regola del "chi perde paga", quando ricorrono "gravi ed eccezionali ragioni". Togliendo questa norma, la parte che vuole agire o resistere in giudizio pur sapendo di avere torto sarebbe scoraggiata, poiché dovrebbe rimborsare all'altra le spese del giudizio (anche quelle per pagare l'avvocato) sempre, a meno che non vi sia soccombenza reciproca (cioè che le parti abbiano entrambe un po' torto e un po' ragione) o una questione particolarmente nuova per il diritto. Mi sembra un'idea ragionevole, che peraltro gli addetti ai lavori richiedono da tempo, anche se nella pratica processuale mi sembra che molti debitori inadempienti resistano in giudizio pur sapendo di essere palesemente nel torto. Comunque, sempre meglio una norma chiara che una ambigua.

4. Passaggio al rito sommario
Nell'attuale codice quasi tutte le cause civili possono essere introdotte, a scelta di chi inizia la causa, con un rito ordinario oppure con un rito sommario. Quest'ultimo, in sostanza, richiede minori formalità e quindi viaggia con più speditezza. Tuttavia, mentre il giudice può scegliere di passare dal rito sommario a quello ordinario se ritiene che la causa non può essere decisa con un'istruttoria semplificata, non è possibile l'inverso: il decreto vuole consentire quest'ultima possibilità. Il problema è che nella prassi si dispone spesso il mutamento del rito, quindi i dubbi sul funzionamento di questa norma sono legittimi: se ora i giudici ritengono spesso inadatto il rito sommario e ordinano il passaggio a quello ordinario, perché da ora in poi dovrebbero agire in senso inverso? In più, come scrivevo quando già il Governo Letta avanzava questa proposta, si rischia di trattare con due procedimenti diversi (ordinario e sommario) due cause simili solo perché un giudice ha discrezionalmente ritenuto "semplice" una causa che l'altro ha ritenuto complessa, cosa che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'uguale tutela del diritto al contraddittorio. Non sarebbe più semplice ed efficace rendere obbligatorio il rito sommario per alcune materie, come già avviene in molti casi?

giovedì 10 luglio 2014

Comunione o separazione dei beni: qual è la scelta migliore?

Diciamolo subito: rispondere alla domanda che fa da titolo a questo post è impossibile. Però, dato che se la pongono in molti, è bene sgombrare il campo da un equivoco comune, poiché molte coppie di coniugi scelgono l'uno o l'altro regime o per ragioni "assistenziali" (scelgo la comunione per "aiutare" il coniuge debole) o, al contrario, individualistiche (scelgo la separazione perché voglio essere indipendente e poi nella vita "non si sa mai").
Ora è vero che la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha voluto riequilibrare le diverse condizioni sociali ed economiche tra uomo e donna, prevedendo la comunione dei beni come regime "naturale" in mancanza di una diversa scelta dei coniugi. Ma è anche vero che nel frattempo la società è profondamente cambiata e, quindi, marito e moglie dovrebbero sfruttare la flessibilità offerta dalla legge per ponderare al meglio la scelta in base alla propria situazione economica, posto che - a differenza di quanto accadeva 40 anni fa - al giorno d'oggi quasi sempre entrambi hanno un lavoro.
In linea di principio, si può dire che se anche uno solo dei coniugi è un professionista, un imprenditore o un lavoratore autonomo, la separazione dei beni è più consigliabile perché rende "inattaccabile" il patrimonio dell'altro coniuge in caso di vicende sfavorevoli (fallimento, debiti etc.).
Al contrario, se entrambi i coniugi sono dipendenti, forse la comunione dei beni è più appropriata (specie se la posizione economica dei coniugi è più o meno la stessa).
Va però detto che le norme del codice civile sulla comunione danno spesso luogo a difficoltà interpretative, e forse questa è la causa che spinge le coppie ad optare sempre più per la separazione dei beni.
Di contro, va a favore della comunione il fatto di bilanciare - come detto - eventuali differenze economiche (anche sopravvenute) tra i coniugi. Facciamo l'esempio di una coppia, in regime di comunione dei beni, che ad un certo punto decide di fare un figlio. Entrambi i coniugi lavorano e hanno lo stesso reddito, ma decidono che la donna si dedicherà completamente alla famiglia dopo la nascita. Con la comunione, i diversi contributi alla vita familiare (economico-lavorativo per il marito, casalingo-familiare per la moglie) non daranno luogo a sperequazioni, poiché gli acquisti futuri cadranno automaticamente nella comunione anche se, dal punto di vista strettamente economico, sarà più che altro il marito a sostenerne il costo.
A favore della separazione dei beni va invece una maggiore elasticità: i coniugi, ad esempio, possono comprare ugualmente una casa insieme, anche "in quote" (es.: 2/3 il marito e 1/3 la moglie), e disporre di tali quote liberamente; nella comunione dei beni, invece, non esiste la stessa possibilità poiché tale forma di comunione viene definita "senza quote". 
In caso di contrasto sulla gestione di alcuni beni (es.: immobili), quindi, il coniuge dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere, eventualmente, la vendita, altrimenti l'atto compiuto è annullabile.
Non vi è invece alcuna differenza tra i due regimi per quanto riguarda le questioni ereditarie, contrariamente a quanto si pensa: il coniuge superstite è erede dell'altro sempre, per legge. Tutt'al più, possono cambiare le quote: se il coniuge è proprietario di un immobile che cade in comunione, chiaramente in caso di morte l'altro coniuge resterà titolare del 50% del bene (poiché la comunione si scioglie), e solo l'altra metà del bene ricadrà nella successione; se invece il defunto era esclusivo titolare del bene, acquistato dopo il matrimonio in regime di separazione, il 100% del bene cadrà nella successione.
Un esempio veloce: Tizio, sposato con Caia e padre del solo Tizietto, muore, lasciando una casa acquistata dopo il matrimonio. 
In caso di comunione, solo il 50% della casa sarà diviso tra Caia e Tizietto, che avranno ciascuno la metà di quella quota, cioè il 25% del totale (pertanto Caia, sommando tale quota al 50% che già aveva, avrà il 75% del bene). 
In caso di separazione, invece, Caia e Tizietto avranno ciascuno il 50% del bene.
Per concludere, quindi, la soluzione migliore è forse quella di chiedere il consiglio ad un esperto prima di scegliere, ricordando che in ogni caso il regime patrimoniale può essere modificato in momenti successivi (seppur con le formalità richieste dalla legge).