venerdì 23 maggio 2014

Residenza, domicilio e dimora: differenze ed esempi pratici

A volte una breve chiacchierata durante un'interminabile fila può essere utile per avere un'idea e scrivere un nuovo post. Stamattina, infatti, mi è capitato di scambiare qualche parola con una signora che, per chiedere un certificato, faceva una certa confusione tra residenza, dimora e domicilio: tre termini che per la legge hanno significati diversi anche se, nel gergo colloquiale, spesso vengono utilizzati indifferentemente. Cerchiamo di capirci di più, facendo esempi tratti dalla vita di tutti i giorni.
L'articolo 43 del codice civile specifica che il domicilio di una persona è il luogo in cui essa "ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi"; la residenza, invece, "è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale". Per cui, anche se non esiste una definizione apposita, la dimora è il luogo in cui si vive e può essere anche transitoria: pensiamo ad una persona costretta a trasferirsi temporaneamente in albergo.
In sostanza la differenza sta nel diverso utilizzo della residenza e del domicilio: mentre la prima è il luogo in cui normalmente si abita, il domicilio è più specifico e riguarda più che altro la vita professionale. Pertanto, un medico potrebbe avere la sua "dimora abituale" a Roma, vivendo lì con la sua famiglia, ma avere il proprio studio a Latina e quindi avere lì il suo domicilio.
Altra differenza importante è che in alcuni casi, cioè per specifici affari, si può "eleggere domicilio speciale": ciò accade ad esempio quando si inizia un processo e si elegge domicilio presso lo studio del proprio legale per ricevere lì tutte le comunicazioni. Per cui il medico dell'esempio di cui sopra potrebbe avere non solo il domicilio generale del suo studio, ma anche quello eletto presso il suo avvocato di Viterbo, solo ai fini del processo ovviamente.
Poiché, invece, la residenza è un dato piuttosto "stabile", è chiaro che non si può "eleggere" la residenza ma "fissarla", come si dice nel linguaggio giuridico. 
Quindi, se si cambia dimora (cioè luogo in cui si abita), bisognerà distinguere tra caso e caso: se lo spostamento è duraturo (poiché ad esempio ci si trasferisce in un'altra città, oppure si lascia la famiglia d'origine dopo il matrimonio), sarà meglio chiedere il cambio di residenza. Ciò perché molte volte la legge dà per scontato che una persona ha ricevuto un atto (es.: una raccomandata o un atto giudiziario) avendo una stabile dimora in un luogo; oppure perché molti effetti di legge (es.: assegnazione del medico di famiglia, della circoscrizione elettorale etc.) dipendono proprio dalla residenza.
Riepilogando: il nostro medico avrà la residenza a Roma, il domicilio generale a Latina, il domicilio eletto a Viterbo...e magari la dimora a Capri se affitta una casa per un mese e se ne va in vacanza lì, beato lui!

lunedì 28 aprile 2014

Ti tamponano e non hai la cintura? Attenzione al concorso di colpa!

Con un'interessante sentenza del 20 febbraio scorso (n. 7777/2014), la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso che si verifica di frequente in occasione di un incidente stradale e che può essere riassunto in questa domanda: se la colpa dell'incidente è mia, ma l'altro automobilista non indossava la cintura di sicurezza, la mia responsabilità è meno grave?
Secondo la Corte, in questa ipotesi si applica l'articolo 1227 del codice civile: tale norma afferma, in poche parole, che nel caso in cui un comportamento colposo del danneggiato abbia contribuito a causare il danno il risarcimento è "diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".
Per cui, dato che indossare la cintura di sicurezza è un preciso obbligo che la legge impone per la tutela dell'incolumità fisica, i danni fisici causati possono essere ricondotti anche sotto la responsabilità dell'automobilista che non indossa la cintura.
Tuttavia, per essere precisi occorre ricordare (come fa la stessa Corte in sentenza) che l'articolo 1227 distingue due ipotesi: la prima è quella che abbiamo appena citato, cioè il caso in cui il comportamento del danneggiato è una concausa del danno; la seconda, invece, è quella in cui il comportamento del danneggiato ha soltanto aggravato l'evento, ma senza avere alcuna incidenza dal punto di vista causale. 
La differenza sta principalmente nella ripartizione della responsabilità fra danneggiante e danneggiato (com'è facile intuire), ma anche nell'onere probatorio: infatti soltanto "nella prima ipotesi, contrariamente che nella seconda, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato" (Cass. n. 2641/2013; Cass. n. 529/2011). Nell'altro caso, invece, il danneggiante dovrà offrire la prova rigorosa che il danno è stato aggravato dal comportamento del danneggiato, al quale non saranno dovuti i danni che avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
Comunque sia, in entrambi casi ricordatevi che la cintura di sicurezza può salvarvi non solo la vita, ma anche il portafogli!

mercoledì 2 aprile 2014

Multe sulle strisce blu: la toppa è peggio del buco?

Negli ultimi giorni molti automobilisti hanno esultato leggendo la risposta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dato ad un'interrogazione parlamentare: l'automobilista che paga ed espone correttamente il ticket per un tot di tempo ma prolunga la sosta oltre quel tempo non è soggetto a sanzione amministrativa (quella che normalmente chiamiamo "multa", anche se in modo errato).
Il chiarimento del Ministero è interessante da un punto di vista giuridico perché rimanda al principio della certezza del diritto: secondo il parere ministeriale, infatti, il Codice della Strada non sanzionerebbe direttamente l'ipotesi della sosta oltre l'orario pagato ma, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell'articolo 157, punirebbe solo il caso della mancata esposizione del ticket (con la sanzione di 41 euro).
Per cui, secondo il Ministero, il caso in esame configurerebbe solo un "inadempimento contrattuale": in sostanza l'automobilista che acquista il ticket per le strisce blu stipula un contratto con l'Ente (es.: Comune) e, se non rispetta il limite temporale per il quale ha pagato, deve integrare il dovuto. A questo punto dovrebbe essere l'Ente, con apposito regolamento, a disciplinare le procedure di recupero delle somme non corrisposte, senza però poter prima multare l'automobilista. 
Tutto chiaro? Insomma. Perché - come ripetono i Comuni - è lo stesso Codice della Strada a prevedere che la Giunta comunale possa stabilire "aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane". 
Ma a questo punto il rischio dell'incertezza è pressoché inevitabile: se ogni comune adotterà un regolamento differente, affidando a enti diversi il compito di recuperare i crediti, prevedendo sanzioni diverse e meccanismi di gestione delle aree di sosta differenti, l'automobilista dovrà diventare una sorta di tuttologo dei comuni! 
Un tipico esempio della proverbiale toppa che rischia di essere peggiore del buco, anche se il Ministero ha ribadito che presto il Codice della Strada indicherà i confini entro i quali i Comuni potranno redigere i regolamenti. 
Non ci resta che sperare nella ben nota saggezza del legislatore italiano...

martedì 18 marzo 2014

Domanda & Risposta: le spese legali

La recente emanazione del regolamento ministeriale sui parametri per i compensi dei legali (avvocati e praticanti abilitati) offre un ottimo spunto di riflessione per un argomento che da tempo volevo trattare sul blog, cioè le spese da affrontare per una causa oppure per una consulenza legale. In particolare, nello spirito di questo blog, vorrei dare al lettore pochi chiarimenti in forma di domanda e risposta, solo per rispondere ai dubbi più ricorrenti, rimandando un'analisi più approfondita ad eventuali commenti e ad articoli futuri.

1. Chi stabilisce il compenso per il legale?
Il criterio-guida è l'accordo fra legale e cliente: tra i due può essere stipulato un vero e proprio contratto d'opera professionale in forma scritta, con la previsione del compenso e l'oggetto dell'attività (procedimento civile/penale, consulenza stragiudiziale etc.). Il legale, quindi, può praticare al cliente anche un "prezzo" inferiore rispetto ad altri colleghi e rispetto ai parametri del link sopra riportato.
Una seconda strada è appunto quella dei parametri indicati dal regolamento ministeriale: in sostanza è il giudice che, all'esito di una causa, liquida le spese direttamente in sentenza, tenendo presenti aspetti come il tipo di procedimento, il valore dello stesso, le fasi in cui si articola etc. Il lato positivo dei parametri è che la persona che intenda intraprendere un giudizio o chiedere una consulenza può farsi un'idea dei costi da sostenere e valutare così l'opportunità di agire, fermo restando che (come detto) l'accordo con il legale può prevedere un compenso diverso.

2. Chi paga le spese legali?
Il cliente, in linea di principio, è tenuto ad anticipare le spese, tanto per il giudizio (es.: marche da bollo, contributo unificato, copie etc.), quanto per l'attività professionale del legale. Solitamente si versa un acconto al conferimento dell'incarico o "per fasi", poiché normalmente l'attività del legale prevede vari momenti che peraltro anche il regolamento ministeriale considera: è di nuovo importante sottolineare che l'accordo legale-cliente deve basarsi sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza soprattutto sugli aspetti economici e sulla difficoltà dell'opera.

3. Ma non vale la regola del "chi perde paga"?
Nel processo civile sì, perché il giudice, in sentenza, "condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa" (art. 91 c.p.c.): ne deriva che le spese anticipate possono essere recuperate in caso di "vittoria". 
Accade spesso, però, che il giudice "compensi le spese", stabilendo che ogni parte dovrà pagare per sé e non anche per le altre. Ciò si verifica soprattutto in caso di "soccombenza reciproca", cioè quando (in termini atecnici) il giudice accerta che la ragione non sta tutta da una sola parte; tuttavia, la compensazione delle spese può essere decisa dal giudice anche quando si "vince" la causa, per una serie di "giusti motivi" che magari qui sarebbe lungo spiegare ma che, occorre dirlo, vengono spesso invocati dai giudici italiani.
E' bene evidenziare che il giudice liquida le spese che ritiene necessarie e proporzionate all'attività svolta, per cui - eventualmente - il cliente dovrà sopportare spese maggiori corrisposte al legale sulla base degli accordi intercorsi.
Nel processo penale, invece, la parte sostiene interamente l'onere delle spese anche in caso di assoluzione, e può recuperarle solo in rari casi (ingiusta condanna accertata dopo la revisione del processo, tanto per fare un esempio).

martedì 25 febbraio 2014

Il defunto lascia debiti: cosa può fare l'erede?


La posizione di erede non comporta sempre e solo vantaggi: pensiamo al caso di chi è chiamato a succedere ad una persona che in vita ha accumulato molti debiti. Cosa si deve fare in questi casi? In questo post cercheremo di fornire una risposta rapida su alcune questioni fondamentali, fermo restando che la materia delle successioni è molto complessa e ogni caso meriterebbe un apposito approfondimento.
Il primo aspetto da tenere in mente è che l'erede non può rinunciare all'eredità una volta che l'abbia accettata: "semel heres, semper heres", dicevano i giuristi dell'antica Roma ("una volta erede, erede per sempre"). Pertanto è bene ricordare che l'accettazione è irrevocabile e che provoca la cosiddetta confusione tra i patrimoni dell'erede e del defunto, con la conseguenza che i creditori di quest'ultimo potranno aggredire direttamente anche i beni dell'erede.
E' importante sottolineare che l'accettazione può essere fatta anche con dei comportamenti che, inequivocabilmente, segnalano la volontà dell'erede di accettare: pensiamo all'erede che richiede a un debitore del defunto il pagamento di un debito, o che (al contrario) preleva dall'eredità una somma di denaro per saldare un debito del defunto.
In questi casi il rischio per l'erede è di accettare un patrimonio nel quale ci sono più passività che parti in attivo.
Il primo modo per evitare i rischi della confusione tra i due patrimoni è rinunciare all'eredità con una dichiarazione fatta a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e poi inserita nel registro delle successioni (art. 519 cod. civ.).
E' un atto molto drastico, che peraltro non può essere sottoposto a condizioni o termini, né può riguardare una sola parte dell'eredità; pertanto bisognerà riflettere bene sulla situazione patrimoniale del defunto prima di compierlo.
Un'altra strada da seguire è l'accettazione con beneficio d'inventario, fatta con una dichiarazione nelle stesse forme della rinuncia: questo tipo di accettazione consente di tenere separati i due patrimoni. L'effetto principale di ciò è che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Per poter trarre vantaggio da tale forma di accettazione, però, l'erede è tenuto appunto a redigere l'inventario, che consiste in un conteggio contabile per determinare attività e passività del patrimonio del defunto, compresi i beni mobili e immobili.
L'inventario dev'essere redatto entro tre mesi, che decorrono dal giorno della dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario se l'erede non ha il possesso dei beni ereditari, oppure dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità se l'erede è già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo. 
Se l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario non rispetta questi termini (salvo proroghe del Tribunale), è considerato erede puro e semplice.

venerdì 14 febbraio 2014

Droghe leggere e droghe pesanti: ecco cosa ha detto (veramente) la Corte Costituzionale

Dopo aver falciato il "Porcellum" (v. post relativo) la Corte Costituzionale è intervenuta anche sulla famosa legge "Fini-Giovanardi" in materia di stupefacenti, dichiarandola incostituzionale all'esito della Camera di consiglio del 12 febbraio scorso. 
Su giornali e social network si sono sprecati i commenti, soprattutto sull'aspetto della legge che ha fatto indignare di più alcuni settori della politica e dell'elettorato, cioè l'equiparazione fra droghe leggere e droghe pesanti. Equiparazione che, secondo molti, sarebbe stata travolta dalla sentenza, per cui ora il legislatore dovrà ripensare la disciplina in materia di stupefacenti tenendo presente che le droghe leggere e le droghe pesanti vanno trattate diversamente: lo dice la Corte Costituzionale!
In realtà le cose non stanno proprio così: non nel senso che chi fuma una canna deve essere trattato come un eroinomane, ma nel senso che la Consulta non ha dichiarato illegittima la Fini-Giovanardi per la tanto contestata equiparazione.
In attesa delle motivazioni della sentenza, infatti, dobbiamo attenerci al comunicato della Corte stessa, il quale chiaramente fa intendere che la Fini-Giovanardi è stata cassata per una questione di "tecnica legislativa".
Spieghiamoci meglio: l'oggetto della pronuncia della Corte non è una "legge", ma solo un paio di norme contenute in un decreto-legge (precisamente, artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272). 
Ora l'art. 77 della Costituzione, al secondo comma, prevede che quando il Governo adotta decreti-legge "in casi straordinari di necessità e di urgenza" le Camere devono convertirli in legge entro 60 giorni. La Corte Costituzionale ha più volte bocciato quelle norme dei decreti-legge che nulla avevano a che fare con l'oggetto del d.l. stesso, soprattutto se aggiunte durante la fase di conversione in legge, poiché estranee rispetto ai confini tracciati dal decreto originario. 
L'innesto di norme nuove, infatti, può avvenire solo "a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d’urgenza e potere di conversione", poiché altrimenti il Parlamento farebbe un "uso improprio" del suo potere di conversione (Corte Cost., sent. n. 22/2012). Tant'è vero, ricorda la Corte, che il regolamento della Camera prevede che in fase di conversione "Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge" (art. 96-bis, comma 7).
Nel caso della Fini-Giovanardi, il decreto 272/2005 era stato varato in occasione delle Olimpiadi di Torino, per far fronte a tale evento straordinario, e prevedeva - ad esempio - norme anti-terrorismo, assunzioni di poliziotti, finanziamenti per i Giochi e altre misure che non potevano essere adottate col procedimento legislativo ordinario in Parlamento, molto lungo e farraginoso.
La Corte, pertanto, ha solo rilevato un importante vizio "procedurale" perché oggettivamente le norme sulle droghe, inserite in sede di conversione, non rispettavano i requisiti richiesti dalla Costituzione in ordine al procedimento di conversione. Sul merito, cioè sulla correttezza o meno del considerare uguali tutti i tipi di stupefacenti, la Consulta non ha espresso alcun parere: chi ha scomodato la Costituzione e la Corte per legittimare la propria opinione sulle droghe, in un senso o nell'altro, di certo non ha reso un bel servizio alla nostra Carta fondamentale e ai giudici che ne garantiscono il rispetto.

P.S.: la mia opinione sulla Fini-Giovanardi non è certo positiva, avendo già parlato (seppure en passant) degli effetti assurdi che ha sul sistema carcerario. La mia, quindi, non è una presa di posizione a favore di quel provvedimento, che reputo anzi criticabile su molti fronti, ivi compreso quello dell'equiparazione tra le varie droghe. Il senso di questo articolo è spiegare da un punto di vista giuridico-costituzionale una sentenza che molti interpretano (spesso in mala fede) in modo totalmente errato solo per attaccare la Consulta o, al contrario, per portare i giudici costituzionali dalla parte dell'antiproibizionismo.

venerdì 24 gennaio 2014

Esposti, denunce, querele e scritti anonimi: differenze e validità degli atti

Il cittadino che intende rivolgersi alla giustizia per tutelare i propri diritti dovrebbe sempre chiedere consigli ad un legale; tuttavia, specie quando si tratta di questioni di minore importanza, la tentazione di agire da soli è forte. Perciò, quando si prendono carta e penna è necessario sapere almeno la forma migliore per entrare in contatto con gli organi competenti, poiché spesso si fa confusione nel linguaggio comune tra esposto, denuncia e querela: ciascuno di questi atti, invece, ha presupposti diversi e a volte può anche sottintendere un "fine diverso", cioè una tutela più o meno ampia richiesta alla giustizia.
Cominciamo dall'atto forse più informale tra quelli citati, ovvero l'esposto. Lo scopo di tale atto è quello di risolvere bonariamente una lite fra privati con l'intervento delle Forze dell'Ordine: serve quindi a sollecitare la mediazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che può convocare le parti per dirimere la contesa e redigere anche un verbale.
E' importante sapere che in genere si dovrebbe usare lo strumento dell'esposto solo per fatti che non costituiscono reato, come quelli che possono riguardare piccole questioni condominiali; infatti, se ciò che si espone configura un reato procedibile d'ufficio la P.S. deve informare l'Autorità Giudiziaria: sono reati di questo genere tutti quelli che non sono perseguibili a querela di parte, cioè per espressa volontà della persona offesa che chiede la punizione del colpevole. Converrà essere cauti, pertanto: non sempre chi espone un fatto vuole un intervento così duro come quello della giustizia penale, ma proprio per questo è bene consultare un legale per sapere le conseguenze di ciò che si sta per raccontare.
Si intuirà, da quanto detto, che la denuncia è l'atto con il quale il privato porta a conoscenza della giustizia un reato procedibile d'ufficio del quale ha notizia: salvo alcuni gravi reati, in genere la denuncia è facoltativa e non è vincolata a limiti di tempo.
La querela è invece un atto con il quale la vittima di un reato non procedibile d'ufficio non solo espone che è stato commesso un illecito penale, ma chiede anche la punizione del colpevole. Ecco perché spesso gli avvocati usano la locuzione "denuncia-querela": si denuncia il fatto (con la "notitia criminis", cioè notizia di reato), ma si chiede anche la punizione del suo presunto autore; se contestualmente ci sono più fatti, alcuni procedibili d'ufficio e altri solo dietro querela, l'atto presentato servirà a coprire tutte le fattispecie dal punto di vista procedurale. In termini non tecnici, si può dire che con la querela il destino del colpevole dipende dal querelante, che infatti entro certi limiti può anche ritirare la querela; invece con la denuncia la giustizia seguirà il proprio corso poiché il reato è procedibile d'ufficio. La querela è infatti anche una "condizione di procedibilità", cioè un requisito la cui mancanza determina l'impossibilità di punire il presunto autore del reato.
Trattandosi di un atto abbastanza complesso, è sempre meglio sporgere querela per mezzo di un legale, poiché spesso risulta difficile tradurre i fatti di cui si è stati vittima in ipotesi di reato: per esempio, la vittima può non sapere che alcuni fatti che sembrano secondari costituiscono invece delle aggravanti che rendono il reato procedibile anche d'ufficio. La querela può essere presentata al Pubblico Ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, anche oralmente; attenzione ai tempi, poiché per quasi tutti i reati la querela va presentata entro tre mesi da quando la vittima ha avuto notizia del reato.
Chiarite le differenze fra i tre atti, chiudo con un accenno ad una prassi purtroppo molto in voga nel nostro Paese, quella di inviare alle Autorità scritti anonimi sotto varie forme (esposti, denunce etc.) per segnalare presunti reati. 
Tendenzialmente gli scritti anonimi non devono essere presi in considerazione dalla giustizia penale: l'art. 333 c.p., in particolare, afferma che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso. A maggior ragione ciò dovrebbe valere per la querela, non essendo individuata la vittima che chiede la punizione del colpevole.
Gli scritti anonimi, quindi, non impongono alcun obbligo di procedere, anche se vanno fatte due precisazioni.
La prima è che una denuncia o una querela anonime possono costare al loro autore (se individuato) una condanna per calunnia, se egli incolpa volontariamente un innocente o simula a carico di quest'ultimo le tracce di un reato.
La seconda è che la denuncia anonima, come detto, non obbliga l'Autorità Giudiziaria ad iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro: malgrado ciò, dato che gli organi di giustizia e la Polizia Giudiziaria possono svolgere indagini di propria iniziativa quando vengono a conoscenza di fatti penalmente rilevanti (anche leggendo un'inchiesta giornalistica, per esempio), è chiaro che tali organi potranno avviare un'indagine autonomamente, specie se gli scritti anonimi sono ben circostanziati o provenienti (presumibilmente) da persone diverse.