mercoledì 18 settembre 2013

Guida rapida ai casi di scioglimento del contratto

Volendo utilizzare un termine generico, lo scioglimento di un contratto può avvenire per varie ragioni, ciascuna delle quali si "traduce" in rimedi giuridici differenti, basati su presupposti precisi e aventi conseguenze diverse.
Pensiamo a quando ci leghiamo ad una società per ottenere un certo servizio (fornitura di energia, lavori di ristrutturazione etc.): può accadere che questo servizio non ci venga erogato, che la società ci abbia ingannato su ciò che ci offriva, che - più semplicemente - intendiamo liberarci da quel contratto per un ripensamento...
Ecco perché in questo post individueremo i casi più frequenti di cessazione del rapporto contrattuale, senza pretese di completezza: lo scopo è soltanto quello di spiegare la terminologia usata dal nostro codice civile per avere le idee più precise nel caso in cui dovessimo deciderci a rompere l'accordo.
Cominceremo col dire che non sempre lo scioglimento del contratto è voluto solo da una parte: se per concludere il contratto è necessario il consenso di tutte le parti, è chiaro che le stesse parti possono concordare per lo scioglimento. Ecco perché una prima causa di rottura del vincolo può essere il mutuo consenso (o mutuo dissenso).
Una causa frequente di scioglimento del contratto è invece la risoluzione: con questo termine si intende, nel caso più ricorrente, il rimedio concesso contro la parte inadempiente, cioè la parte che non ha tenuto fede ad uno o più obblighi derivanti dal contratto. Un esempio semplice: ho concluso un contratto con un'azienda telefonica che si era impegnata ad attivarmi un servizio, ma ciò non è avvenuto. Oppure: Tizio si è obbligato a consegnarmi del materiale per il matrimonio di mia figlia entro il giorno della cerimonia, ma non ha adempiuto per colpa propria rendendo inutile un adempimento successivo (cosiddetto "termine essenziale"). Altri casi di risoluzione possono invece andare a beneficio della parte inadempiente, anche se ciò può sembrare strano: può accadere, infatti, che io non possa più eseguire la prestazione per una causa non dipendente da me e che rende impossibile onorare il contratto (c.d. "impossibilità sopravvenuta"). Un esempio classico: mi impegno a consegnare tre scatole di un prodotto farmaceutico che, però, viene dichiarato illegale dopo aver concluso il contratto.
Si può dire, in generale, che i casi di risoluzione sono accomunati dal verificarsi di un evento "traumatico", successivo alla conclusione dell'atto e spesso imputabili ad una parte; tant'è vero che a volte, come nel caso dell'inadempimento, oltre alla risoluzione è possibile chiedere anche un risarcimento.
Vi sono invece dei casi in cui l'evento che legittima lo scioglimento del vincolo è contemporaneo alla conclusione, come avviene nelle ipotesi di rescissione del contratto quando questo è stato concluso: a) in stato di pericolo, con condizioni inique per un soggetto (l'esempio di scuola è la guida alpina che, approfittando dello stato di pericolo di una persona che rischia di precipitare, chiede una cifra esorbitante per il salvataggio); b) in stato di bisogno, con lo sfruttamento di tale stato e squilibrio delle prestazioni (esempio: vendo un bene ad un prezzo molto più basso del suo valore perché ho bisogno di comprare delle medicine che non potrei procurarmi altrimenti).
Sono ulteriormente diversi i casi in cui, a prescindere da eventi "traumatici", viene concessa ad una parte la possibilità di sciogliere unilateralmente il vincolo, senza dover pagare nulla e senza la necessità del consenso della controparte: ciò avviene con il recesso dal contratto, un diritto accordato di solito al "contraente debole", per esempio al consumatore o all'acquirente di una certa merce.
Vale la pena, infine, spendere alcune parole anche sui casi in cui si intenda far valere la invalidità di un contratto: termine, questo, usato genericamente in diritto per indicare la non corrispondenza dell'atto rispetto ai requisiti indicati dalla legge: in breve, possiamo dire che il contratto è nullo se manca di alcuni requisiti essenziali prescritti dalla legge (ad es. la forma scritta, se è richiesta), o il consenso delle parti; è annullabile per vizi "meno gravi" rispetto a quelli che determinano la nullità, come quando il consenso c'è, ma è stato inficiato da un errore (ad es. sulle qualità di un bene).

venerdì 6 settembre 2013

Foto dell'ex coniuge su Facebook: sono utilizzabili in giudizio?

Uno degli aspetti più interessanti del diritto è la necessità di adeguare le norme e la loro interpretazione al mutare dei tempi: pensiamo alle nozioni di "comune senso del pudore" o di "buon costume" che ancora resistono nella nostra legislazione, seppur con contenuti diversi da 50 anni fa. I giuristi parlano di "diritto vivente" proprio con riferimento a questo fenomeno, molto visibile soprattutto nelle interpretazioni dei tribunali.
Non deve stupire, pertanto, che anche i contenuti divulgati su Facebook finiscano ormai costantemente negli atti giudiziari: c'è chi viene diffamato tramite i social network, chi viene perseguitato o molestato, chi scopre una relazione extraconiugale proprio grazie ai "tag" o a commenti vari.
E' per questo che ritengo interessante riportare quanto stabilito nel giugno scorso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sostanza, ha ritenuto utilizzabili in giudizio le prove prelevate da Facebook. Facciamo come gli avvocati e distinguiamo tra fatto e diritto.
Questi i fatti: due coniugi si separano consensualmente e rinunciano a chiedere un mantenimento, essendo economicamente autonomi. Quando la donna perde il lavoro anche per problemi di salute, chiede al Tribunale la modifica delle condizioni della separazione consensuale per ottenere un mantenimento dal marito; quest'ultimo si oppone dicendo che la donna ormai convive con un altro uomo e che ciò le consente di mantenere un tenore di vita addirittura migliore rispetto a quello matrimoniale. Per dimostrare tutto questo, il marito scarica da Facebook alcune foto della (quasi ex) moglie con il nuovo compagno.
Apro una piccola parentesi: una nuova relazione del coniuge separato, anche se si trasforma in una convivenza di fatto, non causa di per sé la perdita del diritto al mantenimento poiché ciò che è realmente determinante è il fatto che il coniuge separato mantenga un tenore di vita uguale a quello matrimoniale.
Detto questo, passiamo al tema di diritto: che valore hanno le prove raccolte su Facebook? Secondo il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è vero che i contenuti di FB sono protetti dalle impostazioni sulla privacy, ma è anche vero che le foto e le notizie pubblicate sul proprio profilo non sono coperte da quella segretezza che è invece propria delle chat o di altri programmi di messagistica: solo in questi ultimi casi, infatti, si può parlare di una corrispondenza privata protetta al massimo grado anche come diritto di rango costituzionale (art. 15), mentre le informazioni pubblicate su FB e accessibili a terzi, anche se non si tratta dei contatti nella lista delle amicizie, non possono godere di questa speciale tutela e sono quindi ammissibili come prove, liberamente valutabili dal giudice per la sua decisione, che nel caso specifico è stata quella di rigettare il ricorso presentato dalla donna.
E' chiaro che la pronuncia di un "piccolo" Tribunale non ha la forza di un precedente vincolante poiché non è assistita dal prestigio che può avere invece una decisione della Corte di Cassazione, che prima o poi sarà sicuramente chiamata ad occuparsi di questioni simili. Tuttavia questi primi orientamenti rendono la materia interessante e attuale, per cui resta fondamentale seguirne le evoluzioni sia per chi è appassionato di diritto, sia per chi vive queste situazioni e vuole avere qualche indicazione nel caso in cui volesse far valere le proprie ragioni.

martedì 9 luglio 2013

Libertà di stampa e diritti della persona: un equilibrio difficile



Il rapporto tra il diritto di cronaca e alcuni diritti della persona come la reputazione, l’onore, il decoro e la privacy rappresenta sicuramente uno dei punti più critici nelle democrazie moderne. Nessuna legislazione riesce a disciplinare in modo perfetto i limiti tra la libertà di stampa e il rispetto della persona, soprattutto perché i diritti di cronaca e critica da un lato e i diritti della personalità dall’altro sono tutti di rilevanza costituzionale.

E’ chiaro che qualsiasi notizia può influire negativamente sulla reputazione di un soggetto: riportare fatti di cronaca giudiziaria o anche di cronaca rosa può infatti costare l’isolamento sociale, la fine di rapporti amicali o familiari e molto altro. Il problema è dunque stabilire quando può prevalere la libertà di stampa e quando, invece, l’esercizio di tale libertà è ingiustificato e diventa lesivo dei diritti della persona.

La normativa italiana sul tema si muove tra poche regole e tanta elaborazione giurisprudenziale: non esiste una norma precisa che si occupa dell’esercizio del diritto di cronaca e critica, ma esiste (tanto nel codice civile quanto nel codice penale) una causa di giustificazione chiamata, appunto, “esercizio di un diritto”, e che esclude le conseguenze delle proprie azioni se ricorrono determinate condizioni. In altre parole, il diritto di cronaca e critica è correttamente esercitato (e non costituisce quindi una violazione del diritto alla reputazione, all’onore etc.) se ricorrono queste tre condizioni elaborate nel corso di decenni dalla Corte di Cassazione:

1. L’interesse pubblico alla notizia: il sacrificio dei diritti della personalità sopra citati è consentito in primo luogo se c’è una utilità sociale alla conoscenza della notizia, dato che il fine principale della stampa è portare a conoscenza del pubblico fatti che abbiano un interesse rilevante per collettività più o meno vaste. E’ quindi chiaro che il diritto all’integrità morale di un uomo qualunque è tutelato in maniera più rigorosa rispetto a quanto accade per un personaggio politico o comunque pubblico, essendo le azioni e le opinioni di quest’ultimo maggiormente rilevanti per la collettività;

2. La verità o almeno la veridicità della notizia: chiaramente dev’esserci una corrispondenza tra quanto accaduto e quanto narrato dalla stampa, almeno nel nucleo essenziale, senza alterazioni od omissioni che mutino il significato della notizia stessa;

3. La correttezza formale della notizia: questa caratteristica, detta anche “continenza”, consiste nella serena e obiettiva esposizione dei fatti. E’ necessario, quindi, l’utilizzo di espressioni e giudizi improntati alla lealtà, tenendo conto dello scopo informativo da conseguire: i Tribunali spesso bollano come eccessivi accostamenti suggestivi, insinuazioni, termini sproporzionati rispetto alla notizia e così via.


Come si può intuire questi tre criteri indicano una strada da seguire, ma la loro applicazione concreta varia da caso a caso; prendiamo ad esempio il criterio della continenza: quand’è che le considerazioni su un personaggio pubblico eccedono il diritto di critica e diventano soltanto un modo per offendere la sua integrità morale? E’ evidente che gli sforzi interpretativi dei giudici nei casi concreti non possono portare a regole valide per tutte le situazioni, così come è evidente che l’attuale classe politica difficilmente potrà cambiare in positivo la normativa vigente: come potremmo attenderci una discussione serena sul tema se i politici stessi sono i protagonisti in negativo di ciò che la stampa ogni giorno ci racconta?

giovedì 13 giugno 2013

Numero chiuso all'università, tra Costituzione e false leggende

Sulla questione del numero chiuso nelle università si sentono molte inesattezze, spesso accompagnate da argomentazioni giuridiche (di natura costituzionale, per lo più) sguarnite di ogni logica e prive di riscontri nelle norme della nostra Carta fondamentale. Sono sempre stato un sostenitore della necessità di consentire l’accesso agli studi universitari solo a chi davvero lo merita, anche prima di cominciare il mio percorso universitario, per cui vorrei dedicare questo articolo ad alcuni luoghi comuni su tale argomento.
Il primo luogo comune è quello secondo cui la Costituzione garantirebbe il diritto allo studio e l’accesso all’università a chiunque, per cui i test d’ingresso e (più in generale) i meccanismi di pre-selezione per l’iscrizione alle università sarebbero  incostituzionali. Ma le cose stanno davvero così? L’art. 33 della Costituzione è talmente cristallino che sarebbero superflui ulteriori commenti: il quinto comma sancisce che “E’ prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale”. E’ per questo che si fanno gli esami di maturità o altri esami alla fine di alcuni cicli scolastici, anche se – va detto – sono per lo più esami finali e tesi ad accertare se lo studente ha acquisito ciò che gli è stato insegnato fino a quel punto, non se è “portato” per il grado successivo, cosa che invece è considerata naturale in altri Paesi (specie di tradizione anglosassone) e che sta alla base proprio dei test d’ingresso per le facoltà a numero chiuso.
Ma c’è di più: l’art. 34 della nostra Carta distingue l’istruzione, “aperta a tutti”, dai “gradi più alti degli studi”. La scuola, secondo il primo comma di tale articolo, è aperta a tutti e l’istruzione inferiore, “impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. Si parla dunque di “scuola”, non di “università”: anche l’articolo precedente differenzia tra scuole ed università o comunque altri “istituti di alta cultura” e le accademie.
Il terzo comma contiene un principio importantissimo: “I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”. Se anche “i gradi più alti degli studi” fossero aperti a tutti come dicono i contrari al numero chiuso, perché mai i nostri Padri costituenti avrebbero inserito questa precisazione? La ragione è facilmente intuibile: perché università, istituti di alta cultura e accademie non sono per tutti, ma per  i “capaci e meritevoli”. Se il numero chiuso fosse davvero incostituzionale, perché nella Costituzione c’è questo riferimento alle capacità e al merito? Per gioco, forse?
La costituzionalità del numero chiuso è stata peraltro sancita anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, proprio in base a tali princìpi: del resto immagino che i giudici della Corte vengano da tradizioni in cui i test d’ingresso sono una cosa normale. Da notare, peraltro, che la Corte si è pronunciata a seguito di un ricorso presentato anche da uno studente che da otto anni non dava esami universitari… tanto per capire chi è che bivacca nelle università italiane.
Ma al di là delle considerazioni giuridiche l’università aperta a tutti non risolve i problemi che i contrari al numero chiuso denunciano, facendo  leva (giustamente, va riconosciuto) su alcune storture tutte italiane. Ne cito un paio.
Le raccomandazioni: è vero che spesso i test d’ingresso alle università sono contestati da molti perché favorirebbero i “figli di”. Ma è anche vero che senza il numero chiuso i “figli di” entrerebbero lo stesso e potrebbero facilmente superare, grazie alle raccomandazioni, gli “anonimi”. Basterebbe favorirli agli esami scritti (con lo stesso meccanismo dei test d’ingresso) o fare domande “giuste” agli orali, ed ecco che il povero anonimo ha la strada di nuovo bloccata. Anzi: in un sistema di concorrenza selvaggia tra 1000 studenti (e non solo 200), è chiaro che i baroni avrebbero un interesse ancora maggiore a spingere i “protetti”.
La didattica: università intasate da studenti comportano sovraffollamento durante le lezioni, impossibilità di accedere ai laboratori informatici e alle strutture di vario genere, difficoltà nei rapporti con i professori (per i ricevimenti, per chiedere informazioni sul programma, per avere spiegazioni etc.) e molti altri inconvenienti che chiunque abbia frequentato un’università del genere conosce bene. Ebbene, il “figlio di” può contare sul genitore per ogni chiarimento, probabilmente non ha bisogno di strutture particolari perché le ha già dentro casa (si pensi alle attrezzature mediche, ai computer super-moderni e pieni di programmi che solo alcuni professionisti hanno); in più, dato che in un’università sovraffollata magari non è richiesta nemmeno la frequenza obbligatoria alle lezioni (proprio per diminuire il numero di studenti frequentanti), il “figlio di” potrà comodamente studiare a casa con l’aiuto di mamma o papà, mentre il nostro “anonimo” dovrà seguire ogni lezione in aule piene di confusione per capire qualcosa.
La preparazione: l’accesso libero comporta giocoforza un livellamento verso il basso della preparazione, con la conseguenza che escono troppi laureati senza un’adeguata conoscenza non solo della materia che hanno studiato, ma anche della lingua italiana e del mondo in generale. Lo dico anche contro i miei interessi, visto che ho studiato giurisprudenza (facoltà affollatissima) e ho sostenuto l’esame di Stato per avvocati come “anonimo”, senza saperne ancora l’esito. Potrei essere stato bocciato, forse per demerito o forse perché non “figlio di”, ma la mia opinione sul punto non cambia.
E poi, tanto per concludere: è forse un caso che quasi tutte le università italiane considerate migliori nelle classifiche internazionali sono quelle che adottano il numero chiuso?

venerdì 31 maggio 2013

Riforma del condominio: cosa cambia

Tra pochi giorni (il 18 giugno) entrerà in vigore la riforma di alcune norme sul condominio, varata sul finire dello scorso anno e finalizzata a rendere più armonica una materia in cui le poche regole fissate nel codice civile avevano dato luogo a interpretazioni spesso opposte da parte dei Tribunali.
Com'è noto, l'istituto del condominio è concepito soprattutto per dettare una disciplina sulle parti comuni di un edificio all'interno del quale ci sono più unità immobiliari, e la legge n. 220/2012 si è in primo luogo occupata di individuare meglio le parti comuni mediante un elenco che da un lato non è esaustivo, ma dall'altro mette un po' d'ordine in una casistica abbastanza caotica elaborata - come accennato - nei Tribunali.
La legge disciplina, inoltre, un fenomeno sempre più diffuso e cioè quello dei "condomini orizzontali", cioè di quelle realtà formate da più condomìni (complessi residenziali, "supercondomini" etc.) che a loro volta presentano delle parti comuni.
Ma per quanto riguarda più da vicino la vita di tutti i giorni del condòmino, va innanzitutto ricordata la nuova possibilità per quest'ultimo - già riconosciuta da alcuni Tribunali - di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento (o condizionamento) condominiale, pur continunando a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria, manutenzione e messa a norma.
Di particolare interesse è anche la nuova figura dell'amministratore, prevista obbligatoriamente quando i condòmini sono più di 8, mentre in precedenza ne bastavano 4. Una figura che sarà più qualificata rispetto al passato: l'amministratore dovrà frequentare specifici corsi di formazione (a meno che non abbia già un anno di esperienza), dovrà avere un'assicurazione professionale e - soprattutto - sarà tenuto a vari obblighi di informazione verso i condòmini in merito alla gesione finanziaria del condominio, tanto da dover tenere un conto corrente condominiale controllabile dai condòmini. Particolare curioso e "moderno" è che l'assemblea potrà chiedergli l'apertura e la gestione di un sito internet del condominio, sempre consultabile dai condòmini che avranno dunque la possibilità di visionare vari documenti riguardanti la gestione.
La riforma tenta quindi di tutelare maggiormente la trasparenza e l'efficienza dell'operato dell'amministratore, tanto da prevedere (per i condomìni con almeno 12 unità immobiliari) un consiglio di condominio formato da almeno 3 condòmini, con funzioni consultive e di controllo verso l'amministratore.
Novità importanti riguardano la modifica di alcuni quorum per la regolare costituzione dell'assemblea e per le sue deliberazioni, ispirate alla necessità di rendere più snella ed efficace l'attività dell'organo deliberativo.
Infine, una mezza rivoluzione che ha fatto e farà molto discutere è il divieto di inserire nel regolamento condominiale norme che impediscano di tenere animali da compagnia.
In conclusione la riforma, pur con le sue inevitabili carenze, dovrebbe contribuire a rendere più facile la vita di condominio, mediante un miglior funzionamento dell'assemblea, una maggior professionalità dell'amministrazione e una serie di norme a tutela dei condòmini. Vedremo nei prossimi anni se la nuova disciplina sarà all'altezza delle molte aspettative.

mercoledì 22 maggio 2013

Ecco perché la legge sullo "stalking" non funziona


Il dibattito sulla violenza verso le donne torna purtroppo ciclicamente, riproponendo ogni volta l’attenzione sul cosiddetto “stalking”; pertanto è bene analizzare alcuni punti critici della attuale legislazione italiana in materia, in gran parte dettata dal decreto-legge n. 11/2009. Tale atto normativo ha introdotto l’art. 612-bis nel codice penale sotto la denominazione “atti persecutori” e una serie di misure anche extrapenali, come l’ammonimento dello "stalker" da parte del Questore.
I primi problemi emergono già nella formulazione dell’art. 612-bis. Schematizzando, lo “stalker” è colui che con condotte ripetute minaccia o molesta taluno in modo tale da determinare uno di questi eventi: a) un perdurante e grave stato di ansia o di paura; b) un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva; c) una alterazione delle abitudini di vita della vittima.
Prima domanda: perché il legislatore ha vincolato la punibilità dello stalker alle condizioni psicologiche della vittima, anziché punire direttamente le azioni del persecutore? In poche parole, lo stalking esiste solo se la vittima dimostra uno degli eventi sopra descritti, il che a volte può essere molto difficile. In mancanza di tale prova, i ripetuti atti dello stalker non seguiti da uno di quegli eventi possono essere declassati ai reati di minaccia o di molestia, che il nostro codice punisce in modo molto ma molto blando.
Ma poi perché lo stato di ansia o di paura deve essere “perdurante” e “grave”? La condotta dello stalker non è già grave in sé? E chi stabilisce la gravità dell’ansia, dato che si tratta di un concetto estremamente variabile in base al carattere della vittima? 
Oppure chi stabilisce se il timore per l’incolumità è “fondato”, dato che anche questo aspetto è molto vago? E ancora: la “relazione affettiva” che deve legare la vittima a una terza persona quando sussiste? Se, ad esempio, la vittima conosce una nuova persona dopo la fine della relazione con lo stalker, quand’è che la semplice conoscenza si trasforma in “relazione affettiva”?
A questo punto, è inutile soffermarsi sul terzo evento, quello dell’alterazione delle proprie abitudini di vita come conseguenza delle condotte dello stalker, poiché dovrebbe essere chiaro che anche questo è un concetto molto fumoso e difficile da dimostrare.
Il risultato è che la vittima deve sopportare un onere probatorio molto pesante: deve dimostrare gli atti di molestia o minaccia, deve dimostrare che sono reiterati e, inoltre, deve dimostrare che sono causalmente finalizzati a determinare l'evento prescritto dalla legge e, ovviamente, deve dimostrare l'esistenza dell'evento. La vittima che, ad esempio, è in un forte stato di soggezione psicologica ma non in uno stato di perdurante e grave ansia certificato (da uno psicologo ad esempio), che area di tutela può richiedere alla legge?
Considerate, poi, che la vittima di stalking raramente ha le conoscenze adeguate per "inquadrare" formalmente ciò che sta subendo di fronte alle Forze dell'ordine o alla Magistratura, per cui dovrà chiedere assistenza legale ad un avvocato per non rischiare di riportare i fatti in un modo troppo vago. E' solo grazie ad un avvocato che i fatti e le emozioni della vittima possono trovare una "traduzione" dal punto di vista legale e soddisfare tutti i requisiti richiesti da una norma così confusa; il rischio è quindi l'impossibilità di procedere verso lo stalker per la difficoltà di fornire prove adeguate.
Ciò ci porta ad un ulteriore problema: la normativa è ancor più lacunosa sugli aspetti procedurali. Il reato è infatti punibile, quando non ci sono aggravanti, su querela della vittima: vuol dire che lo stalker non può essere punito se non è la vittima a chiederlo espressamente, non basta la denuncia di un genitore o un amico. Un’assurdità, visto che molte volte la pressione psicologica esercitata dallo stalker spinge la vittima a non rivolgersi alle istituzioni. La mancanza di querela esclude peraltro l’arresto dello stalker, che in generale non è nemmeno obbligatorio; se ci aggiungiamo che non è consentito neppure il fermo dell’indiziato, il quadro è quasi completo.
Altro aspetto critico è che la pena massima (sempre in assenza di aggravanti) è la reclusione fino a quattro anni: basta un discreto avvocato per ottenere una pena inferiore ai tre anni, per esempio scegliendo un rito alternativo (rito abbreviato o patteggiamento), e lo stalker può chiedere l’affidamento ai servizi sociali evitando il carcere. Se oltre ad un rito alternativo, poi, si ottiene anche una sola attenuante (per esempio le attenuanti generiche: lo stalker ha collaborato nel processo, non ha precedenti, ha mostrato prima nel processo una seria propensione a non ripetere le sue condotte etc.), si può scendere sotto i due anni di reclusione e c’è addirittura la sospensione della pena. E molti centri antiviolenza osservano che uno stalker su tre torna a perseguitare la vittima perfino dopo la condanna... figuriamoci in caso di impunità.  
Ma qui rischiamo di andare in un altro campo, ben più esteso, che riguarda il malfunzionamento del sistema penale in genere… e quindi per il momento è meglio fermarsi, almeno per non infierire sulle vittime. 

martedì 14 maggio 2013

Quando il legislatore si esprime in Aramaico: cos'è "l'incidente probatorio"?


Nella cronaca giudiziaria i telegiornali e la carta stampata riportano spesso un’espressione, “incidente probatorio”, che sembra un incrocio tra la mitica supercazzola di Ugo Tognazzi e la lingua segreta del popolo elfico. Proveremo a spiegare cos'è in questo post, sperando di chiarire le idee a chi si domanda cosa diamine stia dicendo il giornalista di turno quando pronuncia l'oscura formula.

Dunque, il procedimento penale è diviso in varie parti, la prima delle quali è costituita dalle indagini preliminari. Tale fase serve a verificare se la notizia di reato (ad es. una denuncia) è fondata e se ci sono elementi sufficienti a sostenere un’accusa nel dibattimento, cioè nel processo vero e proprio, che ha invece lo scopo di scoprire se l'imputato di un reato è colpevole o innocente.
Nel dibattimento le parti (accusa e difesa soprattutto) esaminano i testimoni, presentano perizie e controbattono con altre perizie, valutano documenti e così via. Tutto ciò avviene nel contraddittorio, cosa che tendenzialmente manca nella fase delle indagini preliminari. Proprio per la mancanza di contraddittorio, di regola gli elementi raccolti durante le indagini non concorrono a formare il convincimento dei giudici sulla colpevolezza o sull'innocenza di chi è sospettato di aver commesso un reato; ciò è dimostrato anche dal fatto che nelle indagini c’è un Giudice per le indagini preliminari (il “gip”), mentre durante il dibattimento c’è un altro giudice, che ha la mente “sgombra” da ciò che è stato raccolto nella fase investigativa.
Tale struttura del procedimento penale garantisce il principio di immediatezza tra l’assunzione della prova e la decisione: i giudici del dibattimento devono convincersi sulla validità, la portata e il significato di una prova proprio grazie a ciò che emerge nel contraddittorio tra le parti e non su ciò che viene raccolto nelle indagini da Polizia, Carabinieri, Pubblico Ministero etc.
Tuttavia in molti casi non è possibile seguire tale struttura: se una persona sentita durante le indagini non può poi testimoniare in giudizio, ad esempio per una malattia, come si fa? E come si fa se bisogna analizzare una sostanza immediatamente, perché nell’attesa del dibattimento si può deteriorare? 
Ecco cos’è l’incidente probatorio: è un’udienza che si svolge nel contraddittorio delle parti solitamente durante le indagini preliminari, quindi prima del processo, e nella quale si assumono le prove nelle stesse forme prescritte per il dibattimento. Per cui un testimone, ad esempio, viene sentito con l’esame incrociato: nell’incidente probatorio, ciò che dice il testimone non concorre semplicemente a formare quegli elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio, ma diventa parte della decisione dei giudici sulla colpevolezza o l’innocenza dell’imputato. L’unica differenza col dibattimento è che l’udienza in questione si svolge senza pubblico, cioè in camera di consiglio.
A questo punto vi domanderete: ma perché questo strano nome, “incidente probatorio”? Perché ha la caratteristica di essere un’eccezione alla rigida regola della separazione tra indagini e dibattimento, quindi è un “incidente” nella struttura del procedimento penale, e in più ha valore “probatorio”, valore che normalmente manca agli atti delle indagini. Ecco svelato l'arcano!