lunedì 15 dicembre 2014

Patente a punti: le "piccole" infrazioni che costano tanto

Spesso il Codice della Strada punisce in modo molto rigoroso alcuni comportamenti che in apparenza sembrano "innocenti", ma che a uno sguardo più attento vengono puniti non tanto per l'atto in sé, quanto per la sua capacità di mettere a rischio la sicurezza stradale.
E' lo stesso principio che spinge gli Enti locali a prevedere limiti di velocità bassi per quelle strade che all'apparenza sembrano dritte e prive di pericoli: normalmente questo apparente paradosso si spiega col fatto che magari su quella strada ci sono accessi privati, strisce pedonali, incroci etc., e quindi l'alta velocità potrebbe contribuire ad aumentare i pericoli.
In sostanza, ciò che conta per il Codice della Strada è salvaguardare la sicurezza di chi circola, ed è per questo che il Legislatore tende a punire anche in modo severo quelle "piccole" infrazioni che, anche se non ce ne accorgiamo, in realtà sono la vera causa dell'alto tasso di mortalità sulle strade.
Basti pensare che, secondo i dati dell'Istat riferiti al 2012, quasi la metà degli incidenti è causata dal mancato rispetto delle regole di precedenza, dalla guida distratta e dalla velocità troppo elevata.
Con questa piccola guida, indicherò di seguito quelle "innocenti evasioni" che possono risultare estremamente pericolose, elencandole in ordine decrescente in base ai punti-patente decurtati, per far capire al lettore che questi comportamenti, oltre ad essere pericolosi per gli altri, sono anche controproducenti per chi li compie.

Sottrazione di 10 punti:
Tra queste infrazioni rientra in primo luogo la brutta abitudine di fare retromarcia in autostrada (ad esempio per aver saltato l'uscita). Inutile dire che se un'auto va a 20 km/h in retromarcia, l'urto con un veicolo che giunge a 130 km/h è praticamente fatale.
Lo stesso vale per la circolazione contromano su strade divise in carreggiate (es.: autostrade, extraurbane principali) o in curva, nonché per la circolazione sulle corsie d'emergenza al di fuori dei casi previsti.
Attenzione anche ad alcune ipotesi di allontanamento dal luogo di un incidente, quando lo stesso si è verificato per proprio comportamento: nei casi più gravi, oltre al rischio di un procedimento penale c'è anche la decurtazione di 10 punti.

Sottrazione di 8 punti:
Non dare la precedenza ad un pedone può costare la decurtazione di ben 8 punti, oltre ad una multa da oltre 150 euro: classico esempio di sanzione con finalità più preventive che punitive, vista la scarsa attenzione riservata dagli automobilisti ai pedoni. La perdita di 8 punti è prevista anche per chi fa inversione di marcia in punti "sensibili" (es.: curve, incroci, dossi).

Sottrazione di 6 punti:
E' la sanzione inflitta a chi non si ferma al segnale di Stop o passa col rosso, ma anche a chi prosegue la marcia quando il vigile (o un altro agente del traffico) intima l'arresto.

Sottrazione di 5 punti:
Chi non dà la precedenza, non rispetta le regole per il sorpasso o utilizza il cellulare senza auricolare perde ben 5 punti; tuttavia, anche circolare senza casco, senza cinture o senza lenti/occhiali ove prescritti può costare caro, con la decurtazione di 5 punti. Ricordiamoci che non usare la cintura non fa male solo a noi stessi: in primis, è sempre meglio fare da esempio per gli altri (se vostro figlio perdesse la vita per non aver usato la cintura, vivreste col rimorso di non averlo mai invogliato a indossarla?). In secondo luogo, non è giusto per gli altri aggravare le conseguenze di un incidente e scaricarle sulla collettività.

Sottrazione di 4 punti:
In questa categoria rientra la circolazione contromano nelle ipotesi meno gravi, ma anche la mancata circolazione sulla corsia più libera a destra in autostrada o nelle strade a due o più corsie; comportamento, quest'ultimo, purtroppo molto frequente visto che molti tendono a camminare al centro, intralciando spesso pericolosamente la marcia. A proposito, ricordiamo che la corsia di destra NON è una corsia per i veicoli lenti: è la corsia che andrebbe occupata normalmente, mentre bisogna spostarsi su quella centrale solo se la prima è occupata e così via.

Sottrazione di 3 punti:
Utilizzare in modo improprio gli abbaglianti può costare la perdita di ben 3 punti, non solo per l'evidente rischio di accecare chi viene in senso opposto, ma anche perché segnalare la presenza di pattuglie fa sentire solo più "protetti" gli automobilisti indisciplinati.

Sottrazione di 2 punti:
Il mancato rispetto della segnaletica (tranne i casi più gravi visti sopra, come lo Stop) e il mancato utilizzo delle frecce possono costare ben 2 punti. Oltre ad essere l'ABC della circolazione, questi due accorgimenti possono davvero salvare delle vite perché svoltare senza indicare la direzione può indurre gli altri a manovre fatali: pensate a un pedone che, credendo che un'auto prosegua dritta, attraversa e viene investito dal veicolo che svolta senza freccia.

Sottrazione di 1 punto:
L'uso improprio delle altre luci può costare la perdita di un punto: le "quattro frecce" per esempio non servono per parcheggiare in doppia fila. Perché rischiare? Tanto per il vigile non cambia nulla: l'auto in doppia fila non è di certo "giustificata" se ha le quattro frecce! La decurtazione di un punto è prevista anche per trasporto irregolare di persone, oggetti o animali: attenti a sovraccaricare l'auto in modo tale da ostacolare le normali manovre.

martedì 4 novembre 2014

La privacy ai tempi dei social network: i consigli del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali, meglio noto come Garante per la privacy, ha pubblicato nel 2009 un utile vademecum per una migliore tutela delle persone che utilizzano i social network o, meglio, per la autotutela, poiché si tratta di consigli destinati alla protezione di alcuni diritti individuali (nome, immagine, onore etc.) nella cosiddetta "era digitale".
Recentemente questo vademecum è stato aggiornato anche alla luce delle evoluzioni che la Rete sta vivendo negli ultimi anni e, quindi, mi sembra interessante riproporre alcuni suggerimenti su questo blog, che in alcune occasioni si è occupato dei diritti sulla Rete.

1. Esiste una vera "vita digitale"?
Secondo il Garante, una vita digitale nettamente separata da quella reale non esiste, nel senso che tutto ciò che viene pubblicato online può inficiare anche la vita di tutti i giorni: attenzione, quindi, a quei contenuti che potrebbero - pure a distanza di tempo - rivelarsi dannosi per la nostra vita professionale, sentimentale etc. Allo stesso modo, pubblicare foto che ritraggono altre persone non è una cosa da poco: nel dubbio, è meglio chiedere il consenso alle persone coinvolte, soprattutto se non sono iscritte ai social network e non possono controllare in alcun modo i "tag".

2. Sulla Rete nulla si distrugge
Un corollario di quanto detto al punto 1 è che l'inserimento di dati personali sui social network significa, spesso, una perdita di controllo di quei dati: le foto, le chat, le opinioni possono viaggiare in Rete in eterno e, qualche volta, può essere inutile addirittura la cancellazione di questi contenuti. Ad esempio, è possibile scattare, da qualsiasi computer, una "fotografia" ad una pagina internet e rendere visibile a tutti un contenuto poi cancellato o destinato solo a pochi; oppure è possibile che quei contenuti siano riutilizzati da altri siti internet per scopi più o meno leciti.

3. Il mito dell'anonimato
Le regole della civile convivenza, che puniscono chi diffama, insulta o calunnia gli altri, valgono anche sulla Rete. Non esistono "zone franche", spiega il Garante; in più, in caso di commissione di reati, le Autorità possono risalire alla persona che li ha commessi pensando di agire anonimamente (ad esempio con un falso profilo Facebook o con un nickname). Nemmeno i "gruppi segreti" su FB oppure i forum per pochi utenti sfuggono a questa regola: se nella vita reale gli amici ci "tradiscono", rivelando i nostri segreti ad altri, perché non dovrebbe succedere la stessa cosa su internet?

4. Da carnefice a vittima
I social network vengono utilizzati spesso come contenitori delle peggiori frustrazioni personali: i gruppi, le pagine e i profili personali contengono messaggi "contro qualcuno", nella maggiore parte dei casi senza alcuna verifica delle fonti (cioè della veridicità di ciò che si pubblica). Bisogna fare molta attenzione a questi giochi perversi perché potrebbero ritorcersi contro chi ne fa parte. Pubblicare continuamente contenuti falsi (contro persone comuni o contro personalità pubbliche) non solo espone al rischio di illeciti penali, ma fa fare anche la figura del credulone che abbocca a qualsiasi contenuto che gira sulla Rete.

5. Attenzione alle "app", anche quelle che sembrano più innocue
Sui social network (ma anche sugli smartphone) si trovano le applicazioni più disparate. Ma fate attenzione: avete mai pensato che, pubblicando una foto che vi ritrae in un posto oppure registrandovi in una località, potreste dare un indizio a qualche malintenzionato che volesse rubarvi dentro casa? Del resto, se anche i latitanti spesso hanno i profili su Facebook, perché non dovrebbero girare su FB pure i ladri? C'è un'app, ad esempio, che indica il percorso seguito da una persona che fa jogging, ma indica anche il momento in cui si comincia a correre: è il momento giusto per un malintenzionato, che sa di poter agire indisturbato per un'oretta.

Per concludere, riporto di nuovo il link alla Guida pubblicata dal Garante della Privacy: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3140082

In più, vi segnalo un ottimo manuale di autodifesa per agire senza troppi grattacapi su Facebook e Twitter, realizzato dal giornalista informatico e blogger Paolo Attivissimo (il cui blog vi consiglio caldamente, è anche linkato sul mio blog, qui a lato):

martedì 21 ottobre 2014

Fumi, gas e odori nauseabondi dal ristorante vicino: che fare?

La presenza di ristoranti, pizzerie, bar ed esercizi commerciali simili può rivelarsi un bel problema per chi vi abita vicino, specie quando il buon senso cede alle ragioni economiche. In un apposito articolo ci occuperemo più diffusamente dei rimedi contro la musica alta, gli schiamazzi e le altre forme di "inquinamento acustico"; adesso parleremo di cosa fare quando da un esercizio commerciale provengono odori fastidiosi, fumi o altre esalazioni.
Negli ultimi anni la materia è tornata prepotentemente alla ribalta anche per il proliferare di ristoranti etnici, che spesso utilizzano ingredienti poco graditi a noi italiani; in più alle poche norme contenute nel nostro codice civile si è andata ad affiancare una fitta normativa (spesso eccessivamente cavillosa e confusa) di natura amministrativa.
Partendo da quest'ultimo aspetto, si può dire infatti che le leggi in materia urbanistica e amministrativa regolamentano ormai ogni aspetto della vita degli esercizi commerciali: si pensi alle norme igienico-sanitarie, a quelle sulla corretta ubicazione delle canne fumarie e degli scarichi, sulla tipologia di locale e degli impianti da adottare etc.
Pertanto, gli scarichi maleodoranti, i fumi o le altre esalazioni potrebbero essere anche causati dalla violazione delle normative sopra citate: un primo rimedio esperibile prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria potrebbe essere, quindi, una segnalazione alle autorità locali (Polizia Municipale).
Sul piano civilistico, come anticipato, il codice civile contiene poche norme (comprensibilmente, visto che fu emanato in un'epoca in cui l'economia era basata solo in piccola parte sull'industria): l'articolo 844 stabilisce che "le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino" possono essere impedite soltanto se "superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi".
In questo caso, ci si potrà quindi rivolgere all'Autorità Giudiziaria per far cessare le cosiddette "immissioni intollerabili", ma con una precisazione: "l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà".
In sostanza, dunque, il concetto di "normale tollerabilità" è relativo: chiaramente i fumi emanati in una zona altamente industrializzata sono "più tollerabili" rispetto a quelli emanati in zone di campagna. 
Per cui, da questa serie di norme, si possono individuare tre ipotesi principali: se nel caso concreto non viene superata la soglia della normale tollerabilità, avuto conto dello stato dei luoghi, il danneggiato non avrà - chiaramente - diritto ad alcuna tutela. 
Se le immissioni superano la normale tollerabilità, ma sono giustificabili perché prevalgono le "esigenze della produzione", il danneggiato potrà esigere almeno un indennizzo.
Infine, se prevalgono le ragioni del danneggiato e le immissioni sono ingiustificate, la tutela sarà duplice perché il proprietario avrà diritto all'eliminazione della causa delle immissioni (es.: rimozione di una canna fumaria mal costruita e sostituzione della stessa), ma anche al risarcimento del danno.
Va ricordato, per completezza, che l'art. 844 cod. civ. attribuisce al giudice la facoltà di "tener conto della priorità di un determinato uso", e cioè del fatto che in molti casi la destinazione d'uso di un locale o di una zona è già nota a chi va a viverci. In poche parole, se io mi trasferisco in una zona industriale, dove le esalazioni di fumi o gas sono all'ordine del giorno, certamente la responsabilità di chi mi danneggia sarà considerata con minor rigore.

martedì 30 settembre 2014

Giustizia civile: il Governo sbaglia mira

Il decreto-legge n. 132/2014, varato pochi giorni fa dal Governo, è stato presentato come un provvedimento decisivo per velocizzare i tempi dei giudizi civili. La parola principale utilizzata dai tecnici dell'Esecutivo è stata "degiurisdizionalizzazione"; termine quasi impronunciabile, che significa - in breve - che il Governo vuole far risolvere le cause pendenti davanti ai giudici civili in altre sedi, per accelerare i tempi dei processi.
L'arretrato della giustizia civile è abnorme e se ne parla poco, forse perché il pubblico è colpito più dai processi penali e si accorge solo di quanto è lungo il caso di Garlasco. Eppure il settore civile è quello che ci interessa nella vita di tutti i giorni: la famiglia, il condominio, gli incidenti stradali, le cartelle esattoriali e le imprese che vogliono recuperare i soldi dei debitori sono tutti lì, in quegli oltre cinque milioni di processi civili pendenti all'inizio di quest'anno.
Ma il provvedimento del Governo, che sicuramente non è "la" riforma del processo civile, riuscirà almeno a mettere una pezza alla situazione tragica dei tribunali italiani?
Sul punto, provo nel mio piccolo ad avanzare qualche dubbio in merito alle ricette di Renzi e della sua squadra, analizzando le più rilevanti senza alcuna pretesa di completezza.

1. Arbitrato
Le parti, anche nel corso di un giudizio pendente, potranno chiedere di spostare la causa dal Tribunale ad un Collegio arbitrale (cioè formato da arbitri privati che operano con le stesse garanzie di terzietà dei giudici). La norma in sé è interessante, ma il decreto richiede che le parti facciano una istanza congiunta al giudice. Per quale motivo due litiganti, che non si sono messi d'accordo prima del giudizio (ad esempio con la mediazione, già prevista dal nostro ordinamento), dovrebbero trovare un accordo per farsi decidere la controversia in una sede peraltro molto costosa? Il debitore che vuole sfuggire al creditore che interesse avrebbe ad accelerare i tempi della giustizia?

2. Conciliazione assistita
Gli avvocati che assistono le parti durante una conciliazione stragiudiziale potranno "certificare" gli accordi, anche in materia di separazione e divorzio, e tali accordi costituiranno titolo esecutivo (cioè potranno essere usati anche per pignorare i beni del debitore). Le perplessità sono le stesse di cui sopra: la parte che è "nel torto" non trova più conveniente attendere il giudizio vero e proprio che, magari, dura anni? Che interesse ha il debitore a prestare il consenso ad un titolo esecutivo per farsi pignorare i propri beni?

3. "Chi perde paga...sempre"
Il provvedimento vuole cancellare dal codice di procedura una norma che consente al giudice di compensare le spese, cioè derogare alla regola del "chi perde paga", quando ricorrono "gravi ed eccezionali ragioni". Togliendo questa norma, la parte che vuole agire o resistere in giudizio pur sapendo di avere torto sarebbe scoraggiata, poiché dovrebbe rimborsare all'altra le spese del giudizio (anche quelle per pagare l'avvocato) sempre, a meno che non vi sia soccombenza reciproca (cioè che le parti abbiano entrambe un po' torto e un po' ragione) o una questione particolarmente nuova per il diritto. Mi sembra un'idea ragionevole, che peraltro gli addetti ai lavori richiedono da tempo, anche se nella pratica processuale mi sembra che molti debitori inadempienti resistano in giudizio pur sapendo di essere palesemente nel torto. Comunque, sempre meglio una norma chiara che una ambigua.

4. Passaggio al rito sommario
Nell'attuale codice quasi tutte le cause civili possono essere introdotte, a scelta di chi inizia la causa, con un rito ordinario oppure con un rito sommario. Quest'ultimo, in sostanza, richiede minori formalità e quindi viaggia con più speditezza. Tuttavia, mentre il giudice può scegliere di passare dal rito sommario a quello ordinario se ritiene che la causa non può essere decisa con un'istruttoria semplificata, non è possibile l'inverso: il decreto vuole consentire quest'ultima possibilità. Il problema è che nella prassi si dispone spesso il mutamento del rito, quindi i dubbi sul funzionamento di questa norma sono legittimi: se ora i giudici ritengono spesso inadatto il rito sommario e ordinano il passaggio a quello ordinario, perché da ora in poi dovrebbero agire in senso inverso? In più, come scrivevo quando già il Governo Letta avanzava questa proposta, si rischia di trattare con due procedimenti diversi (ordinario e sommario) due cause simili solo perché un giudice ha discrezionalmente ritenuto "semplice" una causa che l'altro ha ritenuto complessa, cosa che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e l'uguale tutela del diritto al contraddittorio. Non sarebbe più semplice ed efficace rendere obbligatorio il rito sommario per alcune materie, come già avviene in molti casi?

giovedì 10 luglio 2014

Comunione o separazione dei beni: qual è la scelta migliore?

Diciamolo subito: rispondere alla domanda che fa da titolo a questo post è impossibile. Però, dato che se la pongono in molti, è bene sgombrare il campo da un equivoco comune, poiché molte coppie di coniugi scelgono l'uno o l'altro regime o per ragioni "assistenziali" (scelgo la comunione per "aiutare" il coniuge debole) o, al contrario, individualistiche (scelgo la separazione perché voglio essere indipendente e poi nella vita "non si sa mai").
Ora è vero che la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha voluto riequilibrare le diverse condizioni sociali ed economiche tra uomo e donna, prevedendo la comunione dei beni come regime "naturale" in mancanza di una diversa scelta dei coniugi. Ma è anche vero che nel frattempo la società è profondamente cambiata e, quindi, marito e moglie dovrebbero sfruttare la flessibilità offerta dalla legge per ponderare al meglio la scelta in base alla propria situazione economica, posto che - a differenza di quanto accadeva 40 anni fa - al giorno d'oggi quasi sempre entrambi hanno un lavoro.
In linea di principio, si può dire che se anche uno solo dei coniugi è un professionista, un imprenditore o un lavoratore autonomo, la separazione dei beni è più consigliabile perché rende "inattaccabile" il patrimonio dell'altro coniuge in caso di vicende sfavorevoli (fallimento, debiti etc.).
Al contrario, se entrambi i coniugi sono dipendenti, forse la comunione dei beni è più appropriata (specie se la posizione economica dei coniugi è più o meno la stessa).
Va però detto che le norme del codice civile sulla comunione danno spesso luogo a difficoltà interpretative, e forse questa è la causa che spinge le coppie ad optare sempre più per la separazione dei beni.
Di contro, va a favore della comunione il fatto di bilanciare - come detto - eventuali differenze economiche (anche sopravvenute) tra i coniugi. Facciamo l'esempio di una coppia, in regime di comunione dei beni, che ad un certo punto decide di fare un figlio. Entrambi i coniugi lavorano e hanno lo stesso reddito, ma decidono che la donna si dedicherà completamente alla famiglia dopo la nascita. Con la comunione, i diversi contributi alla vita familiare (economico-lavorativo per il marito, casalingo-familiare per la moglie) non daranno luogo a sperequazioni, poiché gli acquisti futuri cadranno automaticamente nella comunione anche se, dal punto di vista strettamente economico, sarà più che altro il marito a sostenerne il costo.
A favore della separazione dei beni va invece una maggiore elasticità: i coniugi, ad esempio, possono comprare ugualmente una casa insieme, anche "in quote" (es.: 2/3 il marito e 1/3 la moglie), e disporre di tali quote liberamente; nella comunione dei beni, invece, non esiste la stessa possibilità poiché tale forma di comunione viene definita "senza quote". 
In caso di contrasto sulla gestione di alcuni beni (es.: immobili), quindi, il coniuge dovrebbe rivolgersi al giudice per ottenere, eventualmente, la vendita, altrimenti l'atto compiuto è annullabile.
Non vi è invece alcuna differenza tra i due regimi per quanto riguarda le questioni ereditarie, contrariamente a quanto si pensa: il coniuge superstite è erede dell'altro sempre, per legge. Tutt'al più, possono cambiare le quote: se il coniuge è proprietario di un immobile che cade in comunione, chiaramente in caso di morte l'altro coniuge resterà titolare del 50% del bene (poiché la comunione si scioglie), e solo l'altra metà del bene ricadrà nella successione; se invece il defunto era esclusivo titolare del bene, acquistato dopo il matrimonio in regime di separazione, il 100% del bene cadrà nella successione.
Un esempio veloce: Tizio, sposato con Caia e padre del solo Tizietto, muore, lasciando una casa acquistata dopo il matrimonio. 
In caso di comunione, solo il 50% della casa sarà diviso tra Caia e Tizietto, che avranno ciascuno la metà di quella quota, cioè il 25% del totale (pertanto Caia, sommando tale quota al 50% che già aveva, avrà il 75% del bene). 
In caso di separazione, invece, Caia e Tizietto avranno ciascuno il 50% del bene.
Per concludere, quindi, la soluzione migliore è forse quella di chiedere il consiglio ad un esperto prima di scegliere, ricordando che in ogni caso il regime patrimoniale può essere modificato in momenti successivi (seppur con le formalità richieste dalla legge).

giovedì 19 giugno 2014

Quando la "sosta selvaggia" diventa un reato

L'abitudine di lasciare l'automobile dove capita può costare non solo una spiacevole multa ma, a volte, può essere anche un atteggiamento che assume rilevanza penale. Nelle grandi città è spesso quasi impossibile trovare un posto e capita di dover ricorrere al "parcheggio creativo": attenzione, però, agli abusi e ai comportamenti sbagliati nei confronti degli automobilisti che in quel momento stanno dalla parte della ragione.
Non molti, infatti, sanno che in varie occasioni la Cassazione ha ravvisato il reato di violenza privata nella condotta dell'automobilista che "blocca" gli altri utenti della strada lasciando l'auto in sosta selvaggia. 
Questo reato consiste nel costringere qualcuno a a fare, tollerare od omettere qualche cosa con violenza o minaccia, e la Suprema Corte ormai da tempo riconosce che la violenza non è solo quella fisica ma può assumere qualsiasi forma, purché sia idonea a privare la vittima della sua libertà di autodeterminazione.
Così, la Corte ha condannato più volte gli automobilisti che parcheggiano davanti ad un passo carrabile, finendo per impedire totalmente al proprietario di un garage di accedere o uscire col proprio mezzo.
Di recente, la sentenza n. 25785/2014 ha affrontato il caso di un soggetto che aveva bloccato intenzionalmente il passaggio ad un altro automobilista (col quale in passato aveva avuto, sembra, "liti di vicinato"), impedendo l'ingresso alla proprietà.
La sentenza, però, oltre a ribadire che tale caso costituisce un'ipotesi di violenza privata, è interessante anche per due ragioni.
La prima è che il rifiuto di spostare l'auto può manifestarsi in forme del tutto peculiari: nel caso in questione, l'automobilista "bloccato" aveva suonato il clacson più volte e il proprietario dell'auto in sosta selvaggia si era affacciato senza fare nulla. E' chiaro che, in questo caso, la volontà di fare un torto è ben evidente: state quindi attenti ai comportamenti strafottenti o che indicano palesemente la presenza del cosiddetto "dolo", cioè la coscienza e la volontà di nuocere.
La seconda ragione è che la Cassazione ritiene integrato il reato anche se l'auto che blocca il passaggio può essere spostata da chiunque perché ha le chiavi inserite nel cruscotto. Nel caso in questione, infatti, l'automobilista "maleducato" si è difeso proprio affermando tale circostanza, tanto che poi è stato suo figlio a togliere la vettura dalla sosta. Secondo la Corte, però, è sempre un onere del proprietario "rimuovere la situazione antigiuridica consapevolmente creata in precedenza".
Attenzione a dove lasciate l'auto, quindi!

venerdì 23 maggio 2014

Residenza, domicilio e dimora: differenze ed esempi pratici

A volte una breve chiacchierata durante un'interminabile fila può essere utile per avere un'idea e scrivere un nuovo post. Stamattina, infatti, mi è capitato di scambiare qualche parola con una signora che, per chiedere un certificato, faceva una certa confusione tra residenza, dimora e domicilio: tre termini che per la legge hanno significati diversi anche se, nel gergo colloquiale, spesso vengono utilizzati indifferentemente. Cerchiamo di capirci di più, facendo esempi tratti dalla vita di tutti i giorni.
L'articolo 43 del codice civile specifica che il domicilio di una persona è il luogo in cui essa "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"; la residenza, invece, "è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Per cui, anche se non esiste una definizione apposita, la dimora è il luogo in cui si vive e può essere anche transitoria: pensiamo ad una persona costretta a trasferirsi temporaneamente in albergo.
In sostanza la differenza sta nel diverso utilizzo della residenza e del domicilio: mentre la prima è il luogo in cui normalmente si abita, il domicilio è più specifico e riguarda più che altro la vita professionale. Pertanto, un medico potrebbe avere la sua "dimora abituale" a Roma, vivendo lì con la sua famiglia, ma avere il proprio studio a Latina e quindi avere lì il suo domicilio.
Altra differenza importante è che in alcuni casi, cioè per specifici affari, si può "eleggere domicilio speciale": ciò accade ad esempio quando si inizia un processo e si elegge domicilio presso lo studio del proprio legale per ricevere lì tutte le comunicazioni. Per cui il medico dell'esempio di cui sopra potrebbe avere non solo il domicilio generale del suo studio, ma anche quello eletto presso il suo avvocato di Viterbo, solo ai fini del processo ovviamente.
Poiché, invece, la residenza è un dato piuttosto "stabile", è chiaro che non si può "eleggere" la residenza ma "fissarla", come si dice nel linguaggio giuridico. 
Quindi, se si cambia dimora (cioè luogo in cui si abita), bisognerà distinguere tra caso e caso: se lo spostamento è duraturo (poiché ad esempio ci si trasferisce in un'altra città, oppure si lascia la famiglia d'origine dopo il matrimonio), sarà meglio chiedere il cambio di residenza. Ciò perché molte volte la legge dà per scontato che una persona ha ricevuto un atto (es.: una raccomandata o un atto giudiziario) avendo una stabile dimora in un luogo; oppure perché molti effetti di legge (es.: assegnazione del medico di famiglia, della circoscrizione elettorale etc.) dipendono proprio dalla residenza.
Riepilogando: il nostro medico avrà la residenza a Roma, il domicilio generale a Latina, il domicilio eletto a Viterbo...e magari la dimora a Capri se affitta una casa per un mese e se ne va in vacanza lì, beato lui!